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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8C_913/2015 {T 0/2}
Sentenza del 28 dicembre 2015
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa Disoccupazione UNIA,
piazza Giuseppe Buffi 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione
(presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 novembre 2015.
Visto:
il ricorso del 7 dicembre 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 9 novembre 2015,
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni e a scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che il ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato in dettaglio come il ricorrente avesse sottaciuto lo svolgimento di un'attività lucrativa a provvigioni, il cui orario di lavoro non era controllabile,e come si dovesse applicare per tale mansione una rimunerazione forfettaria conforme agli usi professionali e locali (per quanto attiene alla circostanza che l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume il rischio economico e imprenditoriale di un'attività lavorativa sottopagata si veda anche sentenza 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che dinanzi al Tribunale federale non c'è alcun diritto a un pubblico dibattimento (cfr. art. 57 LTF), oltretutto dopo che il ricorrente, come risulta al riguardo in maniera incontestata dal giudizio impugnato, non ne ha fatto richiesta nella procedura cantonale (DTF 136 I 279 consid. 1 pag. 280 seg.; 122 V 47 consid. 3b/aa-dd pag. 55 segg.; 119 V 375 consid. 4b/aa pag. 378 segg.),
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 28 dicembre 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi