BGer 4A_604/2016
 
BGer 4A_604/2016 vom 01.06.2017
4A_604/2016
 
Sentenza del 1° giugno 2017
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, May Canellas,
Cancelliere Savoldelli.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Michele Patuzzo,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
patrocinati dall'avv. Giovanna Ferrari Negri,
opponenti.
Oggetto
risarcimento danni,
ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in
materia costituzionale contro la sentenza emanata il
12 settembre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. A.________ è stato proprietario del mappale xxx del Comune di Y.________ dal 14 luglio 1983 al 30 aprile 2008, data alla quale lo ha venduto a terzi. La particella confina con il mappale zzz, che all'epoca dei fatti era detenuta in comproprietà da B.________, C.________ e D.________.
Tra il 2005 e il 2006 questi ultimi hanno edificato la loro proprietà. In tale contesto, con accordo in sanatoria formalizzato il 3 maggio 2005, A.________ ha concesso loro di utilizzare il mappale xxx per istallarvi il cantiere, depositare la terra di scavo e il materiale da costruzione, posare la gru e garantire l'accesso alla loro particella, dietro versamento di un'indennità di fr. 10'000.-- e l'impegno a risistemare a regola d'arte il suo sedime ad ultimazione dei lavori, prevista per la fine di marzo del 2006.
B. Il 7 aprile 2006, B.________ si è rivolto ad A.________ in rappresentanza dei comproprietari, informandolo che i lavori di risistemazione del mappale xxx erano conclusi e che i livelli delle quote del terreno erano stati calcolati e controllati da una persona competente in materia.
Esaminata la situazione, con scritto del 19 aprile 2006 A.________ ha domandato alle controparti di asportare dal suo fondo i resti di detriti ancora presenti e provvedere alla semina a prato. In data 28 aprile 2006 ha quindi svolto un nuovo sopralluogo senza sollevare più nessuna obiezione.
C. Nel dicembre 2007, il Comune di Y.________ ha scritto al legale di A.________ indicando che, con l'istallazione del cantiere per la costruzione della proprietà confinante, la situazione del terreno naturale del mappale xxx era stata modificata e che, nel caso di edificazione del fondo, il progetto avrebbe dovuto basarsi sulle sezioni ufficiali del terreno allestite nel maggio del 1994, che raffiguravano l'originario stato dei luoghi.
Verifiche svolte dall'arch. E.________ su incarico di A.________ hanno in seguito confermato che tra il rilievo ufficiale del 1994 e lo stato del terreno in quel momento vi era effettivamente una differenza.
D. Eseguito il tentativo di conciliazione e allestita una prova a futura memoria, il 25 settembre 2009 A.________ ha inoltrato alla Pretura competente una petizione con cui ha chiesto la condanna in solido di B.________, C.________ e D.________ al pagamento di una somma di fr. 61'822.40, poi ridotta a fr. 57'212.--, oltre a interessi, a titolo di risarcimento danni per il mancato ripristino a regola d'arte del suo fondo (costi di sgombero del materiale in esubero nonché spese legali e peritali sopportate).
Con sentenza del 2 aprile 2015, il Pretore ha respinto la petizione. In particolare, egli ha infatti constatato: (a) che la prova dell'esistenza di un danno e della correlazione tra il danno e le eventuali responsabilità dei convenuti spettava all'attore e che quest'ultimo non era riuscito a dimostrare: né che al momento della messa a disposizione dei convenuti del terreno esso avesse una conformazione diversa da quella constatata nel 2007, né quale fosse l'effettiva conformazione del fondo nel 2005; (b) che, stando ai risultati peritali e ai riscontri della prova a futura memoria, da un profilo prettamente quantitativo non vi fosse inoltre corrispondenza tra le eccedenze rilevate sul mappale xxx e il materiale di scavo generato dall'edificazione del mappale zzz, di modo che era impossibile stabilire un nesso di causalità adeguato tra le modifiche avvenute sul fondo xxx e i lavori fatti eseguire dai convenuti sul loro terreno. A.________ si è allora rivolto alla II Camera civile del Tribunale d'appello ticinese la quale, con giudizio del 12 settembre 2016, ha respinto l'appello.
E. Con ricorso in materia civile e, in parallelo, ricorso sussidiario in materia costituzionale del 21 ottobre 2016, A.________ domanda in via principale che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia accolta e le controparti condannate a versargli fr. 52'212.-- oltre a interessi. In via subordinata, chiede invece che la sentenza impugnata sia annullata e l'incarto rinviato all'istanza precedente per istruttoria e nuovo giudizio.
Con risposta del 14 dicembre 2016, gli opponenti chiedono che, nella misura in cui siano ammissibili, i ricorsi vengano respinti. Le parti hanno poi riconfermato le loro posizioni nell'ambito di un secondo scambio di scritti.
 
Diritto:
1. L'impugnativa è stata presentata dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretta contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) che raggiunge il valore litigioso richiesto (art. 74 cpv. 1 LTF). In via di principio essa è perciò ammissibile quale ricorso in materia civile. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è di conseguenza improponibile (art. 113 LTF; sentenza 4A_263/2014 del 13 gennaio 2015 consid. 1).
 
Erwägung 2
2.1. Con ricorso in materia civile è possibile fare valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447). Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, non è invece censurabile la lesione del diritto cantonale. È però lecito sostenere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).
2.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), considera di regola solo gli argomenti proposti nel ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg.; 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104 seg.). Le esigenze di motivazione sono inoltre più severe quando è lamentata la violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato in maniera puntuale tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che quest'ultimo, pena l'inammissibilità del gravame, deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1 pag. 68; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 137 V 57 consid. 1.3 pag. 59 seg.; 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.).
2.3. Per quanto riguarda i fatti, in linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 pag. 17 seg.). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2 pag. 116 seg.; 135 III 397 consid. 1.5 pag. 401). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 265 segg.). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 pag. 17 seg.). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg.). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 pag. 17 seg.).
2.4. Come indicato più precisamente anche nel seguito, le critiche formulate dall'insorgente rispettano solo in parte i requisiti di motivazione appena esposti. Nella misura in cui li disattendono, esse sfuggono pertanto a un esame da parte del Tribunale federale.
3. Verificata e ammessa la legittimazione attiva dell'attore, la Corte cantonale ha condiviso l'opinione espressa nel merito del Pretore, secondo cui la petizione doveva essere respinta.
Richiamati gli art. 8 CC e 157 CPC e preso atto di quanto emerso durante l'istruttoria, i Giudici d'appello hanno infatti constatato l'assenza di prove chiare che permettano - da un lato - di collocare temporalmente le modifiche dell'andamento del fondo xxx al periodo in cui esso è stato utilizzato quale cantiere per il fondo zzz e - dall'altro - di stabilire un nesso causale tra dette modifiche e i lavori fatti eseguire su quest'ultimo fondo.
 
Erwägung 4
Nei punti 1-5 dell'impugnativa, l'insorgente si lamenta essenzialmente dell'accertamento dei fatti rispettivamente dell'apprezzamento di talune prove.
4.1. Considerato che un gravame che denuncia l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove non può essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente contrappone il suo parere a quello dell'autorità giudiziaria ma necessita di una motivazione da cui emerga in che misura i Giudici cantonali non abbiano manifestamente compreso il senso di un mezzo di prova e - cumulativamente - per quali ragioni l'eliminazione dell'asserito vizio possa avere un'influenza determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 40 seg.), le critiche mosse in quella sede sfuggono tuttavia ad un esame di merito.
In effetti, l'insorgente si limita a riferirsi a taluni accertamenti rispettivamente a talune prove e, in questo contesto, procede in sostanza come se si trovasse davanti a un'istanza d'appello, che rivede in modo libero sia i fatti che il diritto; nell'ottica dell'art. 97 cpv. 1 LTF, omette nel contempo di considerare che la conclusione cui è giunta la Corte cantonale si fonda pure sulla valutazione di una serie di altre prove - sostanzialmente convergenti tra loro - ed è quindi il risultato di un ragionamento ben più strutturato, di cui non può essere dimostrata l'insostenibilità attraverso la critica di singoli apprezzamenti, estrapolati dal contesto decisamente più ampio in cui vengono espressi.
4.2. In ragione di quanto appena rilevato e a differenza di quel che viene preteso nel punto 6 dell'impugnativa, l'arbitrio non è quindi dimostrato come sostanziata non è una lesione dell'art. 8 CC, dell'art. 2 CC e dell'art. 29 Cost. Tutti questi rimproveri si basano in effetti su un accertamento dei fatti che non è quello che risulta dal giudizio impugnato e che, in assenza di una censura conforme a quanto indicato nel precedente considerando 2.3, vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).
Siccome viene di fatto solo accennata e non è accompagnata da una motivazione chiara, circostanziata ed esaustiva, la censura con cui viene fatta valere una lesione dell'art. 29 Cost., di natura costituzionale, non rispetta per altro nemmeno le specifiche e qualificate condizioni di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (precedente considerando 2.2 ed i rinvii in esso contenuti).
4.3. Infine, occorre osservare che quando chi ricorre ha omesso di allegare o provare fatti che era tenuto ad allegare o provare già in precedenza - come nella fattispecie, visto che sono proprio gli asseriti cambiamenti della conformazione della particella xxx ad avere originato la causa - date non sono neanche le condizioni per addurre nuovi fatti e mezzi di prova giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF (sentenze 2C_1007/2016 del 28 marzo 2017 consid. 5.2 e 2C_426/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 2.3).
I documenti, segnatamente fotografici, prodotti per la prima volta davanti al Tribunale federale con espresso richiamo all'art. 99 LTF non possono quindi essere presi in considerazione.
5. Nei punti 7-9 dell'impugnativa vengono poi formulate critiche in merito alla conclusione del Pretore e quindi della Corte cantonale secondo cui, stando ai risultati peritali e ai riscontri della prova a futura memoria, da un profilo prettamente quantitativo non vi è corrispondenza tra le eccedenze rilevate sul mappale xxx e il materiale di scavo generato dall'edificazione del mappale zzz, di modo che è impossibile stabilire un nesso di causalità adeguato tra le modifiche avvenute sul fondo xxx e i lavori fatti eseguire dai convenuti sul loro terreno.
5.1. Il ricorrente esordisce facendo un elenco di quelle che egli ritiene delle "risultanze certe".
Certi e determinanti anche per questa Corte sono però solo i fatti che emergono dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF) : che non combaciano con quelli da lui indicati ed in base ai quali non è affatto possibile "considerare come provato che l'origine del materiale depositato sulla part. xxx [...] sia derivato dal cantiere dei convenuti sulla part. zzz".
5.2. Le censure dell'insorgente avrebbero d'altra parte richiesto un confronto con le puntuali considerazioni espresse in merito agli aspetti prettamente quantitativi a pag. 11 del giudizio impugnato e, nel contesto richiamato, la dimostrazione della loro insostenibilità.
Anche in questo caso un simile, qualificato, confronto non vi è tuttavia stato. Lamentandosi di non essere stato adeguatamente ascoltato, senza però formulare una chiara denuncia della violazione del proprio diritto di essere sentito (art. 106 cpv. 2 LTF), egli fornisce in effetti, una volta di più, soltanto una sua differente interpretazione di fatti e cifre, ciò che non dimostra la manifesta inesattezza dell'apprezzamento svolto dai Giudici ticinesi in applicazione dell'art. 157 CPC, che il Tribunale federale corregge per l'appunto solo se comporta una lesione del divieto d'arbitrio (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 265 segg.; sentenze 4A_19/2016 del 2 maggio 2017 consid. 3.4; 4A_720/2016 del 15 marzo 2017 consid. 5; 4A_54/2016 del 24 giugno 2016 consid. 4.6; 4A_476/2015 dell'11 gennaio 2016 consid. 5.2.2).
5.3. Al contrario di quanto indicato nell'impugnativa, all'insorgente non giova poi neanche il richiamo all'art. 42 cpv. 2 CO.
5.3.1. Denunciando la mancata applicazione da parte delle autorità giudiziarie ticinesi di questa norma, non considera infatti che il Pretore, e in seguito anche la Corte cantonale, non hanno accertato un deposito illecito di materiale proveniente dal cantiere adiacente, come preteso nell'impugnativa, bensì hanno giudicato impossibile stabilire un nesso di causalità adeguato tra le modifiche sul fondo xxx e i lavori fatti eseguire dai convenuti sul loro terreno, con la conseguenza che questi ultimi non potevano essere ritenuti responsabili dei danni fatti valere in causa.
5.3.2. Negato il buon fondamento dell'azione già per questo motivo, ovvero perché non vi era prova che le modifiche dell'andamento del fondo xxx fossero da ricondurre ai lavori svolti sul terreno di proprietà dei convenuti, mal si comprende però come sia possibile rimproverare ai Giudici ticinesi di non essersi confrontati con l'art. 42 cpv. 2 CO. Questa norma trova in effetti applicazione solo quando - pur avendo "il danneggiato" fatto il possibile per provvedervi - l'ammontare preciso del danno non può essere provato e lo stesso va quindi stabilito secondo il prudente criterio del Giudice. L'art. 42 cpv. 2 CO non dispensa però affatto dal dimostrare le altre condizioni necessarie per il riconoscimento della responsabilità, tra cui per l'appunto rientra il nesso causale, che qui non è dato (sentenze 5A_354/2007 del 29 maggio 2008 consid. 14.3.1; 4A_691/2014 del 1° aprile 2015 consid. 6; MARTIN A. KESSLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 11 ad art. 42 CO; ROLAND BREHM, in Berner Kommentar, Obligationenrecht, 4a ed. 2013, n. 48a ad art. 42 CO; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 28 ad art. 42 CO).
6. A maggior fortuna non sono infine destinate le critiche formulate nel p.to 10 del ricorso.
Anche in questa sede, lamentandosi essenzialmente del mancato esame da parte della Corte cantonale di ulteriori argomenti "sollevati negli allegati", chi insorge si esprime infatti in maniera manifestamente appellatoria e quindi inammissibile.
 
Erwägung 7
Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile; nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile va invece respinto poiché infondato. L'insorgente, interamente soccombente, deve prendersi carico delle spese giudiziarie della procedura federale e delle ripetibili degli opponenti (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.
3. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà agli opponenti un importo complessivo di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale.
4. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° giugno 2017
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Savoldelli