BGer 5A_257/2017
 
BGer 5A_257/2017 vom 12.04.2017
5A_257/2017
 
Sentenza del 12 aprile 2017
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Alberto F. Forni,
opponente.
Oggetto
divorzio, provvedimenti cautelari,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 febbraio 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
 
Considerando:
che, nell'ambito della causa di divorzio tra A.________ e B.________, con decreto cautelare 4 agosto 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha fissato i contributi alimentari dovuti, da aprile 2015, da A.________ al figlio C.________ a fr. 500.-- mensili e al figlio D.________ a fr. 120.-- mensili (assegni familiari non compresi);
che con sentenza 22 febbraio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________ e confermato il decreto cautelare pretorile;
che con ricorso in materia civile 31 marzo 2017 A.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo di riconoscere la sua impossibilità a pagare gli alimenti al figlio C.________ dal 1° aprile 2016 (o al più tardi dal 1° agosto 2016) e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che la sentenza attaccata è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF);
che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 135 III 232 consid. 1.2);
che il gravame all'esame disattende manifestamente tali esigenze di motivazione: nell'impugnativa si cerca infatti invano un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato;
che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 aprile 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini