BGer 6B_675/2017
 
BGer 6B_675/2017 vom 06.07.2017
6B_675/2017
 
Sentenza del 6 luglio 2017
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Rocco Taminelli e
dall'avv. Vinh Giang,
ricorrenti,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. D.________,
patrocinata dall'avv. Fabiola Malnati,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono (coazione); arbitrio,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 28 aprile 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il 26 ottobre 2016 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di A.A.________ e di B.A.________ per il titolo di coazione, avviato in seguito alla denuncia presentata da D.________, già dipendente della società di cui la prima è membro del relativo Consiglio di amministrazione e il secondo è presidente. L'ipotesi di coazione concerne un precetto esecutivo che la società ha fatto spiccare a carico di D.________ e che gli imputati, per il tramite del loro patrocinatore, hanno proposto di ritirare se avesse desistito dal continuare la causa civile incoata per contestare la disdetta del suo rapporto di lavoro e rinunciato a tutte le sue pretese civili.
2. Con sentenza del 28 aprile 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha accolto il reclamo interposto da D.________, ha annullato il decreto di abbandono e rinviato gli atti al Procuratore pubblico affinché provveda a richiamare dal competente Ufficio di esecuzione l'incarto relativo al precetto esecutivo a carico della denunciante, a determinare le effettive responsabilità del suo invio e si ripronunci poi sull'ipotesi di (tentata) coazione.
3. A.A.________ e B.A.________ si aggravano al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CRP e la conferma del decreto di abbandono emanato nei loro confronti.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
4.
4.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1).
4.2. La sentenza contestata, pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), è una decisione resa in materia penale ed è quindi di principio impugnabile con il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF). La legittimazione degli insorgenti (art. 81 cpv. 1 LTF) e la tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) sono date.
4.3. Come rettamente rilevato nel ricorso, non ponendo fine al procedimento, la sentenza della CRP costituisce una decisione incidentale di rinvio e in quanto tale è impugnabile unicamente alle condizioni dell'art. 93 LTF. Il gravame contro simile decisione è ammissibile solo se questa può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). L'adempimento di questi requisiti dev'essere di principio dimostrato dalla parte ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 138 III 46 consid. 1.2).
4.4. A ragione gli insorgenti neppure paventano il rischio di un pregiudizio irreparabile (v. sulla questione DTF 140 V 321 consid. 3.6). Ritengono però adempiuti i presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, rilevando che la procedura probatoria che dovrebbe condurre il Ministero pubblico non si limiterebbe al semplice richiamo dell'incarto dall'Ufficio esecuzioni, ma pure di tutti gli atti e documenti che compongono le varie procedure civili pendenti fra le parti, nonché a citare e sentire vari testi, al fine di confermare la sussistenza del danno che l'accusatrice privata avrebbe loro cagionato. Ciò comporterebbe un'importante dilatazione dei tempi delle procedure interessate, oltre a ingenti costi per ottenere la voluminosa documentazione.
4.5. In materia penale l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF dev'essere applicato in maniera restrittiva, ricordato che il suo scopo non è primariamente la tutela degli interessi delle parti, ma di evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 139 IV 113 consid. 1). Ogni complemento d'istruzione comporta necessariamente dei costi e un prolungamento del procedimento. Tuttavia, perché siano adempiuti i presupposti di detta norma è necessario che la procedura probatoria ancora da condurre, per la sua durata e i suoi costi, si scosti significativamente dai comuni procedimenti. Ciò può essere il caso, a determinate condizioni, ove occorra procedere all'interrogatorio di un gran numero di testi, all'esperimento di più perizie o ancora all'invio di commissioni rogatorie in paesi lontani (v. sentenza 2C_517/2015 del 30 marzo 2016 consid. 4.3.2, relativa a una causa non penale). In concreto, non si è in presenza di alcuna di queste ipotesi, gli atti istruttori che il magistrato inquirente deve ancora compiere non adempiono manifestamente i requisiti di detta norma, essendo essenzialmente limitati al richiamo di uno o più incarti pendenti dinanzi alle autorità cantonali. Rilevasi peraltro che, nel contesto dell'art. 93 LTF, altri procedimenti distinti o paralleli a quello in cui è emanata la decisione impugnata non sono determinanti. È quindi vanamente che i ricorrenti adducono un'eventuale dilatazione dei tempi delle procedure civili. In simili circostanze, il proposito di evitare una procedura probatoria, se del caso defatigante, non prevale sul carattere imperativo del perseguimento penale (v. art. 7-8 CPP) e il principio della verità materiale (art. 6 CPP). La via del ricorso immediato al Tribunale federale non è dunque aperta.
5. Ne segue che non è possibile entrare nel merito del ricorso. Manifestamente inammissibile, il gravame può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si giustifica accordare ripetibili agli opponenti, atteso che in assenza di uno scambio di scritti non sono incorsi in spese necessarie per la sede federale (art. 68 LTF).
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 luglio 2017
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Eusebio
La Cancelliera: Ortolano Ribordy