Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4D_47/2018
Sentenza del 9 ottobre 2018
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
C.________SA,
opponente.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 agosto 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2018.56).
Considerando:
che con sentenza 10 agosto 2018 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da A.________ e B.________ contro la decisione con cui il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto la domanda di espulsione presentata dalla C.________SA;
che il 16 agosto 2018 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale;
che con decreto 21 agosto 2018 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;
che l'11 settembre 2018 è stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 26 settembre 2018 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
che il 2 ottobre 2018 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 ottobre 2018
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti