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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_121/2017
Sentenza del 9 marzo 2017
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Daniele Iuliucci,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Riciclaggio di denaro, restituzione del termine, diritto di essere sentito, divieto del formalismo eccessivo,
ricorso in materia penale contro la decisione emanata
il 13 gennaio 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza del 25 maggio 2016 la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha riconosciuto A.________ autore colpevole di riciclaggio di denaro e lo ha condannato alla pena detentiva di sei mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di due anni;
che avverso questa sentenza l'imputato ha presentato brevi manu l'8 giugno 2016 alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) un annuncio di appello, confermato con una dichiarazione di appello del 28 dicembre 2016;
che il 17 giugno 2016, mediante il suo difensore d'ufficio nominato nel frattempo, ha presentato un'istanza di restituzione del termine per interporre l'appello;
che con decisione del 13 gennaio 2017la CARP ha respinto l'istanza di restituzione del termine, dichiarando di conseguenza tardivo l'annuncio dell'8 giugno 2016 e non entrando nel merito della dichiarazione di appello del 28 dicembre 2016;
che, avverso questo giudizio, A.________ ha presentato il 26 gennaio 2017un ricorso in materia penale al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 31 gennaio 2017 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 15 febbraio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
che, facendo seguito a una richiesta di proroga del termine, con ulteriore decreto presidenziale del 13 febbraio 2017, al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 1° marzo successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che la richiesta presentata il 2 marzo 2017 dal patrocinatore del ricorrente di "considerare il ricorso come formalmente ritirato" è inefficace, essendo successiva alla scadenza del termine di pagamento;
che le spese inutili sono quindi messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
che tuttavia, considerate la particolarità del caso, si rinuncia in via eccezionale a prelevare spese giudiziarie a carico del ricorrente (art. 65 cpv. 2 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 9 marzo 2017
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni