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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_591/2018
Decreto del 1° ottobre 2018
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Eusebio, in qualità di
Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Mario Molo,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 26 aprile 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto
n. 60.2017.282).
Considerando:
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 26 aprile 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha respinto un reclamo di A.________ contro un decreto di abbandono, emanato dal Ministero pubblico nei confronti di B.________ in relazione ad una querela penale per reati contro l'onore;
che avverso questa sentenza A.________ ha presentato il 1° giugno 2018 un ricorso in materia penale al Tribunale federale;
che con scritto del 27 settembre 2018 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
che il Presidente della Corte o il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;
che non si assegnano ripetibili all'opponente, avendo egli agito personalmente dinanzi al Tribunale federale e considerato che la stesura della risposta al ricorso non ha comportato un onere lavorativo particolarmente importante, superiore a quanto può essere ragionevolmente richiesto nell'ambito della tutela dei propri interessi (DTF 129 II 297 consid. 5; sentenza 1C_447/2016 del 31 agosto 2017 consid. 8; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 16 all'art. 68);
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'opponente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° ottobre 2018
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Gadoni