BGer 4D_64/2018
 
BGer 4D_64/2018 vom 26.11.2018
 
4D_64/2018
 
Sentenza del 26 novembre 2018
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Oggetto
assistenza giudiziaria; indennità del patrocinatore,
ricorso contro la decisione emanata il 23 ottobre 2018
dal Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2016.26/44).
 
Considerando:
che con sentenza 22 maggio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello presentato da A.________ nella causa da lui promossa contro la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________;
che in tale procedura A.________, assistito dall'avv. C.________, era stato messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con decisione 23 ottobre 2018 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stabilito l'indennità (fr. 1440.--) a cui il predetto patrocinatore ha diritto;
che il 29 ottobre 2018 A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale decisione, chiedendo l'esecuzione per l'importo di fr. 11'533.30 della sentenza 22 maggio 2017 emanata nei confronti della menzionata Comunione dei comproprietari;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono segnatamente contenere conclusioni riferite all'oggetto della sentenza impugnata;
che tale requisito non è in concreto soddisfatto;
che infatti l'esecuzione del giudizio del 22 maggio 2017 non era tema della sentenza impugnata e nel ricorso in esame invano si cerca una conclusione attinente alla decisione concernente la retribuzione dell'ex patrocinatore del ricorrente;
che da quanto precede discende che il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente e al Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 novembre 2018
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti