BGer 5A_984/2017
 
BGer 5A_984/2017 vom 05.09.2018
 
5A_984/2017
 
Sentenza del 5 settembre 2018
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Carmelo Seminara,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Edy Albisetti,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 novembre 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.111).
 
Fatti:
A. Il 4 maggio 2009 A.________ e B.________ hanno firmato un contratto di collaborazione ("Zusammenarbeitsvertrag "), avente quale oggetto diverse operazioni di natura societaria, in particolare la costituzione o l'acquisto di una holding di aziende operanti nel campo dell'edilizia e dei settori correlati. Al punto 7 delle premesse (capitolo I) B.________ ha confermato di dovere a A.________ EUR 924'755.-- (fr. 1'405'645.--) per i motivi indicati ai punti 3, 4 e 6 delle stesse premesse, le modalità di rimborso del debito dovendo essere specificate in riconoscimenti di debito da firmarsi con atti separati. Il 7 maggio 2009 B.________ ha sottoscritto in favore di A.________ un riconoscimento di debito per EUR 1'025'336.69 (da rimborsarsi in 16 rate mensili variabili entro il 31 agosto 2010) ed il 1° giugno 2009 ha firmato un estratto conto in base al quale il saldo del suo debito a quella data era di EUR 940'536.69.
Il 22 febbraio 2017 A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 1'000'448.90 oltre interessi, indicando quale titolo di credito: "[r]iconoscimento di debito 7.5.2009 ed estratto conto 1.6.2009 (cambio valuta: 20.2.2017) ". L'escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo. 
Mediante decisione 27 giugno 2017 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l'istanza presentata da A.________ volta al rigetto provvisorio dell'opposizione.
B. Con sentenza 27 novembre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dal creditore procedente avverso la decisione pretorile.
C. Mediante ricorso in materia civile 6 dicembre 2017 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Con risposta 2 febbraio 2018, B.________ ha chiesto la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità. L'autorità inferiore ha invece rinunciato a presentare osservazioni al rimedio.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Decisioni in tema di rigetto provvisorio dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. Il ricorrente, risultato soccombente nella procedura cantonale di reclamo, è legittimato a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la sentenza di ultima istanza cantonale pronunciata su ricorso (art. 75 LTF). Il tempestivo (combinati art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) gravame è pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
2. Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).
La procedura di rigetto dell'opposizione è una procedura documentale il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice accerta unicamente la forza probante del titolo prodotto dal creditore procedente, la sua natura formale, e attribuisce allo stesso forza esecutiva se l'escusso non rende immediatamente verosimili le eccezioni liberatorie. L'escusso può avvalersi di ogni argomento di diritto civile - eccezioni o obiezioni - atto a invalidare il riconoscimento di debito. Non deve portare la prova piena dei suoi mezzi liberatori, ma li deve rendere verosimili, in linea di principio mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC). Il giudice non deve essere persuaso dell'esistenza dei fatti allegati; in base a elementi oggettivi, egli deve avere l'impressione che questi fatti si siano verificati, senza con ciò escludere che le cose siano andate diversamente (DTF 142 III 720 consid. 4.1 con rinvii).
Al giudice del rigetto dell'opposizione non compete statuire su questioni delicate di diritto sostanziale o per la cui soluzione il potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo essendo riservata al giudice di merito (STÉPHANE ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 106 ad art. 84 LEF, con rinvio a DTF 140 III 180 consid. 5.2.1; v. anche DTF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; sentenza 5A_467/2015 del 25 agosto 2016 consid. 3.3 con rinvio, in SJ 2016 I pag. 481 e RtiD 2017 I pag. 733).
2.1. I Giudici cantonali hanno ritenuto che il riconoscimento di debito 7 maggio 2009 e l'estratto conto 1° giugno 2009 costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per l'importo, aggiornato al 1° giugno 2009, di EUR 940'536.69, pari a fr. 1'000'448.90, oltre interessi.
Secondo l'autorità inferiore, l'escusso ha tuttavia reso verosimile che il riconoscimento di debito 7 maggio 2009 e l'estratto conto 1° giugno 2009 sono parte integrante del contratto di collaborazione 4 maggio 2009 (v. punto 7 delle premesse) e che, con la disdetta di tale contratto da parte del creditore procedente in data 21 luglio 2009, sono anch'essi decaduti (v. art. 82 cpv. 2 LEF). I Giudici cantonali hanno scartato la tesi del creditore procedente, secondo cui tale disdetta sarebbe stata limitata alle obbligazioni previste nel contratto di collaborazione (capitolo II) e non invece alla premesse (capitolo I, ad eccezione del punto 5), da un lato poiché fondata su nuove allegazioni (v. art. 326 cpv. 1 CPC) e dall'altro poiché egli non ha spiegato in virtù di quale norma sarebbe stato abilitato a disdire unilateralmente solo una parte del contratto, oltretutto quella che pone a suo carico alcuni obblighi. In altre parole, per l'autorità inferiore il creditore procedente "non può seriamente pretendere di liberarsi dai propri obblighi e allo stesso tempo esigere dal contraente che esegua una parte di quelli assunti firmando il contratto di collaborazione".
La Corte cantonale ha pertanto respinto il reclamo e confermato la decisione pretorile di non rigettare l'opposizione, riservata la facoltà per il creditore procedente di far valere le proprie ragioni davanti al giudice di merito nella procedura ordinaria.
2.2. Il ricorrente ritiene in sostanza che l'eccezione dell'escusso non sia per nulla liquida e che la conclusione dei Giudici cantonali - secondo cui il riconoscimento di debito 7 maggio 2009 e l'estratto conto 1° giugno 2009 sono legati al contratto di collaborazione, tanto che la disdetta di quest'ultimo implica il decadimento dei primi - si fondi su considerazioni di merito (segnatamente l'"interpretazione contrattuale ex art. 18 CO" e l'esame della "liceità legale e/o contrattuale della disdetta 21 luglio 2009") che oltrepassano il potere di esame limitato della procedura sommaria di rigetto provvisorio dell'opposizione, in violazione dell'art. 82 cpv. 2 LEF. A suo dire, tale conclusione costituisce al tempo stesso un arbitrario accertamento delle circostanze, poiché non tiene conto del fatto che il riconoscimento di debito 7 maggio 2009 e l'estratto conto 1° giugno 2009 non hanno quale causale il contratto di collaborazione e non contengono alcun rinvio a tale contratto: "[s]e veramente vi fosse stata reale intenzione delle parti di correlare il contratto di collaborazione con i riconoscimenti di debito, allora quest'ultimi sarebbe[ro] stati pattuiti già nello stesso".
2.3. Come visto (v. supra consid. 2), al giudice del rigetto dell'opposizione non compete statuire su questioni Il fatto che il riconoscimento di debito 7 maggio 2009 e l'estratto conto 1° giugno 2009 non abbiano quale causale il contratto di collaborazione ancora non basta a smentire la verosimiglianza della loro correlazione (la causale è del resto stata precisata ai punti 3, 4 e 6 delle premesse del contratto di collaborazione; v. supra consid. in fatto A), come non è sufficiente il fatto che il riconoscimento di debito 7 maggio 2009 e l'estratto conto 1° giugno 2009 non contengano a loro volta un rinvio a detto contratto.
Infine, contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, i Giudici cantonali non hanno considerato nuove le sue "allegazioni a spiegazione della causale dei riconoscimenti di debito operate [...] nel reclamo", bensì le sue allegazioni a fondamento della tesi secondo cui la disdetta si sarebbe in realtà estesa soltanto al capitolo II del contratto di collaborazione e non al capitolo I (premesse). Ora, dato che il ricorrente non discute tale motivazione dell'autorità inferiore, non occorre esaminare gli argomenti ricorsuali rivolti contro la motivazione alternativa sviluppata nel contestato giudizio, secondo la quale la tesi dell'asserita disdetta parziale non poteva essere seguita anche perché insufficientemente motivata. Quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve infatti confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).
Nella misura in cui sono ammissibili, le critiche ricorsuali risultano perciò infondate.
3. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 12'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 14'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 settembre 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini