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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5D_21/2018
Sentenza del 6 febbraio 2018
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Marco Cocchi,
opponente.
Oggetto
divorzio,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2016.63).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione 15 giugno 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha sciolto il matrimonio tra A.________ e B.________ e ha regolato gli effetti del divorzio, segnatamente prevedendo che non sono dovuti contributi di mantenimento fra gli ex coniugi e facendo ordine all'istituto di previdenza professionale dell'ex marito di prelevare dagli averi di quest'ultimo l'importo di fr. 105'350.-- e di riversarlo sul conto di previdenza professionale dell'ex moglie.
Con sentenza 15 dicembre 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello con cui A.________ ha chiesto di ridurre da fr. 105'350.-- a fr. 95'078.-- il conguaglio della previdenza professionale da trasferire sul conto dell'ex moglie.
2.
Con ricorso datato 18 gennaio 2018 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " l'annullamento di prelevare l'importo di CHF 105'350 dal conto libero passaggio " e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
3.1. La conclusione tendente ad ottenere l'annullamento del prelievo di fr. 105'350.-- dagli averi di previdenza professionale del ricorrente è nuova (dinanzi all'autorità inferiore egli si era infatti limitato a chiedere una riduzione dell'importo da prelevare da fr. 105'350.-- a fr. 95'078.--) e risulta pertanto di primo acchito inammissibile in forza dell'art. 99 cpv. 2 LTF.
3.2. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (v. art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; il valore di lite è infatti determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore, cioè fr. 10'272.--, v. art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (v. art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il rimedio qui discusso non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF: il ricorrente non si prevale infatti di alcuna lesione di garanzie costituzionali, ma si limita a sostenere di avere diritto ad un contributo di mantenimento e ad un'equa indennità per contributi straordinari ex art. 165 CC da parte dell'ex moglie e a chiedere di compensare tali pretese con l'importo di fr. 105'350.--.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 febbraio 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini