BGer 6B_33/2018
 
BGer 6B_33/2018 vom 27.02.2018
 
6B_33/2018
 
Sentenza del 27 febbraio 2018
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Istanza di rettifica, lesioni semplici,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2017 (incarto n. 17.2017.19+56) e la sentenza emanata il 24 novembre 2017 (incarto n. 17.2017.299) dalla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che, con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto in quanto ricevibile un appello presentato da A.________ contro una sentenza della Pretura penale ed ha confermato la condanna di B.________ per il titolo di lesioni semplici;
che, accogliendo nella misura della sua ammissibilità un'istanza di rettifica di A.________, il 24 novembre 2017 la CARP ha corretto la suddetta sentenza limitatamente alla numerazione degli incarti e al domicilio dell'imputato;
che A.________ impugna, tra altri, questi giudizi con un ricorso del 9 gennaio 2018 al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 12 gennaio 2018 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 26 gennaio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 31 gennaio 2018 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 12 febbraio 2018, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che l'invio postale raccomandato contenente questo atto giudiziario non è stato ritirato dal ricorrente, sicché giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione deve essere reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che in ragione del rapporto procedurale pendente in questa sede, il ricorrente doveva infatti aspettarsi l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 142 IV 286 consid. 1.6.2);
ch'egli non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 27 febbraio 2018
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni