BGer 9C_629/2016
 
BGer 9C_629/2016 vom 02.03.2017
{T 0/2}
9C_629/2016
 
Sentenza del 2 marzo 2017
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
Glanzmann, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,
contro
Fondazione Pensionamento Anticipato FAR, 8006 Zürich, patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati,
opponente.
Oggetto
Previdenza professionale,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 agosto 2016.
 
Fatti:
A. 
A.a. La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) da una parte e i sindacati SEI (Sindacato Edilizia & Industria; ora UNIA) e SYNA (Sindacato interprofessionale) dall'altra, hanno concluso il 12 novembre 2002 un contratto collettivo di lavoro (CCL) per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (di seguito: CCL PEAN), in vigore dal 1° luglio 2003 (art. 29 CCL PEAN;), il cui scopo è quello di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile, in concreto di permettere ai lavoratori del settore dell'edilizia principale di fruire del pensionamento anticipato a partire dai 60 anni compiuti e di attenuarne le conseguenze finanziarie. Al fine di garantire l'esecuzione del CCL PEAN, le parti contraenti hanno istituito la Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (di seguito: Fondazione FAR). Con il decreto del 5 giugno 2003 (di seguito: Decreto) il Consiglio federale, considerata la Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; RS 221.215.311), ha attribuito obbligatorietà generale al CCL PEAN per alcune sue disposizioni a far tempo dal 1° luglio 2003 (FF 2003 pag. 3464 segg.), la cui portata è stata negli anni estesa (da ultimo FF 2016 4477 con riferimenti). Di conseguenza, tali disposti esplicano effetti anche per soggetti non membri delle parti stipulanti il CCL PEAN (cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO).
A.b. La A.________ SA è un'impresa attiva dal 1990 nel settore forestale, in particolare nel campo dell'ingegneria naturalistica e delle opere forestali in genere (cfr. il sito internet A.________ SA), come pure l'estratto del registro di commercio. L'impresa non è membro della SSIC ma lo è dell'Associazione imprenditori forestali della Svizzera italiana (ASIF) e della Commissione Paritetica forestale.
A.c. Con "decisione" del 16 dicembre 2013 la Direzione della Fondazione FAR, previa qualifica della ditta quale impresa mista non a tutti gli effetti, ha concluso per l'assoggettamento "in parte" al CCL PEAN [ossia per il "reparto" indicato come "lavori edili/genio civile/costruzione idraulica (ca. 3.4 persone) "] a far tempo dal 1° luglio 2003. All'opposizione del 30 dicembre 2013 della A.________ SA è seguita la "riconsiderazione" della direzione della Fondazione FAR del 5 maggio 2014, che ne ha confermato l'assoggettamento "in parte" al CCL PEAN. Con ricorso del 21 maggio 2014 A.________ SA ha ribadito le censure riferite all'assoggettamento parziale postulando il non assoggettamento al Decreto, rispettivamente al CCL PEAN. La Commissione Ricorsi della Fondazione FAR con "decisione" del 4 febbraio 2015 ha confermato l'assoggettamento parziale di A.________ SA a far tempo però dal 1° gennaio 2010.
B. A.________ SA non ha condiviso tali conclusioni. La Fondazione FAR, con petizione dell'8 luglio 2015, si è allora rivolta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo che venga accertato l'assoggettamento della A.________ SA al CCL PEAN dal 1° gennaio 2010 per i "lavoratori che compiono lavori edili", con contestuale obbligo del pagamento dei contributi previdenziali e degli interessi di mora del 5%. La Fondazione FAR ha giustificato la sua richiesta evidenziando sostanzialmente che A.________ SA, impresa mista non a tutti gli effetti, raggiunge dal 2010 il criterio aggiuntivo della cifra d'affari minima di fr. 500'000.-. Il 4 settembre 2015 A.________ SA in risposta ha chiesto di respingere la petizione in quanto essa, azienda mista non a tutti gli effetti in cui è preponderante l'attività forestale - dunque esclusa dal CCL PEAN - rispetto alle attività sottoposte al CCL PEAN, non deve esserne assoggettata, nemmeno in modo parziale come richiestole. In sede di replica, duplica e ulteriori osservazioni, le parti hanno in sostanza mantenuto le proprie posizioni.
Con giudizio del 9 agosto 2016 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, appurata la propria competenza, ha accolto la petizione, nel senso di accertare l'assoggettamento parziale di A.________ SA - impresa mista non a tutti gli effetti - al CCL PEAN e di ordinare alla Fondazione FAR il pagamento dei relativi contributi dal 1° gennaio 2010 - oltre interessi di mora del 5% dal primo gennaio dell'anno successivo al periodo di contribuzione - dopo aver adempiuto l'onere di presentare i conteggi salariali dei collaboratori impiegati "nel reparto aziendale" indicato come "lavori edili/genio civile/costruzione idraulica".
C. A.________ SA presenta ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 15 settembre 2016 (timbro postale) chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, la reiezione integrale della petizione.
Invitata ad esprimersi sul ricorso e sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, il 7 febbraio 2017 la Fondazione FAR si rimette al giudizio della Corte giudicante per l'effetto sospensivo e chiede in via principale di dichiarare inammissibile il gravame, in via subordinata che lo stesso sia respinto e in via ancora più subordinata, in caso di un suo accoglimento per denegata giustizia, che gli atti siano ritornati alla Corte cantonale affinchè, previa istruttoria, emani un nuovo giudizio.
Il Tribunale cantonale ha rinunciato ad esprimersi e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha presentato osservazioni.
 
Diritto:
1. 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di esame la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 II 113 consid. 1 pag. 116 con riferimenti).
1.2. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, secondo cui il gravame avrebbe natura meramente appellatoria e non adempirebbe ai requisiti di motivazione, il ricorso è ammissibile considerato che la ricorrente riprende sì parte degli argomenti già evocati in sede cantonale, ma li sviluppa - non si tratta quindi di una sola ripetizione o del solo rinvio a conclusioni o scritti dinanzi al Tribunale cantonale (cfr. DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309) - alla luce anche di quanto concluso dal Tribunale cantonale in contrasto con la prassi federale, di cui si dirà di seguito (cfr. consid. 6.3.2).
2. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
3. Oggetto del contendere è determinare se A.________ SA deve versare alla Fondazione FAR contributi previdenziali dal 1° gennaio 2010. In via pregiudiziale, occorre definire se A.________ SA è obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN.
4. 
4.1. Il Tribunale cantonale ha evidenziato che la fondazione opponente ha correttamente considerato la ricorrente un'impresa mista - in quanto svolge attività solo in parte nel campo d'applicazione del CCL PEAN - non a tutti gli effetti, non avendo la stessa reparti autonomi attivi nel settore interessato. La Corte cantonale ha in seguito confermato l'assoggettamento parziale in applicazione della prassi della fondazione opponente secondo cui un'impresa mista non a tutti gli effetti sarebbe assoggettata al CCL PEAN a partire da un fatturato per le attività soggette a CCL PEAN di fr. 500'000.-. Dagli accertamenti della Corte cantonale tale limite sarebbe stato raggiunto per il periodo a far tempo dal 2010, data a partire dalla quale la ricorrente è tenuta al pagamento dei relativi contributi pensionistici. Inoltre, non avendo la ricorrente individuato i lavoratori che svolgono attività nel campo edile, la Corte cantonale le ha impartito un termine perentorio per presentare i conteggi salariali dei collaboratori impiegati dal 1° gennaio 2010 nelle attività che sostanzialmente rientrano nel campo d'applicazione del CCL PEAN, ossia dei collaboratori impiegati nel "reparto aziendale" indicato come "lavori edilizi/genio civile/costruzione idraulica".
4.2. La ricorrente sostiene che, essendo un'impresa mista non a tutti gli effetti, è determinante per l'assoggettamento al CCL PEAN la preponderanza delle attività svolte. Essa contesta che tale criterio debba essere focalizzato sul fatturato delle diverse attività svolte. Le attività sottoposte al CCL PEAN non essendo quelle preponderanti, essa non deve essere assoggettata, tanto meno possibile risulta un assoggettamento parziale al CCL PEAN per alcuni dei suoi dipendenti, peraltro nemmeno individualizzati. La ricorrente censura inoltre la violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. relativamente "al diritto di offrire le prove, assumere quelle pertinenti e amministrarle nell'ambito della procedura", nonché del principio inquisitorio.
 
Erwägung 5
5.1. Conformemente all'art. 2 cpv. 1 CCL PEAN, il contratto collettivo PEAN si applica, dal profilo aziendale, sostanzialmente alle imprese o alle parti di imprese che rientrano nei settori indicati nell'articolo medesimo (cfr. 2 cpv. 1 lett. a-i CCL PEAN).
5.2. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale, come del resto sostenuto anche dalle parti, emergono i seguenti aspetti:
5.2.1. La ricorrente non dispone di reparti aziendali autonomi, i singoli dipendenti non sono assegnati a determinate attività in modo inequivocabile ma sono tutti attivi nelle diverse attività aziendali.
5.2.2. La ricorrente ha elencato singolarmente, con l'ausilio del modulo trasmessole dalla fondazione opponente concernente le singole attività che caratterizzano un'azienda forestale, le mansioni da lei svolte, le quali sono suddivisibili sia in attività escluse che incluse nel CCL PEAN. In concreto le attività escluse dal campo d'applicazione concernono i lavori strettamente forestali (quali l'abbattimento di alberi, con qualsiasi macchinario, il taglio e la potatura di piante, la gestione del bosco giovane, l'allestimento della tagliata, l'esbosco del legname prodotto, la produzione di paleria, di ciocchi da ardere, di sculture e arredo urbano, la selvicoltura e l'arboricoltura, la piantagione di arbusti e alberi, la costruzione di capanni, parchi gioco, istallazioni di svago e didattiche, block house, recinzioni, palizzate, steccati e manufatti in legno, le opere di inerbimento di ogni tipo, le opere con zolle vegetate, interventi con piante legnose a moltiplicazione vegetativa, pose di stuoie di sostegno, opere migliorative per la vegetazione, cura della vegetazione e di biotopi), i servizi invernali e i trasporti forestali/fanghi depurazione (quali il servizio di calla neve, servizi invernali, trattore forestale e Trasporti DAF [fanghi depurazione]), i corsi di formazione professionale. Le attività incluse nel CCL PEAN sono quelle concernenti il riprofilamento dei vigneti, la realizzazione di cassoni/cassoni in legno per la stabilizzazione di scarpate/pendii, l'arginatura di ruscelli e torrenti e il risanamento di sentieri.
5.2.3. Le attività incluse nel CCL PEAN sono da mettere in relazione ai lavori di sterro di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. b CCL PEAN, per i quali è data l'obbligatorietà dal profilo aziendale del CCL, conformemente all'art. 2 cpv. 4 lett. b Decreto (cfr. consid. A.a), sia nella versione originale che in quelle più recenti: tale disposizione corrisponde difatti essenzialmente a quella concernente il campo d'applicazione aziendale di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. b CCL PEAN (cfr. sentenza 9C_453/2016 del 21 novembre 2016 consid. 2.2 destinata a pubblicazione).
5.2.4. La ricorrente, da un punto di vista organizzativo, è da considerare quale impresa mista, considerato che al suo interno non sono riscontrabili parti aziendali indipendenti, ossia unità organizzative autonome, ciò che presuppone un'attribuzione chiara dei dipendenti e che le attività di questa parte di azienda non devono essere svolte solo occasionalmente in via sussidiaria, come pure che tale parte di impresa deve anche apparire verso l'esterno come azienda che offre le prestazioni corrispondenti (sulla distinzione tra impresa e parti di impresa si evidenzia che né il CCL PEAN né il Decreto definiscono tali concetti, il Tribunale federale ha però già avuto modo di determinarsi sulla questione: cfr. DTF 141 V 657 in particolare consid. 4.5.2 pag. 665 seg. con rinvii).
5.2.5. La ricorrente è un'impresa mista non a tutti gli effetti ("unechter Mischbetrieb"; cfr. sentenze 4A_377/2009 del 25 novembre 9 consid. 5.2 e 9C_453/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.2] con rinvio su tale nozione all'art. 2bis del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera [CNM; consultabile al sito www.baumeister.ch/it/gestione-aziendale/contratti-collettivi-di-lavoro-ccl/contratto-nazionale-mantello-cnm]).
 
Erwägung 6
6.1. Va ora vagliato se la ricorrente quale impresa mista non a tutti gli effetti debba essere assoggettata al CCL PEAN e, nell'affermativa, in contrasto con quanto concluso dalla Corte cantonale, tutti i dipendenti (ad eccezione di quelli esclusi dal profilo personale; cfr. art. 3 CCL PEAN) siano fondamentalmente assoggettati al CCL PEAN (cfr. sentenza 9C_453/2013 del 21 novembre 2016 consid. 4.2, come pure il riferimento al CNM, segnatamente all'art. 2 CNM, ugualmente la sentenza 4A_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 3.1).
6.2. 
6.2.1. Il Tribunale cantonale ha deciso la questione, riferendosi alla prassi della clausola dell'importo di fr. 500'000.- di fatturato del reparto edile di un'impresa mista non a tutti gli effetti, che a suo dire criterio sarebbe il criterio stabilito dal Consiglio di Fondazione FAR e avallato dal Tribunale amministrativo del Cantone Berna.
6.2.2. La ricorrente afferma dal canto suo, tra l'altro, che determinante è la preponderanza delle attività svolte e, considerato che essa non ha in quelle sottoposte al CCL PEAN le sue occupazioni preponderanti, l'assoggettamento al CCL PEAN non è dato.
6.3. 
6.3.1. La valutazione della Corte cantonale non può essere seguita allorquando è in contrasto con quanto previsto dalla prassi federale, già ampiamente richiamata nei precedenti considerandi (consid. 5, in particolare 5.2.5). Risolutivo nel caso concreto è determinare l'attività principale, ossia quella che caratterizza l'impresa nel suo insieme. A tal riguardo l'art. 2
6.3.2. Nel caso di specie è incontestato dalle parti (i dati comunicati dalla ricorrente sulle attività svolte e necessari per determinare l'impronta caratterizzante l'impresa, sono stati ripresi negli allegati delle "decisioni" della fondazione opponente) che il numero degli impiegati a tempo pieno nelle attività che non rientrano nel campo aziendale del CCL PEAN (ossia i lavori strettamente forestali, i servizi invernali, i trasporti e i corsi di formazione) è maggiore rispetto a quello per le attività rientranti nel campo aziendale del CCL PEAN (cfr. dettaglio menzionato al consid. 5.2.2). I dipendenti per le attività estranee al CCL PEAN corrispondevano a 8 unità nel 2009 e nel 2010 e a 10.5 unità nel 2011 e nel 2012, mentre quelli occupati nelle attività di cui al CCL PEAN corrispondevano a 2.5 unità nel 2009, rispettivamente a 4 unità nel 2010 e 3.5 unità nel 2011 e nel 2012. Tali dati conducono a un risultato inequivocabile, di modo che non è necessario utilizzare altri criteri sussidiari, principalmente quello di natura economica concernente il fatturato. Il criterio della cifra d'affari di fr. 500'000.-- non deve pertanto essere analizzato nel caso concreto. Senza volersi soffermare sulla questione di decidere se la prassi della Fondazione FAR (e non del Tribunale federale) - secondo cui un'impresa sarebbe assoggettata solo a partire da un fatturato di fr. 500'000.- - sia o meno legittima, si ritiene che tale principio non debba essere considerato come a sé stante ma sempre nell'ambito di un'analisi globale della fattispecie concreta (questo dovrebbe comunque essere il caso, stando alla definizione di impresa mista non a tutti gli effetti contenuta nel non meglio precisato estratto di un verbale del Consiglio di Fondazione FAR del 14 aprile 2005, allegato dalla fondazione opponente).
6.3.3. In conclusione, l'attività forestale in senso lato (cfr. per il dettaglio consid. 5.2.2), non soggetta al CCL PEAN, resta l'attività principale della ricorrente e pertanto l'intera impresa non viene assoggettata al CCL PEAN, con la conseguente assenza di obbligo contributivo. Visto l'esito, si prescinde dall'esame delle ulteriori censure della ricorrente, in particolare la pretesa violazione del diritto di essere sentito e, di conseguenza, di quanto richiesto implicitamente dall'opponente mediante la sua conclusione in via ancora più subordinata.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dalla ricorrente.
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 agosto 2016 è annullato. La petizione dell'8 luglio 2015 dell'opponente è respinta.
2. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.- sono poste a carico dell'opponente.
3. L'opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 2'800.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4. La causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle ripetibili della sede cantonale.
5. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 2 marzo 2017
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi