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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_462/2017
Sentenza del 29 maggio 2017
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Comune di X.________,
patrocinato dall'avv. lic. iur. Andrea Toschini,
opponente.
Oggetto
domicilio,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2017
dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
3a Camera.
Fatti:
A.
Il 7 ottobre 2016 A.________ si è annunciato quale residente presso il Comune di X.________, dopo avere subaffittato una camera presso B.________. Il 18 ottobre 2016 il Comune gli ha rilasciato un certificato di domicilio e due giorni dopo l'interessato ha fatto domanda di prestazioni assistenziali per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, le quali gli sono state accordate il 15 novembre successivo per un importo mensile pari a fr. 1'336.--.
B.
Il 24 novembre 2016 il Comune ha spedito una lettera raccomandata a A.________, rimasta in giacenza alla posta e ritirata allo sportello comunale il 12 dicembre 2016, con cui gli comunicava che, in base ai controlli effettuati dalla polizia, non erano date le condizioni di una residenza effettiva e gli ha concesso la facoltà di determinarsi, ciò che ha fatto il 22 dicembre 2016. Corrente gennaio 2017 il Municipio ha deciso di revocare il domicilio di A.________ con effetto immediato (decisione del 13 gennaio 2017) e di non rinnovargli l'assistenza pubblica (decisione intimata il 19 gennaio 2017). Dopo avere ripetutamente informato il Comune della sua volontà di mantenere il domicilio sul territorio comunale nonché chiesto il riesame del proprio caso, A.________ ha notificato la sua partenza da X.________ per il 31 gennaio 2017.
C.
Il 15 febbraio 2017 A.________ ha contestato la revoca del domicilio, il mancato rinnovo dell'assistenza pubblica nonché determinati termini contenuti nel rapporto di constatazione della polizia comunale. Con sentenza del 27 marzo 2017, comunicata il 4 aprile e ricevuta il 19 aprile 2017, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 3a Camera, ha respinto nella misura in cui era ammissibile il gravame (il rapporto di polizia non costituendo una decisione impugnabile, motivo per cui il ricorso direttamente esperito contro il medesimo era irricevibile) e ha confermato la decisione 13 gennaio 2017 che constatava che l'insorgente non aveva il proprio domicilio a X.________ e, di riflesso, quella del 19 gennaio 2017 secondo la quale non aveva diritto a prestazioni assistenziali da parte di detto Comune, entrambe concernenti il mese di gennaio e il periodo dal 1° al 13 febbraio 2017.
D.
Il 18 maggio 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che siano di riflesso dichiarati nulli la decisione di revoca del domicilio, quella concernente il rifiuto dell'assistenza pubblica e il rapporto di polizia. Censura una violazione del diritto federale e dei diritti costituzionali
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico, inoltrato contro una decisione finale emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 combinato con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) dal destinatario dell'atto impugnato, che ha un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo (art. 89 cpv. 1LTF), è, quindi, di principio, ammissibile.
2.
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).
2.2. L'impugnativa del ricorrente, confusa e di difficile lettura nel suo complesso, non adempie le esigenze di motivazione appena illustrate. L'allegato ricorsuale non contiene infatti precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. Il ricorrente infatti non indica in modo chiaro e circostanziato (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che cosa e perché l'ampia e dettagliata argomentazione della Corte cantonale disattenderebbe il diritto determinante. Quest'ultima, dopo avere delimitato l'oggetto della controversia nonché richiamato i criteri legali e giurisprudenziali che definiscono la nozione di domicilio (sentenza cantonale pag. 4 a 8), ha illustrato in modo circostanziato perché gli accertamenti effettuati dalla polizia relativi alla presenza dell'insorgente nella camera in subaffitto e contenuti nel rapporto contestato non erano nulli né dal profilo formale né da quello materiale (sentenza impugnata pag. 9 a 11), rispettivamente ha indicato perché le prove da lui fornite (iscrizione presso l'ufficio di collocamento e inoltro della domanda di assistenza pubblica al servizio sociale Y.________ con sede nel Comune; camera in subaffitto; notifica/richiamo della tassa rifiuti e pompieri; stipulazione di un contratto di assicurazione malattia; richiami ed SMS del legale locatario dell'abitazione; consumo della luce e dell'acqua; giustificativi dei bar e dei negozi siti nel Comune) non apparivano determinanti né erano idonee a confermare la propria residenza effettiva nel Comune (pronuncia contestata pag. 8 e pag. 11 a 14). Di fronte a questa argomentazione il ricorrente, dopo un lunghissimo esposto dei fatti, si limita ad affermare che la sentenza cantonale "è stata emessa in violazione del diritto federale e dei diritti costituzionali cantonali (art. 95 LTF), perché l'accertamento dei fatti si è svolto in modo manifestamente inesatto e in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (Art. 97 LTF), 31, 51, 56 LGA (...), la decisione (...) è conseguenza di eccessivo uso e abuso del potere discrezionale e di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 51 LGA) (...) ". Ciò perché l'autorità precedente non si sarebbe pronunciata sui quesiti controversi (domicilio effettivo, obbligo di assistenza, vedasi ricorso pag. 5-6). Ora una simile argomentazione non rispetta le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
2.3. Premesse queste considerazioni il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Nell'addossargli le spese giudiziarie (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF) viene comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF)
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 3a Camera.
Losanna, 29 maggio 2017
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud