BGE 148 V 2
 
1. Estratto della sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa Cassa malati Agrisano SA contro A. (ricorso in materia di diritto pubblico)
 
8C_613/2021 del 10 gennaio 2022
 
Regeste
Art. 89 Abs. 1 lit. a BGG; Art. 48 Abs. 1 lit. a VwVG; Art. 59 ATSG; formelle Beschwer einer Partei, die selber keine Einsprache erhoben hat, vor dem kantonalen Versicherungsgericht.
 
Sachverhalt


BGE 148 V 2 (3):



BGE 148 V 2 (2):

A. Il 28 aprile 2019 B., nata nel 1963, dipendente come impiegata nella ditta individuale C. di A. e assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni presso Cassa malati Agrisano SA (in seguito: l'Agrisano), ha perso l'equilibrio nel scendere le scale della propria abitazione ed è caduta sulla schiena. Sono state riscontrate contusioni alla nuca, al braccio e al gluteo destro. Il chiropratico D. ha osservato la presenza di dolori al sacro, al bacino e alla colonna lombare, tensioni alla colonna toracica e gonalgie a destra. L'Agrisano ha assunto il caso e corrisposto prestazioni. L'Agrisano con lettera del 28 novembre 2019 ha comunicato a B. la sospensione delle prestazioni dal 23 giugno 2019. Con lettera separata del medesimo giorno l'Agrisano ha informato A. della sospensione.
Con lettere raccomandate separate del 5 dicembre 2019 indirizzate all'Agrisano di pressoché uguale tenore e grafica B. e A. hanno chiesto l'emissione di una decisione formale. Il 12 febbraio 2020 l'Agrisano ha emesso la "disposizione" (recte: decisione), comunicandola fra l'altro a B. e nel suo dispositivo ad A. L'Agrisano ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni dal 13 giugno 2019, trascorsi otto settimane dall'evento infortunistico, momento in cui B. è stata reputata di aver ritrovato lo status quo ante. Con lettera del medesimo giorno l'Agrisano ha informato A. della decisione con cui è stata interrotta l'erogazione di prestazioni in favore di B. dal 24 giugno 2019.
Il 4 marzo 2020 Helsana Assicurazioni SA e il 10 marzo 2020 B., patrocinata dall'avv. Paolo Luisoni, hanno presentato opposizione. A. non ha inoltrato opposizione. L'Agrisano ha emanato la decisione su opposizione il 1° aprile 2021, comunicandola alle opponenti Helsana Assicurazioni SA e B. e nel suo dispositivo ad A.
B. Adito su ricorso da A., il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, ammettendo la sua facoltà di ricorso, ne ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione su opposizione e ha rinviato gli atti all'Agrisano per nuova decisione.
C. L'Agrisano presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio cantonale.


BGE 148 V 2 (4):

Chiamati ad esprimersi A. ha postulato l'inammissibilità del ricorso, subordinatamente la sua reiezione, e la non concessione dell'effetto sospensivo, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
 
Dai considerandi:
 
Erwägung 4
4.1 A norma dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Secondo l'art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Per l'art. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali. L'opposizione nella LPGA è stata concepita come un rimedio giuridico vero e proprio e ha la finalità di dare ancora una volta la possibilità all'autorità decidente di riesaminare il proprio provvedimento, statuire sui punti contestati prima che sia adita un'autorità giudiziaria e in un certo senso contribuire allo sgravio dei tribunali (DTF 133 V 50 consid. 4.2.2; sentenza 8C_121/2009 del 26 giugno 2009 consid. 3.5, in SVR 2009 UV n. 60 pag. 212; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, n. 11 ad art. 52 LPGA; VALÉRIE DEFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 2 e 4 ad art. 52 LPGA). Una decisione contro cui non è presentata opposizione acquisisce cosa di forza giudicata formale (KIESER, op. cit., n. 39 ad art. 52 LPGA; SUSANNE GENNER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 39 ad art. 52 LPGA; cfr. anche sentenza 8C_910/2008 del 30 gennaio 2009 consid. 2, in SVR 2009 UV n. 26 pag. 95).
4.2 Quando una persona è parte in un procedimento deve farsi parte attiva, soprattutto se desidera mantenere aperta la possibilità di deferire la causa fino all'ultimo grado giudizio. Se una parte rinuncia a partecipare alla procedura, perde il suo interesse ad agire (DTF 133 II 181 consid. 3.2.1; sentenze 1C_33/2017 del 23 giugno 2017 consid. 3.2; 2C_964/2012 del 10 giugno 2013 consid. 3.3; 1C_41/ 2013 del 24 aprile 2013 consid. 2.3; cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 05 26 del 14 giugno 2005 consid. 4c; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar,

BGE 148 V 2 (5):

Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 8 ad art. 59 LPGA). Tale precetto deriva anche dal principio della buona fede (si veda sul concetto: DTF 138 I 97 consid. 4.1.5 con riferimenti). Un'eccezione a questo principio è data quando l'interessato senza colpa non ha avuto la possibilità di partecipare alla procedura dinanzi all'autorità precedente (DTF 133 II 181 consid. 3.2.1; sentenza 1C_442/2007 del 21 aprile 2008 consid. 2.3).
 
Erwägung 5
5.2 Per prassi invalsa il destinatario principale di una decisione su opposizione può ricorrere al tribunale delle assicurazioni anche se non ha presentato opposizione alla decisione iniziale e non abbia partecipato alla procedura di opposizione, purché la decisione non sia passata in giudicato (DTF 127 V 107 consid. 2a; sentenza U 41/97 del 28 novembre 1997 consid. 3, in SVR 1998 UV n. 12 pag. 35 e RAMA 1998 U 293 pag. 225; JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 8 ad art. 59 LPGA; KIESER, op. cit., n. 12 ad art. 59 LPGA). Il Tribunale federale (delle assicurazioni), richiamando il vecchio

BGE 148 V 2 (6):

art. 129 OAINF, ha osservato che l'assicurato non aveva motivo per impugnare lui stesso un provvedimento o una sentenza cantonale dal momento che già un assicuratore vi aveva provveduto, tenuto conto della stretta condivisione di interesse tra assicuratore contro gli infortuni e assicuratore malattia (DTF 127 V 107 consid. 2b). Si può quindi affermare che la giurisprudenza sull'interesse ad agire (formelle Beschwer) in materia di assicurazioni sociali differisce con i principi generali secondo cui c'è un effetto preclusivo se non si fanno valere subito le proprie pretese nelle dovute forme e nei termini (consid. 4.2). La finalità di questa prassi è tesa a considerare prioritaria e superiore la corretta applicazione del diritto federale delle assicurazioni sociali (ULRICH MEYER, Die Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren als Voraussetzung der Rechtsmittellegitimation, in Sozialversicherungsrechtstagung 2004, pag. 34).
5.4 Un cambiamento di giurisprudenza può essere di solito giustificato solo se la nuova soluzione corrisponde a una migliore conoscenza della ratio legis, a mutate circostanze esterne o a un'evoluzione delle opinioni giuridiche, altrimenti la giurisprudenza precedente deve essere mantenuta. Un cambiamento di giurisprudenza deve quindi basarsi su serie ragioni oggettive, che devono essere tanto più importanti - soprattutto nell'interesse della certezza del diritto - quanto più lunga è stata tale applicazione del diritto considerata errata o non più al passo con i tempi (DTF 147 III 14 consid. 8.2; DTF 143 IV 9 consid. 2.4; DTF 136 V 313 consid. 5.3.1). Non sussistono motivi per cui la giurisprudenza di cui alla DTF 127 V 107 non possa essere mantenuta anche con l'entrata della LPGA dal momento che, come si è già visto (consid. 5.1), l'art. 59 LPGA non prescrive la partecipazione alla procedura inferiore. La ricorrente per sostenere le proprie tesi si richiama ai principi di procedura e alla parità di trattamento. Anche quest'ultima invero non si trova lesa: infatti in assenza di ogni impugnazione, la parte che non presenta opposizione vede

BGE 148 V 2 (7):

passare in giudicato il provvedimento amministrativo. Il rischio processuale è il medesimo e non è nella sua possibilità o volontà di disposizione. Non si realizzano quindi gli estremi per procedere a un cambio di giurisprudenza.