BGer 6B_872/2017
 
BGer 6B_872/2017 vom 21.09.2017
6B_872/2017
 
Sentenza del 21 settembre 2017
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinata dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina,
opponenti.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita),
ricorso contro la sentenza emanata il 14 luglio 2017
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che il 27 dicembre 2016 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro B.________ per il titolo di appropriazione indebita, in relazione alla mancata restituzione di un orologio Rolex;
che, con decisione del 23 marzo 2017, il Ministero pubblico ha decretato un non luogo a procedere, ritenendo manifestamente non adempiuti gli elementi costitutivi del reato;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 14 luglio 2017, la CRP ha respinto il reclamo, confermando la decisione del Ministero pubblico;
che, avverso questa sentenza, A.________ ha presentato il 4 agosto 2017 un ricorso, trasmesso per competenza dal Ministero pubblico al Tribunale federale;
ch'egli ha in seguito comunicato al Tribunale federale che la sua situazione finanziaria non gli consentirebbe di pagare integralmente l'anticipo delle spese giudiziarie;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
che il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
ch'egli non fa nemmeno valere la violazione di garanzie procedurali conferitegli dal diritto quale parte nella procedura, in particolare non lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
che comunque, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che in concreto il ricorrente si limita a chiedere di essere convocato dinanzi al Magistrato inquirente con la figlia, quale testimone, per chiarire i fatti;
ch'egli non si confronta però puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata e non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato determinate disposizioni, negando in concreto l'esistenza di elementi costitutivi di reato a carico della denunciata;
che nella fattispecie la CRP ha inoltre ritenuto superflue ulteriori prove ed ha quindi rinunciato ad assumerle sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza, in applicazione dell'art. 139 cpv. 2 CPP;
che il ricorrente non fa valere la violazione di questa norma e non contesta detta conclusione con una motivazione conforme alle esposte esigenze;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che tuttavia si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 settembre 2017
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni