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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4A_231/2017
Sentenza del 24 luglio 2017
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________Sagl,
patrocinata dall'avv. dott. Massimo Riccardi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Marco Perucchi,
opponente.
Oggetto
contratto di lavoro; stipendio,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza 16 marzo 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla A.________Sagl contro la sentenza con cui il Pretore del Distretto di Lugano aveva condannato quest'ultima, in parziale accoglimento della petizione inoltrata da B.________, a pagare all'attore fr. 50'150.--;
che la A.________Sagl è insorta al Tribunale federale con ricorso 2 maggio 2017;
che con decreto 5 maggio 2017 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'500.--;
che il 29 giugno 2017 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 14 luglio 2017 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
che il 21 luglio 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 luglio 2017
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti