BGE 84 I 134
 
20. Sentenza 22 maggio 1958 della II Corte civile nella causa Walder contro Stato del Cantone Ticino.
 
Regeste
Kantonale Handänderungsabgaben.
2. Bei Erhebung der Abgabe auf dieser Grundlage fällt ausser Berechnung derjenige Teilwert der Liegenschaft, der dem zur Entrichtung der Abgabe Verpflichteten wirtschaftlich bereits gehört hatte (Erw. 2).
3. Unvereinbarkeit der bemessung der Abgabe mit dem Bundesrecht? (Erw. 3).
 
Sachverhalt


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A.- Con sentenza dell'11 luglio 1957, il Tribunale federale confermava il giudizio del Tribunale di commercio zurigano che, in applicazione dell'art. 579 CO, aveva sciolto la società in nome collettivo Walder e Co., in Biasca, costituita da Max Billeter e Ida Walder, e aveva autorizzato questa a continuare per conto proprio l'azienda di tessili appartenente alla società. Billeter era interessato al capitale sociale iniziale della società di 100 000 fr. in ragione di 80 000 fr. e Ida Walder, in ragione di 20 000 fr.
Fondandosi su tale sentenza, Ida Walder chiedeva e otteneva l'iscrizione a suo nome, nel registro fondiario, dei beni immobili e delle macchine tessili già di proprietà della società in nome collettivo. L'ufficio del registro fondiario stabiliva la tassa d'iscrizione in 8417 fr. 40, pari a 1 fr. 10 per cento del valore complessivo accertato dei beni immobili e delle macchine, di 764 925 fr. (art. 11 del decreto legislativo 9 settembre 1941 che stabilisce la tariffa per le operazioni nel Registro fondiario - qui di seguito "tariffa").
Su ricorso di Ida Walder, il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino confermava la decisione dell'ufficio dei registri relativa all'ammontare della tassa d'iscrizione al registro fondiario.
B.- Ida Walder ha interposto in tempo utile un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo in via principale che la tassazione impugnata sia annullata e, in via subordinata, che il suo ammontare sia ridotto

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a una cifra fissata dal Tribunale federale, eventualmente che la causa sia rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
A sostegno delle sue conclusioni, essa adduce in sostanza quanto segue: La tassazione di cui si tratta manca di una base legale, in quanto l'art. 11 della tariffa concerne solo il trapasso di immobili a titolo oneroso. Tale condizione non è qui attuata, dal momento che la ricorrente è divenuta proprietaria ex lege di tutti i beni della società in nome collettivo. In una sua precedente decisione, il Dipartimento di giustizia medesimo ha esposto che, quando una società in nome collettivo è trasformata in società semplice, esiste solo una modificazione dell'iscrizione e non un trasferimento di proprietà immobiliare. Questo principio deve valere anche quando una società in nome collettivo sia continuata da un solo socio. Qualora la riscossione di una tassa fosse comunque ammissibile nonostante l'assenza di norme esplicite emanate in esecuzione dell'art. 954 CC e applicabili alla fattispecie, potrebbe tutt'al più essere fatto capo per analogia all'art. 16 della tariffa, il quale prevede che l'iscrizione della modifica dell'intestazione di una comunione ereditaria a seguito di rinuncia od estromissione d'erede è soggetta a una tassa di 10 fr. a 100 fr. Tale limitazione s'impone, giacchè scopo dell'iscrizione di cui si tratta era solo di adattare il contenuto del registro fondiario a quello del registro di commercio e la tassazione di un'iscrizione siffatta, qual'è stata eseguita dalle autorità ticinesi, renderebbe eccessivamente gravosa l'utilizzazione di un istituto di diritto federale.
C.- Nelle loro osservazioni-, il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino e il Dipartimento federale di giustizia e polizia propongono che il ricorso sia respinto.
 
Considerando in diritto:
1. A torto la ricorrente pretende che una tassa d'iscrizione non sarebbe dovuta già perchè il trapasso dei beni

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immobili dalla società in nome collettivo al suo solo nome non costituirebbe un "trapasso a titolo oneroso" nel senso dell'art. 11 della tariffa. Vero è che, giuridicamente parlando, detti beni immobili sono passati alla ricorrente ex lege, in virtù di una sentenza con cui è stata dichiarata sciolta la precedente società in nome collettivo e non in virtù di un atto pubblico d'acquisto di nuova proprietà fondiaria. Determinante per decidere se sia ammissibile la riscossione della tassa per l'iscrizione nel registro fondiario non è tuttavia la circostanza se un trasferimento della proprietà sia tale in senso civilistico stretto. Come il Tribunale federale ha più volte esposto, basta che l'atto giuridico su cui è fondata la modificazione dei rapporti di proprietà abbia, di fatto ed economicamente, le medesime conseguenze che un atto d'acquisto della proprietà fondiaria vero e proprio (RU 79 I 19 sgg. e sentenze ivi citate).
Nella fattispecie, tale condizione posta dalla giurisprudenza è senza dubbio adempiuta. Se l'azienda fosse stata liquidata al momento dello scioglimento della società in nome collettivo, la ricorrente avrebbe infatti avuto diritto, conformemente al contratto di società e riservati il giudizio del giudice o particolari stipulazioni delle parti, solo al 20 per cento del patrimonio sociale, alla quota cioè che essa medesima aveva conferita. Poichè le è invece stato assegnato - verso rimborso a Billeter della sua parte - l'intero patrimonio della società, la ricorrente non può contestare di aver acquistato, economicamente, nuova proprietà fondiaria. Ne segue che le autorità ticinesi potevano, di massima, far capo all'art. 11 della tariffa relativo alla tassazione dei "trapassi a titolo oneroso", quand'anche si fosse stati in presenza, civilisticamente, di un semplice accrescimento patrimoniale consecutivo al fatto che Billeter era uscito dalla società in nome collettivo.
Per negare l'applicabilità di massima dell'art. 11 della tariffa, non giova alla ricorrente la circostanza che, in

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un caso di trasformazione in società semplice di una società in nome collettivo, il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino aveva escluso l'esistenza di un trasferimento tassabile della proprietà immobiliare. Come detto Dipartimento espone nelle sue osservazioni, le due situazioni sono completamente diverse. Nel caso qui in esame, la ricorrente è infatti divenuta unica proprietaria di tutti i beni della precedente società in nome collettivo, contrariamente a ciò che s'era verificato nell'esempio indicato dalla ricorrente dove solo la forma della società era cambiata e i medesimi soci continuavano a essere proprietari in comune di tutto il patrimonio sociale.
Dal momento che l'art. 11 della tariffa è di massima applicabile alla fattispecie, è evidente per il rimanente che la ricorrente non può invocare l'applicazione analogetica dell'art. 16 della tariffa relativo alla tassa dovuta per l'iscrizione di modifiche d'intestazione di una comunione ereditaria a seguito di rinuncia o estromissione di un erede. Innanzitutto, tale disposto concerne esplicitamente i soli casi di rinuncia o di estromissione di un erede da una comunione ereditaria. In secondo luogo, l'applicazione analogetica di tale disposto presupporrebbe una lacuna legale, ciò che appunto non si verifica in concreto.
2. Se l'applicabilità di massima dell'art. 11 della tariffa non può essere posta in dubbio, il modo in cui la tassa è stata computata deve invece essere definito inammissibile. Infatti, le autorità ticinesi non si sono limitate a tassare la parte del valore dei beni immobili già appartenente al socio Billeter. Per il computo della tassa, esse hanno preso in considerazione tutto il valore dei beni immobili e loro accessori, compresa la parte che in caso di liquidazione della società in nome collettivo sarebbe in ogni modo spettata alla ricorrente quale suo conferimento. Tenuto conto del fatto che economicamente i beni immobili che furono assegnati alla ricorrente interamente con lo scioglimento della società in nome collettivo già le appartenevano in parte, la decisione impugnata

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deve dunque essere annullata, nella misura in cui le autorità si sono scostate, nel computo della tassa, dal principio della mutazione economica, che esse medesime avevano definito determinante per la questione se una tassa fosse dovuta di massima.
Circa i rapporti patrimoniali tra i due soci, la sentenza di scioglimento della società in nome collettivo si limita a indicare che, conformemente al contratto di società, Billeter partecipava al patrimonio in ragione dell'80 per cento e la ricorrente in ragione del 20 per cento. Nè la sentenza nè i documenti di causa precisano se anche i beni immobili oggi appartenenti alla ricorrente le siano stati assegnati a titolo di nuova proprietà in ragione dell'80 per cento. In queste circostanze, la causa deve essere rinviata all'autorità cantonale, affinchè determini avantutto entro quali limiti i beni immobili e loro accessori già appartenevano alla ricorrente prima dello scioglimento della società. Quando ciò sarà stato chiarito, detta autorità dovrà computare la tassa d'iscrizione per la sola aliquota dei beni che ancora non appartenevano alla ricorrente all'atto dello scioglimento della società.
3. Poichè l'ammontare della tassa d'iscrizione non può essere fissato in questa sede per l'assenza di indicazioni sicure circa la nuova proprietà che la ricorrente ha acquistata in seguito allo scioglimento della società in nome collettivo, appare superfluo esaminare sin d'ora gli argomenti della ricorrente secondo cui la tassazione, qual'è stata eseguita, renderebbe eccessivamente gravosa l'utilizzazione del registro fondiario federale. Su questo punto, può tutt'al più essere osservato che il Tribunale federale non ha in ogni modo considerato inconciliabile con il diritto federale, di massima, l'aliquota dell'11 per mille prevista dall'art. 11 della tariffa (cfr. sentenza inedita 23 novembre 1955 nella causa Soldati). Se nella sentenza RU 82 I 281 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la tassa d'iscrizione non potesse eccedere il 7 per mille, gli è che in quel caso era in discussione l'iscrizione

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di pegni immobiliari, non l'iscrizione di trapassi (cfr. segnatamente il considerando 3).
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto e la causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio a norma dei considerandi.