BGer 6B_105/2014
 
BGer 6B_105/2014 vom 20.03.2014
{T 0/2}
6B_105/2014
 
Sentenza del 20 marzo 2014
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Rüedi,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Infrazione alle norme della circolazione stradale, arbitrio,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Con sentenza del 22 febbraio 2013 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere perso il 3 febbraio 2007, a Bellinzona, il controllo del proprio veicolo Smart, invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e andando a scontrarsi con l'autovettura Mercedes guidata da B.________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso. L'imputata è stata condannata alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 140.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 300.--.
B. Adita da A.________, con sentenza del 4 dicembre 2013 la Corte di appello e di revisione penale (CARP), accertata la violazione del principio di celerità, ha parzialmente accolto l'appello, riducendo la pena pecuniaria a 10 aliquote giornaliere di fr. 140.-- ciascuna e la multa a fr. 250.--. La Corte cantonale ha per il resto confermato il giudizio di primo grado.
C. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di proscioglierla dall'accusa di grave infrazione alle norme della circolazione. La ricorrente fa valere la violazione degli art. 29 Cost., 90 LCStr e 1 CP.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
 
Diritto:
1. Presentato dall'imputata, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state sostanzialmente disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), è sotto i citati aspetti ammissibile.
 
Erwägung 2
2.1. La ricorrente lamenta la violazione degli art. 29 Cost. e 1 CP, siccome la Corte cantonale ha rifiutato di assumere le prove che avrebbero permesso di accertare il suo stato di salute nel periodo in cui si è verificato l'incidente. Adduce che l'audizione testimoniale e la documentazione medica da lei prospettate avrebbero confermato che prima dei fatti in esame era stata vittima di improvvise coliche renali.
2.2. Il richiamo dell'art. 1 CP, che disciplina il principio di legalità, non è qui pertinente, giacché la base legale su cui si fonda la condanna della ricorrente è data dal previgente art. 90 n. 2 vLCStr (ora: art. 90 cpv. 2 LCStr). Determinante per l'esame della censura è per contro la garanzia del diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che comprende il diritto per l'interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione. Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
2.3. In concreto, la Corte cantonale non ha di per sé negato che la ricorrente aveva sofferto in passato di coliche renali, ma non ha ritenuto tale circostanza decisiva per il giudizio. Ha in effetti rilevato che la ricorrente aveva riconosciuto di non avere mai avuto problemi di salute e di condurre una vita sportiva. Ha ritenuto che il problema delle coliche renali o era stato risolto, oppure non poteva condurre a sminuire la sua colpa per l'incidente, nella misura in cui si era messa alla guida cosciente che sarebbe potuta sopravvenire una colica tale da non permetterle di mantenere il controllo dell'automobile. La CARP ha altresì rilevato che neppure sussistevano indizi per ritenere che la conseguenza di una colica non avrebbe comunque consentito di padroneggiare il veicolo e di fermarsi sul primo spiazzo disponibile. La ricorrente non si confronta con queste considerazioni, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni esse sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2 e rinvii). In tale evenienza, non sono pertanto seriamente ravvisabili elementi oggettivi per ritenere che l'assunzione delle prove richieste avrebbe potuto modificare l'esito del giudizio. Ne segue che non può essere rimproverato alla Corte cantonale di avere violato il diritto della ricorrente di essere sentita, per avere rinunciato ad esperirle.
 
Erwägung 3
3.1. Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 90 n. 2 vLCStr e il principio "in dubio pro reo", per avere ravvisato una negligenza grave fondandosi esclusivamente sugli elementi oggettivi dell'infrazione. Lamenta un mancato approfondimento degli aspetti soggettivi, che in concreto avrebbero dovuto essere valutati con estrema cautela trattandosi di una negligenza incosciente.
3.2. L'art. 90 n. 2 vLCStr (ora: art. 90 cpv. 2 LCStr) punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 n. 1 LCStr). Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l'autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Sotto il profilo soggettivo, l'autore deve aver adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione, oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza, una crassa negligenza. Quest'ultima deve essere ammessa quando l'autore è consapevole della pericolosità generale del suo modo di guida, contrario alle norme della circolazione. Una grave negligenza può realizzarsi anche quando l'autore, violando i propri doveri di prudenza, nemmeno ha preso in considerazione la messa in pericolo degli altri partecipanti alla circolazione stradale, agendo quindi in modo incoscientemente negligente. In simili casi, la negligenza grave è data, quando l'inosservanza del pericolo per gli altri utenti della strada si basa su una mancanza di prudenza, segnatamente su un comportamento senza riguardo verso beni giuridici altrui e pertanto particolarmente riprovevole. A tal proposito, anche una disattenzione momentanea può essere sufficiente (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii). Nei casi di negligenza incosciente, non si può concludere che la fattispecie soggettiva è adempiuta semplicemente perché è data quella oggettiva. Occorre piuttosto determinare, sulla base dell'insieme delle circostanze, se l'ignoranza di un segnale o di una situazione di pericolo è riconducibile a un'assenza di riguardo o meno. Più la violazione delle norme della circolazione stradale è oggettivamente grave, più facilmente occorre riconoscere la mancanza di prudenza dell'autore, nella misura in cui non esistono particolari indizi di segno contrario (sentenza 6S.11/2002 del 20 marzo 2002 consid. 3a).
3.3. La Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che il 3 febbraio 2007 alle ore 19.30, circolando sulla strada cantonale da Galbisio a Carasso a bordo della sua autovettura Smart, su una curva per lei piegante a destra, in un tratto delimitato dalla linea continua di sicurezza, la ricorrente ha improvvisamente invaso parzialmente la corsia di contromano, collidendo frontalmente con la Mercedes di B.________, che circolava in senso opposto. Entrambi i veicoli hanno subito danni ingenti e le due conducenti sono state vittime di lesioni fisiche. La ricorrente, non debitamente allacciata con la cintura di sicurezza, ha in particolare riportato un trauma cranico, con conseguente commozione cerebrale e amnesia anterograda, oltre ad una ferita lacero-contusa sulla fronte e palpebra sinistra. A causa dell'amnesia, non ricorda nulla di quanto avvenuto quella sera dopo le 18.00 e non è quindi stata in grado di descrivere la dinamica dell'incidente.
Richiamando gli art. 26 cpv. 1 LCStr, 27 cpv. 1 LCStr, 34 cpv. 2 LCStr e 31 cpv. 1 LCStr, la CARP ha ritenuto che nelle esposte circostanze l'invasione della corsia di contromano demarcata dalla linea di sicurezza contravveniva a tutte queste disposizioni e costituiva sotto il profilo oggettivo una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 n. 2 vLCStr e, attualmente, dell'art. 90 cpv. 2 LCstr. Questa conclusione non è seriamente contestata nemmeno nell'ambito del gravame in esame, essendo per contro litigioso l'adempimento della fattispecie soggettiva. Al riguardo, la precedente istanza ha rilevato che, in mancanza di elementi idonei a formulare altre ipotesi ed escluso un atto intenzionale, l'infrazione si poteva spiegare con un comportamento negligente, sia esso cosciente, come un tentativo di sorpasso azzardato, o più probabilmente incosciente, quale una disattenzione momentanea. Sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale, i giudici cantonali hanno tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa e dell'assenza di indizi ed elementi in senso contrario, respingendo la rilevanza delle ipotesi formulate dalla ricorrente (coliche renali, ipotetico starnuto, caduta di un masso sulla carreggiata, guasto meccanico), e hanno per finire riconosciuto anche l'aspetto soggettivo, ravvisando una negligenza grave.
3.4. Contrariamente all'opinione della ricorrente, risulta quindi che la Corte cantonale non si è basata soltanto sulla fattispecie oggettiva, ma si è confrontata anche con quella soggettiva. In particolare, ha rettamente applicato la giurisprudenza del Tribunale federale, esaminando l'esistenza di eventuali indizi che permettevano di negare una disattenzione imprudente da parte della ricorrente. La CARP ha infatti puntualmente spiegato i motivi per cui ha ritenuto inconferenti, o comunque non suscettibili di mettere in dubbio la colpa della ricorrente, le ipotesi da lei sollevate riguardo al suo stato di salute, ad eventuali problemi tecnici del veicolo, alla presenza di ostacoli sul campo stradale e alla rilevanza di un eventuale starnuto mentre si trovava alla guida. Con tali considerandi la ricorrente non si confronta, né tantomeno espone le ragioni per cui, scartando la rilevanza di tali elementi, la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio. Insufficientemente motivato sotto il profilo degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il ricorso non deve pertanto essere esaminato oltre.
4. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 20 marzo 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
Il Cancelliere: Gadoni