BGer 6B_901/2016 |
BGer 6B_901/2016 vom 18.01.2017 |
6B_901/2016
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Sentenza del 18 gennaio 2017 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Eusebio, Oberholzer,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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patrocinato dall'avv. Riccardo Balmelli,
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2. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponenti.
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Oggetto
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Denuncia mendace, principio accusatorio, formalismo eccessivo,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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l'8 giugno 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. In occasione di una riunione di cantiere svoltasi a inizio ottobre 2013, l'architetto C.________ ha riferito all'ing. D.________, capo dell'Ufficio forestale del 5° circondario e collaboratore all'Ufficio caccia e pesca, che il confinante A.________ era stato sorpreso dall'impresario B.________ in un atto di bracconaggio. D.________ ha riportato quanto appreso a E.________, capo delle guardie caccia e pesca. Quest'ultimo ha quindi proceduto a sentire in modo informale dapprima C.________ e in seguito B.________, che ha raccontato di aver scorto A.________ caricare "una bestia di colore marrone chiaro" su un veicolo. Al termine dell'incontro, E.________ ha deciso di avviare un procedimento nei confronti di A.________. Il 20 novembre 2013 B.________ è stato quindi formalmente interrogato quale persona informata sui fatti dinanzi alla Polizia dell'Ufficio della caccia e della pesca. Una settimana dopo gli agenti di tale Ufficio hanno sentito A.________ in qualità di imputato per titolo di violazione dell'art. 17 cpv. 1 lett. a della legge sulla caccia del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0). Questi ha contestato ogni addebito, negando di avere catturato o abbattuto animali selvatici al di fuori del periodo venatorio, e ha acconsentito alla perquisizione della sua abitazione, durante la quale non sono state rinvenute carni relazionabili con un'eventuale uccisione risalente al 31 agosto 2013, data del presunto atto di bracconaggio. Gli atti del procedimento sono in seguito stati trasmessi, per competenza, al Ministero pubblico. Il 30 gennaio 2014 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non sussistendo elementi indizianti concreti a sostegno dell'ipotesi accusatoria.
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B. Il 16 marzo 2014 A.________ ha denunciato B.________ per titolo di denuncia mendace, costituendosi accusatore privato e formulando pretese civili. Al temine di una breve istruttoria, con decreto d'accusa del 12 giugno 2014, il Procuratore pubblico ha dichiarato B.________ autore colpevole di denuncia mendace per quanto dichiarato durante il suo interrogatorio come persona informata sui fatti svoltosi il 20 novembre 2013 presso l'Ufficio di Polizia della caccia e della pesca.
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Statuendo sull'opposizione di B.________ a suddetto decreto, con sentenza del 25 settembre 2015, il Presidente della Pretura penale lo ha prosciolto dall'accusa di denuncia mendace per i fatti imputati.
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Adita da A.________, con sentenza dell'8 giugno 2016 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto il suo appello e confermato il proscioglimento di B.________ dall'imputazione di denuncia mendace per i fatti descritti nel decreto d'accusa.
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C. A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento del giudizio della CARP e il rinvio della causa all'autorità cantonale affinché accerti l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di denuncia mendace. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nonché il riconoscimento di un indennizzo per i costi di consulenza e redazione del gravame.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 142 IV 2 consid. 1).
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1.1. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile. Esso è inoltre tempestivo (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
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1.2. Sulla sua legittimazione a ricorrere, l'insorgente si limita a richiamare l'art. 81 cpv. 1 lett. a LTF, senza nulla aggiungere. Il riferimento è incompleto e questo aspetto merita qualche precisazione. L'art. 81 cpv. 1 LTF subordina il diritto di interporre ricorso in materia penale a due condizioni cumulative: la partecipazione al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o la mancata possibilità di farlo (lett. a) e un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Per l'accusatore privato questo interesse è dato quando la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), ovvero di pretese fondate sul diritto civile, segnatamente sugli art. 41 segg. CO, e desumibili direttamente dal reato (DTF 138 IV 86 consid. 3). In presenza di un giudizio di merito sulle infrazioni per le quali è chiesta una condanna, di regola ciò implica che l'accusatore privato abbia esplicitamente formulato delle conclusioni civili nell'ambito del procedimento penale. A queste condizioni, egli è legittimato a contestare il merito della decisione cantonale dinanzi al Tribunale federale. Al contrario, se questi presupposti non sono riuniti, può esclusivamente censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; v. pure CHRISTIAN DENYS, Le recours en matière pénale de la partie plaignante, in SJ 2014 II pag. 249 segg., segnatamente pag. 254 segg.).
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In concreto, dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi alla CARP, postulando la condanna di B.________ (di seguito: opponente 1) per titolo di denuncia mendace, nonché il versamento di fr. 10'000.-- quale riparazione del torto morale. La CARP ha prosciolto l'opponente 1 e respinto le pretese civili avanzate. Sono di conseguenza adempiute le condizioni per riconoscere all'insorgente la legittimazione a impugnare il merito della sentenza dell'ultima istanza cantonale.
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2. La sentenza impugnata poggia su due motivazioni. Nella prima, rilevato che la denuncia mendace non può più configurarsi nel caso in cui il procedimento penale è già stato avviato per la stessa infrazione contro la medesima persona oggetto della denuncia, la CARP ha constatato che l'atto d'accusa contempla, quale atto di denuncia mendace, la deposizione resa il 20 novembre 2013 dall'opponente 1 in qualità di persona informata sui fatti. Sennonché, a questa data, la preposta autorità aveva già avviato sugli asseriti eventi del 31 agosto 2013 un procedimento penale contro l'insorgente al fine di accertare eventuali violazioni alla LCP, di modo che il reato di cui all'art. 303 CP non risulta realizzato. Alla luce del principio dell'immutabilità dell'atto d'accusa, la Corte cantonale si è detta impossibilitata a fondare il suo giudizio sull'eventuale rilevanza penale di quanto dichiarato dall'opponente 1 prima del suddetto interrogatorio. A titolo abbondanziale, quale seconda motivazione, per la CARP, anche volendo considerare quanto l'opponente 1 ha riferito all'architetto, non sarebbe in ogni caso realizzato l'aspetto soggettivo della denuncia mendace. La segnalazione è giunta all'Ufficio caccia e pesca in modo del tutto indiretto, nulla permette di ritenere che l'opponente 1 abbia informato l'architetto con l'intento, o quanto meno accettando l'eventualità, che questi riportasse quanto appreso all'autorità preposta, provocando così un procedimento penale contro il ricorrente.
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3. Con riferimento alla prima motivazione, secondo il ricorrente, la CARP avrebbe erroneamente ritenuto che il procedimento fosse già stato avviato quando il 20 novembre 2013 l'opponente 1 ha rilasciato le dichiarazioni imputate all'Ufficio caccia e pesca, in quanto avrebbe avuto inizio unicamente con la trasmissione del caso al Ministero pubblico. La violazione dell'art. 17 cpv. 1 LCP essendo un delitto, suddetto Ufficio non avrebbe avuto le competenze per perseguire l'infrazione né procedere all'istruzione preliminare. Egli lamenta pure un formalismo eccessivo e un diniego di giustizia lesivi dell'art. 29 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU. Il decreto d'accusa indicherebbe correttamente sia la persona imputata sia il reato prospettato sia la fattispecie, ovvero le dichiarazioni di cui al verbale del 20 novembre 2013, affermazioni identiche a quelle rese il giorno precedente e che avrebbero dato inizio al procedimento penale. Non sarebbe mai stata contestata un'insufficienza del decreto e l'opponente 1 avrebbe avuto numerose occasioni per esprimersi su tutte le dichiarazioni da lui rese. La CARP avrebbe pertanto dovuto esaminare l'adempimento del reato alla luce di quanto riferito il giorno precedente a quello indicato nel decreto d'accusa, ciò non comportando alcuna violazione dell'art. 9 CPP, atteso che il contenuto delle dichiarazioni era il medesimo. L'insorgente sostiene inoltre che, dinanzi a un'eventuale incompletezza del decreto d'accusa, il tribunale avrebbe dovuto rinviarlo al Procuratore pubblico o all'autorità precedente in forza dell'art. 329 cpv. 2 CPP. I giudici cantonali avrebbero anche disatteso l'art. 333 cpv. 1 e 2 CPP, non avendo segnalato, rilevata l'obiettiva falsità delle dichiarazioni dell'opponente 1, al Procuratore pubblico l'eventuale commissione di altri reati, segnatamente la calunnia e lo sviamento della giustizia.
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3.1. Il momento in cui è stato avviato un procedimento penale è una questione di fatto che vincola questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF). Al riguardo il ricorrente non formula alcuna censura ammissibile giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF. Che poi esso sia stato avviato in concreto da un'autorità incompetente, come preteso nel gravame, nulla muta sull'accertamento temporale dell'apertura del procedimento. Peraltro, se è vero che il Dipartimento del territorio, da cui dipende l'Ufficio della caccia e della pesca, non è competente per perseguire e giudicare i reati elencati all'art. 17 LCP, lo è invece per gli altri reati di caccia previsti dalla LCP e le contravvenzioni di diritto cantonale (v. art. 44 della legge ticinese dell'11 dicembre 1990 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici [RL 8.5.1.1]). Ciò posto, niente indica che al momento in cui è stato avviato il procedimento a carico del ricorrente fosse già chiara la qualifica giuridica dei fatti oggetto di accertamento. Contrariamente a quanto preteso nell'impugnativa, nel verbale di interrogatorio dell'opponente 1 non vi è alcun riferimento all'art. 17 LCP, che appare per la prima volta nel verbale di interrogatorio dell'insorgente. Né può essere seguita la tesi ricorsuale secondo cui il procedimento sarebbe iniziato unicamente con la trasmissione del caso al pubblico ministero sulla base dell'art. 357 cpv. 4 CPP. Infatti, in simili circostanze, il procedimento non è nuovamente avviato, ma continua.
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Sulla base dei fatti accertati, le dichiarazioni imputate all'opponente 1 nel decreto di accusa sono quelle rilasciate alla Polizia caccia e pesca il 20 novembre 2013 e quindi posteriormente all'avvio del procedimento penale a carico del ricorrente. Come rettamente osservato dalla CARP, il reato di denuncia mendace non può più configurarsi qualora un procedimento penale è già stato avviato a carico della persona denunciata. L'art. 303 n. 1 CP esige infatti che l'autore agisca con lo scopo di provocare contro una persona un procedimento penale; il mero intento di favorire il prosieguo di un procedimento penale già pendente non è sufficiente (DTF 111 IV 159 consid. 2a pag. 163), ciò che del resto l'insorgente non contesta. Peraltro, anche a volere seguire la tesi ricorsuale, secondo cui il procedimento sarebbe stato validamente avviato solo con la trasmissione del caso al Ministero pubblico, nulla indica e neppure nel gravame è illustrato che l'opponente 1 (che non risulta avere delle nozioni giuridiche) potesse rendersene conto. L'aspetto soggettivo del reato non sarebbe in ogni modo realizzato. L'opponente 1 è quindi giustamente stato prosciolto dal reato ascrittogli così come descritto nel decreto di accusa.
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Erwägung 3.2 |
3.2.1. L'art. 29 cpv. 1 Cost. vieta il formalismo eccessivo quale forma particolare del diniego di giustizia. Esso si realizza quando la rigorosa applicazione delle norme di procedura non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso al tribunale. L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto sia nella sanzione che implica la sua violazione. Nel diritto processuale penale il divieto del formalismo eccessivo discende dall'art. 3 cpv. 2 lett. a e lett. b CPP, che impone alle autorità penali di attenersi segnatamente al principio della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto (DTF 142 I 10 consid. 2.4.2).
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Il principio accusatorio, dedotto dall'art. 29 cpv. 2, nonché dall'art. 32 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 3 lett. a CEDU, è disciplinato dall'art. 9 CPP. Esso è concretizzato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa (DTF 141 IV 132 consid. 3.4.1 e rinvii). L'art. 350 cpv. 1 CPP sancisce il carattere vincolante dell'accusa, stabilendo che il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto d'accusa (principio dell'immutabilità dell'atto d'accusa), ma non alla relativa qualificazione purché ne informi le parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi (art. 344 CPP).
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3.2.2. Il decreto d'accusa emesso nei confronti dell'opponente 1, corrispondente a un atto di accusa (v. art. 356 CPP), contempla le dichiarazioni da questo rilasciate il 20 novembre 2013 durante il suo interrogatorio in veste di persona informata sui fatti. Indica in modo preciso non solo il contenuto di suddette dichiarazioni, ma anche il luogo, la data e il contesto del comportamento rimproverato, circoscrivendo così chiaramente l'oggetto del processo e del giudizio. Dichiarandosi vincolata a questa descrizione dei fatti, in particolare sotto il profilo temporale, la CARP ha applicato correttamente l'art. 350 cpv. 1 CPP. La rigorosa osservanza di questa norma è giustificata dal rispetto del principio accusatorio, che costituisce un principio cardine di uno Stato di diritto (MARTIN SCHUBARTH, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 9 CPP), di modo che non è ravvisabile alcun formalismo eccessivo, né un diniego di giustizia. Nello specifico non si tratta di correggere semplicemente la data delle dichiarazioni imputate, bensì di modificare completamente il contesto in cui le stesse sono state rilasciate, in urto palese a suddetto principio. Peraltro, contrariamente a quanto preteso nel gravame, non vi è spazio per un'applicazione dell'art. 329 cpv. 2 CPP. Secondo tale disposizione, se risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento; se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la CARP non ha ritenuto incompleto l'atto d'accusa, ma ha semplicemente concluso che la fattispecie ivi descritta non adempie i presupposti del reato di denuncia mendace imputato all'opponente 1, ciò che comporta una decisione di proscioglimento. Si è dunque in presenza di un caso in cui è già possibile pronunciare una sentenza: le condizioni poste dall'invocata norma per rinviare l'accusa al pubblico ministero non sono pertanto date.
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3.3. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 333 cpv. 1 e 2 CPP, per non avere la CARP invitato il pubblico ministero a modificare rispettivamente a estendere l'accusa per i titoli di calunnia e sviamento della giustizia, la censura sfugge a un esame di merito. In primo luogo essa esula dalle conclusioni formulate nel ricorso, che mirano unicamente a ottenere una condanna dell'opponente 1 per il reato di denuncia mendace. L'art. 107 cpv. 1 LTF impedisce al Tribunale federale di andare oltre le conclusioni delle parti. Ma anche volendo considerare che implicitamente l'insorgente concluda al perseguimento e al giudizio dell'opponente 1 per altre infrazioni, oltre a quella di cui all'art. 303 CP, si tratterebbe di una nuova conclusione inammissibile in forza dell'art. 99 cpv. 2 LTF, atteso che dinanzi alla CARP egli si è limitato a postulare la condanna per titolo di denuncia mendace con conseguente riconoscimento delle pretese civili connesse a questo reato. In secondo luogo l'insorgente disattende che, in quanto accusatore privato, l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF gli permette di ricorrere in materia penale nella misura in cui la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Nella fattispecie, non si scorge né nel gravame è spiegato, in urto alle esigenze di motivazione poste dalla LTF (v. al riguardo DTF 141 IV 1 consid. 1.1), in che modo e misura l'eventuale modifica e/o estensione dell'accusa alle infrazioni prospettate, segnatamente in relazione allo sviamento della giustizia giusta l'art. 304 CP, sia idonea a influire sul giudizio delle pretese civili del ricorrente.
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4. Alla luce di tutto quanto esposto, l'impugnativa si rivela infondata e la decisione impugnata merita di essere confermata già sulla base della sua prima motivazione. Ciò rende superfluo l'esame delle critiche ricorsuali contro la seconda. Per costante giurisprudenza, infatti, se almeno una delle due motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III 221 consid. 7).
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5. Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto.
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La domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta, dal momento che l'insorgente ha dimostrato di non disporre dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembravano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Non si giustifica tuttavia di riconoscergli il richiesto indennizzo per gli asseriti costi di consulenza e redazione del ricorso. In questa sede il ricorrente ha agito personalmente, sottoscrivendo egli stesso l'impugnativa. L'indennizzo non può dunque fondarsi sull'art. 64 cpv. 2 LTF, non essendo patrocinato da un avvocato (v. art. 40 LTF).
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Non v'è ragione di assegnare un'indennità per ripetibili agli opponenti, che in assenza di scambio di scritti non sono incorsi in spese necessarie per la sede federale (art. 68 cpv. 2 e 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 gennaio 2017
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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