BGer 5A_361/2016
 
BGer 5A_361/2016 vom 16.01.2017
{T 0/2}
5A_361/2016
 
Sentenza del 16 gennaio 2017
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Herrmann
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 15 aprile 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Il 28 luglio 2014 la B.________ SA, A.________ e la sua ditta individuale Studio Fiduciario A.________ hanno sottoscritto una "Convenzione di cooperazione professionale e societaria", di durata indeterminata, ma di un minimo di tre anni. Il contratto prevedeva che A.________ sarebbe diventato responsabile di tutte le attività di carattere fiduciario svolte dalla società, nonché delle attività di intermediazione finanziaria, mobiliare e "trading in securities". Inoltre, quale persona con funzione di contatto con l'Organismo di autodisciplina (OAD) e responsabile ufficiale per la comunicazione e il blocco dei beni avrebbe dovuto assicurare il rispetto della normativa contro il riciclaggio di denaro. Le parti hanno pattuito una retribuzione di fr. 120'000.-- annui, per dodici mensilità, a partire dal 1° gennaio 2015. Per il periodo dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31 dicembre 2014, definito dalle parti come transitorio, è stato concordato uno stipendio mensile di fr. 10'000.-- a decorrere dal 1° settembre 2014 da corrispondere in due quote di fr. 20'000.--, previa presentazione di una nota di debito, il 30 ottobre 2014 e il 31 dicembre 2014. Con lettera del 12 febbraio 2015, consegnata brevi manu, la B.________ SA ha rescisso il contratto con effetto immediato ritenendo A.________ libero di proseguire la sua attività in una nuova sede a partire dal 28 febbraio 2015.
B. Con lettera del 7 aprile 2015 A.________ ha messo in mora la B.________ SA per il versamento delle retribuzioni relative al periodo da settembre 2014 a febbraio 2015, di complessivi fr. 60'000.--. Con precetto esecutivo del 30 aprile 2015 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, A.________ ha escusso la B.________ SA per l'importo di fr. 60'000.-- oltre interessi al 5 % dal 7 aprile 2015, indicando quale titolo le pretese derivanti dalla convenzione del 28 luglio 2014. L'escussa ha formato opposizione.
C. Con sentenza del 25 novembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione inoltrata il 17 agosto 2015 dal creditore escutente, ponendo le spese giudiziarie a carico dell'opponente.
D. Adita dall'opponente, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo con sentenza del 15 aprile 2016. Ha quindi riformato il giudizio del Pretore nel senso che ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione ed ha posto le spese processuali a carico dell'istante.
E. A.________ impugna la sentenza della Corte cantonale con un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di confermare la decisione del Pretore. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale. Con decreto del 19 maggio 2016 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
F. Con risposta del 3 giugno 2016 la Corte cantonale comunica di non avere osservazioni e di confermarsi nella sua sentenza. Con risposta del 22 giugno 2016, l'opponente chiede di confermare il giudizio impugnato. Il ricorrente si è espresso sulla risposta dell'opponente con osservazioni del 9 dicembre 2016.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. Il ricorrente è risultato soccombente nella procedura cantonale di reclamo inoltrata dall'opponente ed è pertanto legittimato a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la menzionata sentenza di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
1.2. Con il ricorso in materia civile può in particolare essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
2. Il Pretore ha considerato quale riconoscimento di debito la "Convenzione di cooperazione professionale e societaria" sottoscritta dalle parti il 28 luglio 2014, nella quale ha rilevato elementi sia della società semplice sia del contratto di mandato. La Corte cantonale ha condiviso tale qualificazione, non contestata dalle parti. Ha nondimeno rilevato che la rimunerazione mensile di fr. 10'000.--, prevista dalla convenzione, era subordinata al corretto adempimento dell'incarico conferito al ricorrente, consistente nell'iscrizione della società all'OAD, nell'espletamento della funzione di fiduciario finanziario della società stessa e di persona di contatto con le autorità di vigilanza in ambito finanziario. Stabilito quindi che, quale mandato l'incarico aveva un chiaro carattere bilaterale, contrariamente al primo giudice la Corte cantonale ha ritenuto che l'escussa aveva reso verosimile il cattivo adempimento del contratto da parte del ricorrente. Quest'ultimo non è infatti mai stato in grado di esercitare l'attività di fiduciario finanziario prima della disdetta della Convenzione.
 
Erwägung 3
3.1. Il creditore che si avvale di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione, che il giudice pronuncia a meno che il debitore non giustifichi immediatamente eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 e 2 LEF).
3.2. Al fine di evitare il rigetto provvisorio della propria opposizione, il debitore escusso può avvalersi di qualsiasi genere di obiezione o eccezione atta ad infirmare il riconoscimento di debito; può segnatamente far valere l'inadempimento, rispettivamente il non corretto adempimento della controprestazione. All'escusso incombe l'onere di rendere verosimili, in linea di principio mediante documenti (cfr. art. 254 cpv. 1 CPC), le eccezioni che solleva (sentenza 5A_467/2015 del 25 agosto 2016 consid. 3.2 in: SJ 2016 I pag. 481 segg.; sentenza 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.2).
3.3. Il giudice del rigetto dispone di un potere d'esame limitato all'accertamento della mera esistenza di un titolo esecutivo, coerentemente con la sua funzione. Vi sono pertanto questioni di diritto il cui esame può trascendere i limiti insiti nella procedura sommaria, segnatamente in ragione della limitazione di principio dei mezzi di prova a quelli documentali, ed il cui esame resta riservato al giudice del merito (v. sentenza 5A_467/2015, citata, consid. 3.3 e riferimenti). Lo stesso vale per quelle questioni la cui trattazione richiede l'esercizio del potere d'apprezzamento del giudice (v. con riferimento al rigetto definitivo dell'opposizione DTF 140 III 180 consid. 5.2.1; 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a).
 
Erwägung 4
4.1. Il ricorrente evidenzia che l'obbligo previsto dalla Convenzione del 28 luglio 2014 di 
4.2. La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente è stato autorizzato a svolgere l'attività di fiduciario di B.________ SA solo il 1° dicembre 2014 e non è mai stato in grado di esercitarla prima della disdetta della Convenzione, il 12 febbraio 2015, non essendo riuscito ad affiliare la società all'OAD. La precedente istanza ha al riguardo rilevato che la procedura di affiliazione ha solitamente una durata massima di due mesi, ma nella fattispecie si è protratta per sei mesi. Il ricorrente non si confronta con questi accertamenti, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni sarebbero in chiaro contrasto con gli atti e pertanto arbitrari (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 136 III 552 consid. 4.2 e rinvii). Egli riconosce anzi che l'affiliazione della società all'OAD richiede normalmente un periodo di due o tre mesi, adducendo che in concreto i ritardi sarebbero imputabili esclusivamente alla controparte. Le argomentazioni ricorsuali concernono essenzialmente l'interpretazione del contratto di cooperazione concluso tra le parti e la responsabilità presunta riguardo ai fatti che hanno contribuito a ritardare, e in definitiva a fare fallire, l'affiliazione all'OAD. Si tratta tuttavia di deduzioni che non emergono direttamente dai documenti agli atti e che vi si rifanno soltanto marginalmente. Tali questioni trascendono i limiti insiti nella procedura sommaria, fondata in linea di principio su prove documentali, il cui scopo non è di constatare l'esistenza del credito posto in esecuzione, ma l'esistenza di un titolo esecutivo (DTF 136 III 583 consid. 2.3 e rinvii; sentenza 5A_467/2015, citata, consid. 4.5.3). Il loro esame non spetta quindi al giudice dell'opposizione, ma deve semmai essere riservato al giudice di merito.
Sulla base degli esposti accertamenti, non censurati d'arbitrio e pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), risulta pertanto che il ricorrente è stato autorizzato dalla competente Autorità cantonale di vigilanza a svolgere l'attività di fiduciario finanziario soltanto con decisione del 1° dicembre 2014 e che l'affiliazione all'OAD ha subito ritardi inusuali e si è per finire conclusa con la reiezione della domanda, sicché durante i sei mesi di durata del contratto, il ricorrente non ha svolto le prestazioni di fiduciario previste dal contratto. La Corte cantonale ha poi considerato in modo sostenibile che tali ritardi erano almeno parzialmente imputabili al ricorrente, in particolare ove si consideri ch'egli ha rassegnato le dimissioni dalla C.________ SA soltanto il 25 ottobre 2014. In tali circostanze, ha quindi ritenuto a ragione che l'opponente aveva reso verosimile il non corretto adempimento del contratto.
5. Ne segue che il ricorso deveessere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, che non ha fatto capo al patrocinio di un avvocato.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 gennaio 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
Il Cancelliere: Gadoni