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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_823/2016 {T 0/2}
Sentenza del 27 gennaio 2017
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B._______, dall'avv. Patrizia Casoni Delcò,
opponente,
1. Columna Fondazione collettiva Client Invest,
8401 Winterthur,
patrocinata da AXA Vita SA, 8401 Winterthur,
2. Fondazione istituto collettore LPP Conti di libero passaggio,
Weststrasse 50, 8036 Zurigo,
3. Fondazione di libero passaggio di UBS SA, 4002 Basel.
Oggetto
Previdenza professionale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2016.
Visto:
il giudizio del 27 ottobre 2016 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dopo aver stabilito gli averi di previdenza acquisiti da B.________ e A._________ durante il matrimonio e soggetti a divisione ha ordinato a Columna Fondazione collettiva Client Invest di versare a favore di A.________ sul conto di libero passaggio presso la Fondazione Istituto collettore LPP Conti di libero passaggio fr. 60'170.25, oltre interessi compensativi dal 30 giugno 2008,
il ricorso del 6 dicembre 2016 (timbro postale) di A.________ al Tribunale federale contro il giudizio cantonale, con il quale chiede in sostanza il "ricalcolo della suddivisione", la riscossione in contanti dell'importo conseguente, come pure "se fosse necessario un avvocato, il gratuito patrocinio",
considerando:
che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
che l'invio postale è in principio reputato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente,
che, quando il destinatario indica quale indirizzo una casella postale, la notifica interviene il giorno del ritiro effettivo ma al più tardi l'ultimo giorno del termine di 7 giorni (art. 44 cpv. 2 LTF; DTF 123 III 492 consid. 1 pag. 492 seg., cfr. ugualmente DTF 141 II 429),
che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato spedito il 28 ottobre 2016 e che l'invito a ritirare l'invio è stato depositato nella casella postale indicata dal ricorrente il 29 ottobre 2016,
che il termine di giacenza è giunto a scadenza il 5 novembre 2016, come risulta anche dall'indicazione sulla busta,
che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 6 novembre 2016 (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è scaduto il 5 dicembre 2016,
che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 6 dicembre 2016, è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che se occorre, il Tribunale federale può fare assistere una parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 64 cpv. 2 LTF),
che tale necessità difetta nel caso concreto, il gravame essendo tardivo e comunque appare privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di ricalcolo dell'avere di previdenza e la richiesta di versamento in contanti esulando difatti dall'oggetto della lite,
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, alla Columna Fondazione collettiva Client Invest, alla Fondazione istituto collettore LPP Conti di libero passaggio, alla Fondazione di libero passaggio di UBS SA, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 gennaio 2017
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi