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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_138/2014
Sentenza del 14 aprile 2014
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.A._______,
ricorrente,
contro
1. B.A.________,
2. C.A.________,
3. D.A.________,
tutti patrocinati dall'avv. Patrizia Casoni Delcò,
4. E.________,
opponenti,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Oggetto
procedimento penale, audizione testimoniale di figli minorenni,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2014 dalla Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.A._______, contro il quale è stato aperto un procedimento penale per titolo di vie di fatto, ingiuria, minaccia, coazione e disobbedienza a decisioni dell'autorità, come pure il Procuratore pubblico (PP), hanno formulato una dichiarazione di appello contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano.
B.
In tale ambito, con decisione del 27 marzo 2014 la Presidente della Corte di appello e di revisione penale ha respinto un'istanza probatoria del 18 febbraio 2014 dell'imputato, tendente a una nuova audizione testimoniale dei suoi figli minorenni, alla quale aveva assistito il suo difensore d'ufficio.
C.
Avverso questo giudizio A.A._______ presenta un "ricorso" al Tribunale federale. Chiede, adducendo una violazione del diritto di essere sentito, di annullare la decisione impugnata e di poter nuovamente far interrogare i figli in sua presenza.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).
1.2. La decisione impugnata è stata pronunciata in materia penale. Il "ricorso" dev'essere pertanto trattato come ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente pacifica.
1.3. Il contestato rifiuto di accogliere l'istanza probatoria formulata dal ricorrente, tendente a un'ulteriore audizione dei suoi figli minorenni (al riguardo vedi art. 154 CPP), non conclude il procedimento penale e costituisce manifestamente una decisione incidentale. Non trattandosi di una decisione notificata separatamente concernente la competenza o domande di ricusazione, l'art. 92 LTF non è applicabile. Contro la criticata decisione incidentale il ricorso è quindi ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF: spetta di massima al ricorrente dimostrarne l'adempimento (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4 e 4.2). In concreto è manifesto che l'accoglimento del gravame non comporterebbe immediatamente una decisione finale che consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso è quindi ammissibile soltanto se la criticata decisione può causare al ricorrente un pregiudizio irreparabile (lett. a).
Nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente. In questo campo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF riprende la regola del previgente art. 87 cpv. 2 OG (DTF 136 IV 92 consid. 4), fondata su motivi di economia processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 135 I 261 consid. 1.2). Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito, segnatamente con il giudizio finale, permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano di massima siffatti pregiudizi (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1; 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4).
1.4. Le decisioni come quella in esame, relative all'assunzione di mezzi di prova, non causano di massima un pregiudizio irreparabile, siccome la richiesta può essere riproposta durante il dibattimento e la censura addotta di nuovo formulata con un ricorso contro un'eventuale decisione finale di condanna. Nella fattispecie non si è d'altra parte, né il ricorrente lo sostiene, in presenza di un'eccezione a detta regola, non sussistendo il rischio che i mezzi di prova richiesti non potrebbero più essere assunti o rischierebbero di essere distrutti (DTF 136 IV 92 consid. 4.1; 134 III 188 consid. 2.3; sentenze 1B_189/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.3, in SJ 2013 I pag. 89; 1B_188/2013 del 4 giugno 2013 consid. 1.6.2).
2.
In assenza di un pregiudizio irreparabile, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese, ridotte vista la situazione finanziaria del ricorrente, sono poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente alla loro patrocinatrice, al Ministero pubblico, alla Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino e, per conoscenza, al difensore d'ufficio del ricorrente, avv. Stefano Camponovo.
Losanna, 14 aprile 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri