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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_743/2016
Sentenza del 20 febbraio 2017
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'Avv. Roy Bay,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 ottobre 2016.
Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da A.________ il 4 novembre 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 5 ottobre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 14 dicembre 2016 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del gravame prive di probabilità di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 4'000.-,
il decreto del 23 gennaio 2017, con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 3 febbraio 2017, per versare l'anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 febbraio 2017
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi