BGer 5D_60/2018
 
BGer 5D_60/2018 vom 01.06.2018
 
5D_60/2018
 
Sentenza del 1° giugno 2018
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
C.________ SA,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.162, 14.2017.163).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. La C.________ SA ha escusso i coniugi A.________ e B.________ per l'incasso da ognuno di fr. 250.-- oltre interessi (relativi ad indennità per ripetibili risultanti da una sentenza 11 gennaio 2017 del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest). Il 5 settembre 2017 il Giudice di pace supplente del Circolo di Taverne ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dagli escussi ai precetti esecutivi.
Con sentenza 19 febbraio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento del reclamo presentato da A.________ e B.________, ha rigetto in via definitiva le due opposizioni limitatamente a fr. 125.-- oltre interessi (data l'assenza di indicazione univoca circa un eventuale vincolo di solidarietà tra i coniugi). La Corte cantonale ha per il resto dichiarato irricevibili le conclusioni che esulavano dal tema del rigetto dell'opposizione (come le richieste di perseguimento penale, di risarcimento danno, di sanzioni disciplinari e di destituzione) e la censura secondo cui la sentenza 11 gennaio 2017 (rimasta del resto inoppugnata) sarebbe inficiata da vizi formali.
2. Con ricorso 24 marzo 2018 A.________ e B.________ si sono aggravati al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza 19 febbraio 2018, l'annullamento delle procedure esecutive, nonché l'assegnazione di un risarcimento danni (per torto morale, danni alla personalità e " danni derivanti dalla gestione giudiziaria ") e di un rimborso per le spese legali.
Non sono state chieste determinazioni.
 
3.
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
3.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza di ultima istanza cantonale (v. combinati art. 114 e 75 cpv. 1 LTF), bensì discute l'operato del Giudice di pace supplente oppure questioni del tutto estranee alla presente vertenza, come le richieste di assegnazione di un risarcimento danni.
3.2. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Nell'impugnativa i ricorrenti segnalano la violazione di varie garanzie costituzionali (art. 9, 29, 30 cpv. 1 e 35 cpv. 2 Cost.), ma le loro censure - generiche, prive di un serio confronto con i considerandi dell'impugnato giudizio ed anche di difficile comprensione - non soddisfano le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF.
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili ai ricorrenti, essendo essi soccombenti ed in ogni modo non patrocinati da un legale (v. art. 68 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 439 consid. 4), per cui la loro richiesta volta all'assegnazione di un rimborso per spese legali non può che essere respinta.
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° giugno 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini