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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_337/2019
Sentenza del 21 giugno 2019
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 aprile 2019 (32.2019.15).
Visto:
il ricorso del 22 maggio 2019 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 aprile 2019, con cui il ricorso di A.________ è stato dichiarato irricevibile ed è stato trasmesso all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) per l'adozione di una decisione secondo l'art. 78 LPGA,
considerando:
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso, perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che il ricorso si limita a esporre la situazione personale del ricorrente, senza però spiegare per quali ragioni il giudizio cantonale potrebbe violare il diritto o contenere accertamenti manifestamente inesatti,
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni non è entrato in materia per l'assenza di una decisione dell'UAI in merito alle pretese di risarcimento presentate dal ricorrente,
che in altre parole la Corte cantonale non si è disimpegnata, ma ha semplicemente invitato l'UAI a statuire, decisione la quale poi potrà essere di nuovo impugnata dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
che in sostanza l'agire del ricorrente, non contestando nel merito la soppressione della rendita decisa dall'UAI, è prematuro,
che il ricorso deve essere pertanto dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che la domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 giugno 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
Il Cancelliere: Bernasconi