BGer 8C_701/2017 |
BGer 8C_701/2017 vom 16.11.2017 |
8C_701/2017
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Sentenza del 16 novembre 2017 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudici federali Maillard, Presidente,
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Heine, Viscione,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
ricorrente,
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contro
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 settembre 2017 (35.2017.44).
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Fatti: |
A. Il 19 giugno 2014 A.________, nato nel 1983, cameriere, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione mentre era alla guida di una motocicletta, a causa di un veicolo che gli ha improvvisamente tagliato la strada. L'evento gli ha provocato lesioni multiple: contusioni ai gomiti, alle ginocchia e alla gamba con abrasioni multiple. È stata anche diagnosticata come patologia rilevante una "frattura dello scafoide carpale" alla mano destra. Dopo aver assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge, Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito: la Zurigo) con decisione dell'8 settembre 2016, confermata su opposizione il 5 aprile 2017, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata dal 21 gennaio 2015 e concesso un'indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 5%.
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B. Con giudizio del 6 settembre 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.
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C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede in via principale l'annullamento del giudizio cantonale, l'esecuzione di una "visita medica arbitrale" a carico dell'assicuratore e il versamento delle indennità giornaliere fino alla data della decisione amministrativa. In via subordinata chiede il rinvio alla Corte cantonale per stabilire un grado di IMI adeguato e una rendita in base al danno alla salute.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
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1.2. Dinanzi al Tribunale federale oggetto di impugnazione è soltanto la decisione dell'autorità di grado precedente (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Nella misura in cui il ricorrente critica l'andamento della procedura dinanzi all'assicuratore, tale aspetto esula dall'oggetto litigioso e non può essere esaminato. Del resto, un precedente giudizio cantonale del 24 aprile 2017 riguardante la denegata giustizia non è stato impugnato.
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Erwägung 2 |
2.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.
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2.2. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già spiegato per quali ragioni le valutazioni del Dr. med. B.________ non potessero mettere seriamente in dubbio il rapporto del Dr. med. C.________ (giudizio cantonale, consid. 2.3.5 pag. 21), basati anche sulle risultanze radiologiche del Dr. med. D.________ unitamente all'ergoterapista. Il ricorrente si limita a estrapolare una frase per trarne erroneamente una conclusione assoluta. Infatti, non sono sufficienti ipotetici dubbi per poter contestare con successo un rapporto medico, ma occorre confrontarsi con i fatti ritenuti erronei. Le altre censure generiche e laconiche del ricorrente non sono in definitiva atte a sovvertire le conclusioni della Corte cantonale, a cui si può rinviare dal momento che nel ricorso non emergono contestazioni specifiche al riguardo (art. 109 cpv. 3 LTF).
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3. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 16 novembre 2017
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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