BGer 9C_402/2017 |
BGer 9C_402/2017 vom 07.07.2017 |
9C_402/2017
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Sentenza del 7 luglio 2017 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata da Corinne Koller Baiardi e Damiano L. Salvini, avvocati,
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ricorrente,
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Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (FEOC), casella postale 1518, 6501 Bellinzona,
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patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
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opponente.
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Oggetto
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Previdenza professionale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 aprile 2017.
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Visto: |
il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 29 maggio 2017 (timbro postale) contro il giudizio del 26 aprile 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale le è stato confermato il rifiuto del diritto a una rendita vedovile dal Fondo di Previdenza per il personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale a seguito del decesso dell'ex coniuge,
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considerando: |
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309) e dimostrare con precisione dove e perché essa ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti),
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che oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale era il diritto a una rendita vedovile sulla base dell'art. 44 cpv. 1 del Regolamento del Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (di seguito: REOC),
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che in particolare dagli accertamenti del Tribunale cantonale - peraltro nemmeno contestati dalla ricorrente - è emerso che alla ricorrente, a seguito del divorzio, non è stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia (cfr. giudizio di divorzio del 1985),
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che la Corte cantonale ha concluso per l'assenza del diritto alla rendita vedovile per la ricorrente, in quanto ex coniuge senza uno dei tre presupposti cumulativi richiesti dall'art. 44 cpv. 1 REOC, segnatamente quello alla lett. a, ossia in seguito alla sentenza di divorzio il diritto a una rendita o a un'indennità in capitale al posto di una rendita vitalizia,
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che la ricorrente ribadisce il suo punto di vista sull'interpretazione dell'art. 44 cpv. 1 REOC, secondo cui solo i presupposti indicati alle lett. b e c sarebbero cumulativi, limitandosi ad affermare di non condividere l'interpretazione operata dalla Corte cantonale e domandando infine che il Tribunale federale statuisca sulla questione del cumulo o meno delle condizioni di cui alla disposizione regolamentare,
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che la ricorrente si limita quindi a critiche di natura meramente appellatoria (a tal proposito cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 pag. 253 con riferimento; 137 V 57 consid. 1.3 pag. 60), ossia senza confrontarsi con le conclusioni del giudizio impugnato, in particolare senza spiegare il motivo per il quale tale giudizio, che ha ritenuto il cumulo dei presupposti dell'art. 44 cpv. 1 REOC, sarebbe contrario al diritto,
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che anche l'apodittica richiesta in merito al controllo da parte del Tribunale federale della conformità dell'assetto regolamentare con le esigenze minime di cui alla seconda parte LPP è inammissibile in quanto la ricorrente omette di motivarne l'esigenza,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 7 luglio 2017
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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