BGer 9C_829/2013
 
BGer 9C_829/2013 vom 07.02.2014
 
  9C_829/2013
 
Sentenza del 7 febbraio 2014
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
D.________, Italia,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 17 settembre 2013.
 
Visto:
il ricorso del 25 ottobre 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 17 settembre 2013 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
il decreto del 7 gennaio 2014, con il quale questa Corte ha assegnato a D.________ un termine suppletorio, scadente il 27 gennaio 2014, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
 
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 7 febbraio 2014
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti