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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_806/2013
Sentenza del 1° novembre 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione tutoria regionale 3, 6932 Breganzona,
(ora Autorità regionale di protezione 3,
via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona).
Oggetto
privazione dell'autorità parentale,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2013dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 9 novembre 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino, in accoglimento di un'istanza di intervento della Commissione tutoria regionale 3 (ora Autorità regionale di protezione 3), ha privato A.________ dell'autorità parentale sui figli B.________ e C.________;
che con sentenza 17 settembre 2013 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________ avverso la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
che con ricorso in materia civile 25 ottobre 2013 A.________ ha impugnato la sentenza 17 settembre 2013 dinanzi al Tribunale federale;
che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF);
che la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 19 settembre 2013;
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 25 ottobre 2013 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile;
che quand'anche si volesse interpretare la frase " mi scuso per non aver fatto ricorso prima, ma ho avuto un impedimento per un problema di salute " come una richiesta di restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, la stessa andrebbe comunque respinta dato che la ricorrente non dimostra un impedimento non colpevole conformemente a tale disposizione;
che peraltro il gravame andrebbe dichiarato inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° novembre 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini