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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_1058/2015,
2C_1059/2015
Decreto del 28 dicembre 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
Kantonales Steueramt Zürich, Dienstabteilung Recht, Bändliweg 21, casella postale, 8090 Zurigo.
Oggetto
2C_1058/2015
Imposta cantonale 2012,
2C_1059/2015
Imposta federale diretta 2012,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 ottobre 2015 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico presentato il 18 novembre 2015 da A.________ contro la sentenza emanata il 16 ottobre 2015 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa, in materia d'imposta cantonale e d'imposta federale diretta 2012, che oppone la contribuente alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e al Kantonales Steueramt Zürich;
la lettera del 22 dicembre 2015 con cui la ricorrente ha dichiarato di ritirare il gravame;
premesso:
che, anche se la Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta e che pure la ricorrente poteva di conseguenza formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.), dato che vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta questa Corte ha aperto comunque due incarti distinti che si giustifica ora di congiungere (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 PC [RS 732]);
considerando:
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);
che nel caso concreto non si prelevano spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) né si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);
decreta:
1.
Le cause 2C_1058/2015 e 2C_1059/2015 sono congiunte.
2.
La vertenza è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, al Kantonales Steueramt Zürich nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 28 dicembre 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud