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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_393/2018
Sentenza del 24 aprile 2018
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Giudice dei provvedimenti coercitivi,
via Bossi 3, 6901 Lugano,
opponente,
Oggetto
Decisione di collocamento,
ricorso contro la decisione emanata il 2 marzo 2018
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.43).
Considerando:
che, per quanto qui interessa, con decisione del 26 gennaio 2018, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha disposto il collocamento di A.________ nella sezione chiusa del penitenziario cantonale "La Stampa", per scontare una pena detentiva alla quale era stato condannato con precedenti decreti d'accusa;
che, con sentenza del 2 marzo 2018, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro la decisione di collocamento;
che, avverso questa sentenza, A.________ ha presentato un ricorso, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
che contro la sentenza della CRP relativa all'esecuzione della pena è di principio data la via del ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 segg. LTF);
che, tuttavia, il Tribunale federale esamina il gravame unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla sua disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii);
che in concreto l'esistenza di un simile interesse è dubbia, giacché dalla decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi risulta che il ricorrente dovrebbe avere terminato l'esecuzione della pena detentiva e dovrebbe quindi essere stato scarcerato;
che la questione può comunque rimanere indecisa;
che in effetti, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, siccome il ricorrente non si confronta puntualmente con la decisione di irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;
che il ricorrente lamenta la mancanza di contatti con la figlia a seguito della sua carcerazione, ma non dimostra perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
che gli sarebbe infatti spettato spiegare per quali ragioni la CRP avrebbe violato l'art. 385 CPP accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;
che in tali circostanze il gravame non adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
che di conseguenza il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che in considerazione delle particolarità del caso si giustifica di non prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 aprile 2018
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni