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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_40/2018
Sentenza del 29 gennaio 2018
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Karlen, Giudice presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Paolo Giustozzi,
ricorrente,
contro
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, Hofgraben 5, 7000 Coira.
Oggetto
Divieto di fare uso della licenza di condurre sul territorio svizzero; tardività del ricorso cantonale,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2017 dal Giudice unico del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera (U 17 103).
Fatti:
A.
Con decisione del 30 marzo 2017 l'Ufficio della circolazione dei Grigioni ha pronunciato un divieto di fare uso della licenza di condurre sul territorio svizzero, per la durata di tre mesi, nei confronti del cittadino italiano A.________, provvedimento confermato il 12 ottobre 2017 dal Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni.
B.
Con sentenza del 4 dicembre 2017 il Giudice unico del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni non ha esaminato nel merito, siccome tardivo, un ricorso consegnato il 22 novembre 2017 alla posta italiana dal patrocinatore dell'interessato.
C.
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede in via principale di annullare la decisione impugnata unitamente ai provvedimenti precedenti e in via subordinata la restituzione per inosservanza dei termini.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), diretto contro una decisione finale dell'autorità cantonale di ultima istanza è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF. La legittimazione del ricorrente è pacifica.
1.2. Quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali: in concreto la tardività del gravame (DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag. 235; 118 Ib 134 consid. 2).
1.3. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72).
2.
2.1. L'istanza precedente ha rilevato che secondo l'art. 52 cpv. 1 della Legge grigionese sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA), il ricorso dev'essere inoltrato per iscritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata. Ha osservato che, giusta l'art. 8 cpv. 1 LGA, le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero, a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente. Richiamata la prassi del Tribunale federale e la dottrina, ha stabilito che la consegna a un ufficio postale estero non basta per salvaguardare il rispetto dei termini di ricorso.
Rilevato che il ricorrente ha addotto d'aver ricevuto la decisione dipartimentale del 12 ottobre 2017 il 23 ottobre seguente, ha accertato che il termine ricorsuale scadeva il 22 novembre 2017. L'atto di ricorso, consegnato il 22 novembre 2017 alla posta italiana, ha raggiunto un ufficio postale svizzero soltanto il 28 novembre successivo. Ha pertanto ritenuto manifestamente tardivo il ricorso.
2.2. Il ricorrente si diffonde in maniera inammissibile, poiché tale quesito esula dall'oggetto del litigio, sul merito della vertenza, adducendo che dalle immagini fotostatiche risulterebbe la sua estraneità all'eccesso di velocità rimproveratogli. Osserva d'aver inoltrato il ricorso il 22 novembre 2017, ossia entro trenta giorni dal recapito della decisione dipartimentale, come indicato nei rimedi di diritto, motivo per cui il gravame sarebbe tempestivo, in quanto nell'indicazione dei rimedi di diritto non vi era alcun riferimento all'art. 8 cpv. 1 LGA, omissione che gli ha comportato un pregiudizio particolarmente gravoso.
2.3. Con questi accenni egli non dimostra che il Giudice unico avrebbe applicato in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria (su questa nozione vedi DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72) la normativa cantonale, la richiamata giurisprudenza (sentenza 1F_31/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 2 e 2C_1113/2012 del 12 novembre 2012 consid. 2.2; vedi pure 2C_754/2008 del 23 dicembre 2008) e la dottrina, con le quali, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286), il ricorrente non si confronta. La conclusione è peraltro corretta, ritenuto che il Dipartimento non era tenuto a indicare espressamente la condizione, notoria, prevista dall'art. 8 cpv. 1 LGA, peraltro analoga a quella prevista dall'art. 48 cpv. 1 LTF. Il ricorrente non fa valere, a ragione, che si sarebbe in presenza di un formalismo eccessivo, ritenuto che la prassi, senza violare il principio della buona fede, esige in effetti una verifica sommaria dell'indicazione dei rimedi di diritto nonché del termine di ricorso e ciò addirittura nell'ipotesi, chiaramente non realizzata nella fattispecie, di un'indicazione errata del termine di impugnazione, quando la stessa può essere rilevata dal patrocinatore con la semplice consultazione dei testi di legge, in concreto dell'art. 8 cpv. 1 LGA (DTF 141 III 270 consid. 3.3 in fine pag. 273; 138 I 49 consid. 8.3.2 pag. 53), norma consultabile pure su Internet. Questa prassi è stata confermata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in re Clavien contro Svizzera del 12 settembre 2017.
2.4. In siffatte circostanze l'istanza di restituzione per inosservanza del termine dev'essere respinta, visto che il ricorrente non ha del tutto provato di non averlo potuto osservare a causa di un impedimento del quale non aveva colpa (art. 10 LPAG, non richiamato dal ricorrente, di tenore analogo all'art. 50 cpv. 1 LTF).
3.
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera.
Losanna, 29 gennaio 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri