BGer 4A_315/2015
 
BGer 4A_315/2015 vom 16.07.2015
{T 0/2}
4A_315/2015
 
Sentenza del 16 luglio 2015
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
istanza di reintegra; misure cautelari,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2015
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il 15 novembre 2012 il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato all'avv. A.________ di mettere a libera disposizione di C.________ i locali da lei occupati in uno specificato appartamento a Lugano e adibiti a studio legale. Per evitare lo sfratto, A.________ ha adito senza successo sia il Tribunale di appello del Cantone Ticino che il Tribunale federale. Lo sgombero forzato è avvenuto il 3 e il 4 dicembre 2014 con l'intervento di due agenti della polizia comunale.
2. Il 31 dicembre 2014 A.________ ha inoltrato al Pretore del distretto di Lugano un'"Istanza di provvedimenti d'urgenza - istanza di reintegra" nei confronti dell'avv. B.________, patrocinatore di C.________, affinché lo studio legale le fosse restituito e messo nello stato in cui l'aveva lasciato il 2 dicembre 2014. Con decreto cautelare 17 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato l'istanza irricevibile, subordinatamente l'ha respinta e ha inflitto all'istante una multa disciplinare di fr. 1000.--.
3. La I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 27 aprile 2015, l'appello inoltrato da A.________ contro il predetto decreto pretorile. Dopo aver osservato che la decisione di primo grado è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa, la Corte cantonale lo ha ritenuto sufficientemente motivato e ha indicato che " la legittimazione a procedere di un rappresentante non può più essere revocata in dubbio una volta terminata la causa " (di sfratto). Per quanto attiene alla multa ha infine rilevato che l'insorgente non si è confrontata con la motivazione del primo giudice secondo cui essa ha "offeso gravemente le convenienze processuali usando toni da vituperio ".
4. A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile dell'11 giugno 2015 con cui postula l'accoglimento del rimedio di diritto e " dell'eccezione di difetto di legittimazione dell'Avv. B.________ ". Domanda poi in via principale l'accertamento della nullità e in via subordinata l'annullamento della sentenza della Corte di appello.
5. L'istanza di ricusazione è manifestamente inammissibile e può essere decisa preliminarmente all'esame del ricorso, senza che sia avviata la procedura prevista dall'art. 37 LTF. Infatti, la ricorrente motiva la domanda con il mancato accoglimento delle sue doglianze e " una serie di provvedimenti che le hanno negato addirittura l'effetto sospensivo ", dimenticando così che la partecipazione di un giudice a pronunzie sfavorevoli a una parte non costituisce un valido motivo di ricusa (DTF 114 Ia 278 consid. 1; sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1). L'abusività della domanda emerge pure dal fatto che l'attuale Presidente della I Corte civile, in carica dal 1° gennaio 2015, non è finora stata adita con una domanda di conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso presentato dalla ricorrente.
6. Le decisioni su richieste di misure cautelari emanate prima che l'istante promuova causa giusta l'art. 263 CPC sono decisioni incidentali nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF, atteso che i loro effetti - qualora i postulati provvedimenti venissero concessi - sarebbero limitati alla durata del processo da iniziare entro il termine fissato dal giudice. Esse sono pertanto unicamente suscettive di un ricorso al Tribunale federale se sono atte a causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 137 III 324 consid. 1.1; sentenze 4A_569/2014 del 16 giugno 2015 consid. 2 e 4A_40/2014 del 7 marzo 2014 consid. 5).
7. Alla fine del rimedio la ricorrente critica il Pretore che le ha inflitto una multa disciplinare. Ella omette tuttavia di formulare una censura contro la motivazione della sentenza dell'ultima istanza cantonale che le rimprovera di non essersi confrontata con la motivazione della sentenza di primo grado.
8. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va dichiarato inammissibile dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza della ricorrente. Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 luglio 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti