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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_335/2017
Sentenza del 30 aprile 2018
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Hohl, May Canellas,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Laura Cansani,
ricorrente,
contro
Commissione Paritetica Cantonale (CPC) nel ramo della posa di piastrelle e mosaici, viale Portone 4, 6500 Bellinzona,
opponente,
Oggetto
contratto collettivo di lavoro; penalità per lavoro di sabato e domenica,
ricorso contro il lodo emanato il 18 maggio 2017 dall'arbitro unico nel ramo della posa delle piastrelle e dei mosaici.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'ambito di un controllo di cantiere effettuato il 2 settembre 2014 è emerso che dei dipendenti dell'impresa interinale A.________ SA vi avevano lavorato il sabato 30 agosto e la domenica 31 agosto 2014 in violazione del contratto collettivo per la posa di piastrelle e mosaici (in seguito: CCL-piastrelle), di cui il Consiglio di Stato del Cantone Ticino aveva decretato l'obbligatorietà generale. Tale CCL prevede che " tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni " (art. 18.2) e che " in caso di dimostrata urgenza e necessità si potrà lavorare oltre l'orario normale, al sabato, di notte e nei giorni festivi, previa autorizzazione della CPC entro la durata legale massima del lavoro oppure del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia e per esso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro per una durata superiore, alle condizioni dell'art. 19" (art. 18.3). Inoltre, giusta l'art. 8.2 lett. b CCL-piastrelle, in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo, la relativa Commissione Paritetica Cantonale (CPC) è autorizzata a decretare, una " pena convenzionale " fino ad un massimo di fr. 3'000.--.
Il 23 maggio 2016 la Commissione Paritetica Cantonale posa piastrelle e mosaici (in seguito: CPC piastrelle) ha inflitto alla A.________ SA una multa di fr. 1'750.-- per la violazione dell'art. 18.2 CCL-piastrelle.
2.
La A.________ SA ha adito l'arbitro unico nel ramo della posa delle piastrelle e dei mosaici, il quale ha confermato la decisione della CPC-piastrelle con lodo 18 maggio 2017. Premessa l'incontestata infrazione al divieto del lavoro durante il fine settimana, l'arbitro unico ha ritenuto che giusta l'art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento; LC; RS 823.11) la ditta interinale è stata giustamente sanzionata.
3.
Con ricorso in materia civile del 19 giugno 2017 la A.________ SA postula l'annullamento della predetta decisione arbitrale.
Con risposta 31 luglio 2017 la CPC piastrelle propone, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo.
Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti.
4.
Un ricorso in materia civile diretto contro una decisione emanata in una procedura arbitrale retta dal CPC è unicamente ammissibile per i motivi di ricorso elencati nell'art. 393 CPC. È pertanto escluso prevalersi di una violazione del diritto federale non annoverata in tale articolo. Giusta l'art. 393 lett. e CPC, norma che riprende il motivo di ricorso già previsto dall'abrogato art. 36 lett. f del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (CA), la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 Cost. (sentenza 5A_978/2015 del 17 febbraio 2016 consid. 3; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).
Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_355/2016 del 5 agosto 2016 consid. 2.1). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con la replica (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2).
5.
5.1. L'arbitro unico ha ritenuto che alla ricorrente potesse essere addossata una multa convenzionale per avere infranto l'art. 18.2 CCL- piastrelle, perché l'art. 20 LC recita che " se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro " e che il Consiglio federale ha, nell'art. 48a cpv. 2 lett. b dell'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (ordinanza sul collocamento; OC; RS 823.111), precisato che le disposizioni concernenti la durata del lavoro disciplinano la settimana di 5 giorni.
5.2. La ricorrente invoca una manifesta violazione del diritto. Asserisce che l'arbitro le avrebbe attribuito il compito della ditta acquisitrice, a cui è passato il diritto di dare istruzioni al lavoratore, di chiedere l'autorizzazione per il lavoro svolto il fine settimana. Sostiene poi di aver potuto in buona fede credere che la ditta acquisitrice avesse chiesto e ricevuto il necessario permesso e che sarebbe "impensabile" che essa ne controlli il rilascio.
5.3. Giova innanzi tutto rilevare che quando afferma di aver domandato alla ditta acquisitrice se tutto fosse in regola e di avere ottenuto una risposta affermativa, la ricorrente si prevale inammissibilmente di un fatto che non è stato accertato nel lodo, dimenticando così che l'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara inapplicabile l'art. 105 cpv. 2 LTF che permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore. Per il resto con la summenzionata censura, apodittica e che si esaurisce in una personale interpretazione delle norme del diritto federale e delle disposizioni del CCL applicabili, la ricorrente misconosce le esigenze di motivazione poste a un ricorso in materia civile contro un lodo arbitrale. Essa nemmeno spiega per quale motivo sarebbe addirittura insostenibile pretendere da un'impresa interinale di preoccuparsi del rispetto di disposizioni sul tempo di lavoro dei suoi dipendenti previste da contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stata patrocinata, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e all'arbitro unico nel ramo della posa delle piastrelle e dei mosaici.
Losanna, 30 aprile 2018
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti