BGer 5A_938/2016
 
BGer 5A_938/2016 vom 12.05.2017
5A_938/2016
Decreto del 12 maggio 2017
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
componenti la comunione ereditaria fu G.________,
4. D.________,
5. E.________,
tutti patrocinati dall'avv. Marco Broggini,
ricorrenti,
contro
F.________,
patrocinata dall'avv. Vittorio Mariotti,
opponente.
Oggetto
opposizione al sequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 novembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che, in accoglimento dell'istanza introdotta da D.________, E.________ e G.________, il 9 febbraio 2016 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha decretato il sequestro di tutte le relazioni bancarie di spettanza di F.________ presso tre specificati istituti di credito svizzeri fino a concorrenza di fr. 6'000'000.--;
che con decisione 11 aprile 2016 il medesimo Pretore ha parzialmente accolto l'opposizione al sequestro presentata da F.________, confermandolo limitatamente a fr. 800'000.--;
che mediante sentenza 3 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato tale decisione pretorile;
che con ricorso in materia civile 7 dicembre 2016 i sequestranti hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
che, a seguito del decesso di G.________ e dell'inizio di trattative fra le parti per un componimento bonale della lite, con decreti 30 dicembre 2016 e 14 marzo 2017 la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa;
che in data 5 maggio 2017 le parti hanno concluso un accordo transattivo nel quale è stato tra l'altro concordato il ritiro del ricorso al Tribunale federale;
che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);
che, come concordato fra le parti nel predetto accordo transattivo, le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF - rimangono a carico di chi le ha anticipate, vale a dire dei ricorrenti, e le ripetibili sono compensate;
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. Le ripetibili sono compensate.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 maggio 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Marazzi
La Cancelliera: Antonini