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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_371/2013
Sentenza del 3 maggio 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Aemisegger, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Diego Della Casa,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 aprile 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A.
Il 28 giugno 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti dell'avv. B.________, per il reato di appropriazione indebita aggravata. L'indagata si sarebbe appropriata di EUR 1'800'000.--, importo che avrebbe costituito la parte spettante a C.________ in relazione alla vendita di un terreno edificabile ubicato in Croazia. Le autorità inquirenti italiane hanno chiesto la trasmissione di documenti di una relazione bancaria intestata alla società A.________ presso una banca di Lugano.
B.
Con decisione di chiusura del 27 novembre 2012 il Ministero pubblico ticinese ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione alle autorità italiane della documentazione richiesta. La società interessata è quindi insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che con giudizio dell'11 aprile 2013 ha respinto il gravame in quanto ammissibile.
C.
Avverso questa decisione la A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla unitamente alla decisione di chiusura.
Non si è proceduto a uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l'art. 109 cpv. 1 LTF, la corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi soggetti all'esigenza dell'art. 84 LTF. Questa norma dispone che contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).
1.2 L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta alla ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3).
2.
2.1 La ricorrente sostiene, a torto, che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, accennando al fatto che l'avv. B.________ avrebbe chiesto al Ministero pubblico l'avvio di indagini nei confronti del magistrato italiano, per il titolo di reato di sviamento della giustizia, poiché nell'ambito di un'udienza preliminare svoltasi a Lugano il magistrato estero non avrebbe riferito correttamente circa il procedimento italiano. Il citato legale avrebbe inoltre sporto una denuncia dinanzi alle autorità italiane.
L'asserita violazione del diritto di essere sentito, a causa della pretesa carenza di motivazione della decisione impugnata su questa questione, supposta data, non rappresenterebbe in sé un vizio grave ai sensi dell'art. 84 LTF (sentenza 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3), ricordato che la procedura di assistenza costituisce una semplice procedura amministrativa, che non persegue lo scopo di statuire sulla colpevolezza penale dell'interessato. Per di più, la criticata decisione si esprime comunque al riguardo e sui punti rilevanti per il giudizio (DTF 138 I 232 consid. 5.1): quello relativo alla contestata colpevolezza di terzi, segnatamente dell'imputata, esula dall'oggetto del litigio. D'altra parte, il fatto che il Ministero pubblico non avrebbe atteso l'esito delle denunce sporte da terzi in Italia, prima di chiudere la procedura di assistenza, non rappresenta una grave lacuna ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF.
2.1.1 La conclusione dell'istanza precedente, secondo cui la ricorrente, quale persona giuridica, contrariamente all'accusato che si trova sul territorio dello Stato richiedente, non può di massima far valere censure relative all'art. 2 AIMP (RS 351.1), corrisponde alla prassi (DTF 133 IV 40 consid. 7.2). La stessa conclusione vale per il fatto che neppure l'imputata, né titolare del conto litigioso né sottoposta direttamente a misure coercitive, e quindi non legittimata a ricorrere, possa avvalersi delle garanzie della citata norma (DTF 130 II 217 consid. 8.2 pag. 228). D'altra parte, in concreto, la ricorrente nemmeno rende verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di una grave violazione dei principi procedurali garantiti dalla CEDU (DTF 130 II 217 consid. 8.1 pag. 227). Nella misura in cui rileva d'essere legittimata a ricorrere "quale mandataria dell'avv. B.________", il gravame è inammissibile poiché tende a tutelare interessi di terzi (DTF 137 IV 134 consid. 5.2, 5.2.2-5.2.3 e rinvii).
2.1.2 Anche riguardo al requisito della doppia punibilità l'istanza precedente si è attenuta alla costante prassi. La ricorrente insiste, sempre a torto, sulla tesi secondo cui il reato di appropriazione indebita non sarebbe perseguibile in Italia per l'assenza di presupposti processuali, segnatamente a causa dell'asserita mancanza di una tempestiva querela, ciò che renderebbe abusiva la domanda di assistenza. Aggiunge che, in assenza della querela, l'assistenza sarebbe chiesta per un reato diverso da quello indicato nella domanda, in quanto fondato su una circostanza aggravante per renderlo perseguibile d'ufficio. L'assunto non è decisivo poiché non occorre di massima esaminare la punibilità secondo il diritto estero: quest'ultima nella fattispecie non è comunque manifestamente esclusa al punto da rendere abusiva la domanda estera (DTF 124 II 184; 122 II 134 consid. 7b pag. 134; sentenza 1C_123/2007 del 25 maggio 2007 consid. 1.3, in RtiD 2008 II n. 39). La circostanza che il prospettato reato sia perseguibile d'ufficio o soltanto su querela non costituisce un caso particolarmente importante e ciò non osta alla concessione dell'assistenza poiché, per giurisprudenza costante, sulla quale non v'è motivo di rivenire, la querela penale è presupposto processuale e non condizione di punibilità: la tempestività o meno della querela e i motivi per i quali è stata inoltrata sono quindi ininfluenti (DTF 122 II 134 consid. 7b pag. 137; 98 IV 146 consid. 2; sentenze 1A.213/1994 del 17 maggio 1995 consid. 3b, in Rep 1995 pag. 120 e 1A.202/2002 del 14 febbraio 2003 consid. 3.1)
3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 3 maggio 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri