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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_574/2017
Sentenza del 26 settembre 2017
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 giugno 2017 (32.2017.68).
Visto:
la comunicazione di A.________ del 18 luglio 2017 (timbro postale) indirizzata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in relazione al suo giudizio del 19 giugno 2017,
la richiesta del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 luglio 2017 a A.________ di specificare se lo scritto inviato fosse da considerare quale ricorso e, in tal caso, sarebbe stato trasmesso per competenza al Tribunale federale,
la risposta di A.________,
considerando:
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309) e dimostrare con precisione dove e perché essa ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18),
che oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale era la soppressione, in via di revisione avviata d'ufficio nell'ottobre 2016, della rendita dell'assicurazione per l'invalidità concessa alla ricorrente dall'agosto del 2009,
che il Tribunale cantonale, vagliata la documentazione agli atti, ha dapprima riconosciuto la correttezza della soppressione della rendita quale sanzione verso la ricorrente per non aver fornito, malgrado le sollecitazioni, le informazioni rilevanti all'amministrazione per poter dar seguito all'analisi della procedura di revisione, concludendo però per la trasmissione degli atti all'Ufficio AI affinché completi l'istruttoria - sulla base della documentazione prodotta pendente lite - e, in seguito, si pronunci nuovamente sulla procedura di revisione,
che la ricorrente nel suo scritto del 18 luglio 2017 nulla dice sul giudizio impugnato ma si limita a comunicare che dal 30 giugno 2015 non lavora più,
che la ricorrente, rispondendo alla domanda posta dal Tribunale cantonale sulla qualifica da dare al suo scritto, ha in seguito confermato come lo stesso fosse da considerare quale ricorso contro il giudizio cantonale del 17 giugno 2017,
che, ritenuto che la ricorrente non si confronta per nulla con le motivazioni del Tribunale cantonale, il ricorso non soddisfa in tutta evidenza, le esigenze formali suesposte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 26 settembre 2017
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi