BGer 9C_572/2018
 
BGer 9C_572/2018 vom 05.11.2018
 
9C_572/2018
 
Sentenza del 5 novembre 2018
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
Parrino, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Medisuisse - Cassa di compensazione dei medici, dentisti e veterinari, Oberer Graben 37, 9000 San Gallo,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (obbligo contributivo),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 luglio 2018 (30.2018.8).
 
Fatti:
A. A.________, di professione medico, ha cessato la sua attività lucrativa indipendente il 31 dicembre 2013. Dopo aver ricevuto i dati dalla competente autorità fiscale, la Cassa di compensazione dei medici, dentisti e veterinari Medisuisse (di seguito Cassa) con decisione del 7 febbraio 2018, confermata con decisione su opposizione del 13 marzo 2018, ha definito i contributi AVS per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 per un importo di fr. 145'686.60, rispettivamente al netto di quanto già fatturato di fr. 103'752.-, oltre interessi di mora di fr. 16'095.05. In concreto la Cassa ha considerato un reddito determinante per il 2013 di fr. 1'343'000.- (fr. 893'000.- quale utile di liquidazione in seguito alla cessazione dell'attività lucrativa indipendente e fr. 450'000.- quale reddito aziendale da attività indipendente per il 2013), da cui ha dedotto la franchigia per i beneficiari di rendite (fr. 16'800.-) e l'interesse del capitale proprio al 31 dicembre 2013 (fr. 19'305.-) e a cui ha aggiunto i contributi personali di fr. 140'386.30, ottenendo così un reddito determinante soggetto ai contributi di fr. 1'447'200.-.
B. A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino l'11 aprile 2018 (timbro postale), censurando sostanzialmente l'assoggettamento dell'utile di liquidazione ai contributi AVS in quanto a torto non si sarebbe considerata la lacuna previdenziale fittizia di fr. 2'529'844.-, che ne avrebbe determinato un ammontare negativo. L'insorgente, considerato il riscatto fittizio, ha parimenti chiesto in via sussidiaria che almeno il 50% del reddito AVS potesse essere dedotto dal reddito determinante, come pure ha contestato l'addebito per gli interessi di mora.
Con giudizio del 23 luglio 2018 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la pronuncia della Cassa.
C. Il 28 agosto 2018 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede in via principale di restituirgli "l'importo di fr. 95'999.- per contributi AVS sul riscatto previdenziale, precauzionalmente versati al fine di evitare l'ulteriore aggravio di interessi". In via subordinata egli chiede di operare una riduzione quale spesa di una quota del 50% del riscatto fittizio, stralciando inoltre gli interessi di mora calcolati sull'importo effettivamente dovuto.
 
Diritto:
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
 
Erwägung 2
2.1. Oggetto del contendere sono i contributi sociali personali dovuti da A.________ per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 per la sua attività lucrativa di medico indipendente, rispettivamente per l'utile di liquidazione consecutivo alla cessazione definitiva della stessa al 31 dicembre 2013.
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e i principi giurisprudenziali relativi alla determinazione del reddito proveniente da un'attività indipendente (art. 9 cpv. 2 LAVS e art. 27 LIFD), ivi incluso l'utile di liquidazione (art. 9 LAVS, art. 17 e 18 OAVS, cfr. anche le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa - di seguito DIN - n. 1089.4 e 4019 in vigore dal 1° gennaio 2011) soggetto a contribuzione (cfr. art. 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1 LAVS), come pure le disposizioni sull'incidenza dell'accertamento operato dalle autorità fiscali (art. 9 cpv. 3 LAVS e art. 18, 27 36, 37b cpv. 1 e 38 LIFD). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, sottolineando come le decisioni di tassazione federale e cantonale passate in giudicato sono vincolanti sia per l'amministrazione che per il giudice delle assicurazioni sociali per quanto attiene l'ammontare (art. 9 cpv. 3 LAVS in relazione con l'art. 23 OAVS) e che l'utile di liquidazione è assoggettato all'AVS prima dell'eventuale deduzione della lacuna previdenziale fittizia.
3. 
3.1. Il ricorrente, senza più contestare l'assoggettamento all'AVS dell'utile di liquidazione percepito per la cessazione al 31 dicembre 2013 della sua attività lucrativa,fa valere di avere agito sulla base di un modulo fiscale per la dichiarazione dell'imposta annua in vigore nel 2013 da lui compilato, dal quale risulterebbe che l'utile di liquidazione non è fiscalmente imponibile. Egli sarebbe stato pertanto tratto in errore da questo modulo, come pure da alcune informazioni che gli sarebbero state date da funzionari della Cassa.
3.2. Questa censuranon può essere accolta per i motivi seguenti. A differenza della legislazione fiscale, l'AVS prevede un assoggettamento integrale dell'utile di liquidazione (su tale questione v. anche sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2). Pertanto, il ricorrente, su questo punto, non può trarre alcun vantaggio dai dati contenuti in un formulario fiscale. Il Tribunale cantonale, menzionati i presupposti cumulativi affinché un assicurato possa beneficiare del diritto alla protezione della buona fede (9 Cost.) ed esigere da un'autorità che rispetti le proprie promesse, ha inoltre accertato che la Cassanon ha mai dato alcuna informazione, tanto meno errata, in merito alla determinazione e al calcolo dei contributi sociali relativi all'utile di liquidazione e dunque nulla le può essere imputato. Il ricorrente non pretende d'altronde nemmeno il contrario ma menziona l'ipotesi secondo cui un non meglio precisato collaboratore dello IAS (l'Istituto delle Assicurazioni Sociali), dunque autorità estranea alla decisione oggetto del contendere, gli avrebbe confermato l'assoggettamento AVS di un utile di liquidazione al netto della deduzione della lacuna previdenziale esistente. Il Tribunale cantonale ha già compiutamente verificato e concluso che, oltre a non esservi la prova di quanto asseverato, neppure è mai stato sostanziato che senza l'indicazione errata egli avrebbe agito diversamente, rispettivamente che la stessa l'avrebbe indotto ad adottare una diversa attitudine, con conseguenti pregiudizi. Ne consegue che il ricorrente non può avvalersi della sua buona fede. L'importo richiesto nella decisione impugnata merita pertanto piena conferma. Per le stesse ragioni, la richiesta volta all'ottenimento degli interessi di mora è infondata.
3.3. Va pure respinta la domanda subordinata di operare una deduzione dal reddito assoggettato all'AVS di una quota del 50% del riscatto fittizio. Il ricorrente si limita a indicare la sua incomprensione per le considerazioni esposte dalla Corte cantonale e dunque egli omette già di per sé di allegare in che modo il Tribunale cantonale avrebbe violato il diritto o avrebbe effettuato accertamenti in modo manifestamente inesatti (cfr. consid. 1).
4. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto con motivazione sommaria ai sensi dell'art. 109 cpv. 3 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico del ricorrente.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 novembre 2018
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi