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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8C_104/2018
Sentenza del 7 febbraio 2018
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio regionale di collocamento Bellinzona, Piazza Giuseppe Buffi 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 dicembre 2017 (38.2017.90).
Visti:
la decisione del Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emessa il 7 dicembre 2017 con cui è stata respinta, per quanto ricevibile, la domanda di misure cautelari presentata dalla ricorrente,
il ricorso presentato il 29 gennaio 2018 (timbro postale) cui si chiede sostanzialmente l'annullamento della decisione cantonale e la concessione in via cautelare delle misure d'inserimento professionale richieste in sede cantonale,
considerando:
che la decisione impugnata configura una decisione incidentale (DTF 138 III 76 consid. 1.2 pag. 79; 137 III 324 consid. 1.1 pag. 327 seg.) siccome non pone termine alla lite e riguarda soltanto una fase del procedimento, regolando temporaneamente gli effetti del ricorso durante la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
che una decisione incidentale può essere impugnata separatamente, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b),
che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se è di natura giuridica, ossia se non può essere eliminato nemmeno successivamente con una favorevole decisione finale sul merito (DTF 143 III 416 consid. 1.3 pag. 419; 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607),
che un simile pregiudizio non è però invocato (sull'obbligo di motivazione al riguardo cfr. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con riferimenti), né è altrimenti riconoscibile,
che l'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è d'acchito esclusa, posta l'impossibilità per il Tribunale federale di emanare ora una decisione favorevole finale nella controversia principale relativa alle misure d'inserimento professionale (DTF 143 III 290 consid. 1.4 pag. 294 seg.),
che inoltre la decisione impugnata si limita a regolare un assetto cautelare, contro cui è possibile far valere dinanzi al Tribunale federale unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; sentenza 8C_321/2009 del 9 settembre 2009 consid. 1.4, non pubblicato in DTF 135 I 279),
che il rispetto dei diritti costituzionali non è esaminato d'ufficio, bensì il ricorrente è tenuto a specificare quali diritti considera lesi ed esporre le sue critiche in modo chiaro e circostanziato, accompagnandole da una motivazione esaustiva (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 407 consid. 2.1 pag. 411 seg.),
che il ricorso comprensivo di 46 pagine tende a dimostrare soprattutto come la decisione cantonale sia lesiva del diritto materiale federale e del diritto internazionale, aspetti non trattabili nell'ambito di un ricorso contro una decisione cautelare (art. 98 LTF; cfr. anche DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
che ad ogni modo i soli diritti fondamentali evocati nel ricorso si riducono a una loro elencazione, tutt'al più riprendendo il testo normativo, ma senza essere accompagnati da una motivazione chiara e circostanziata,
che di conseguenza il ricorso contro la decisione impugnata è manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 (lett. a e b) LTF,
che si rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che la domanda di assistenza giudiziaria, per quanto provvista ancora di interesse giuridico, deve essere respinta siccome il ricorso era sprovvisto sin dall'inizio di ogni probabilità favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF) e che la ricorrente - soccombente - non può pretendere alcun risarcimento per rifusione di spese provocate dalla procedura,
che l'emanazione della decisione finale rende priva d'oggetto ogni richiesta di misura cautelare o provvisionale,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 7 febbraio 2018
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi