BGer 9C_116/2013
 
BGer 9C_116/2013 vom 08.03.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_116/2013 {T 0/2}
Sentenza dell'8 marzo 2013
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
M.________, Serbia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (AI),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 18 gennaio 2013.
Visto:
il ricorso del 31 gennaio 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 18 gennaio 2013 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, e la domanda di assistenza giudiziaria gratuita,
considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa manifestamente queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei fatti del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o contrario al diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che in particolare l'insorgente - limitandosi a confusamente opporsi alla decisione impugnata invocando un fantomatico "tentativo di omicidio con iniezioni" da parte delle autorità elvetiche nonché una non meglio specificata né attestata impossibilità di affrontare il viaggio in Svizzera - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il primo giudice a confermare la necessità - rilevata dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) con decisione incidentale del 31 luglio 2012 - di un esame pluridisciplinare in Svizzera, dopo il fallimento di esecuzione di una simile perizia in Serbia,
che in ogni caso i giudizi del Tribunale amministrativo federale su ricorsi contro decisioni degli uffici AI concernenti l'allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale nella misura in cui - come nella fattispecie - non sono stati esaminati motivi di ricusazione (DTF 138 V 271),
che per il resto le altre domande ricorsuali (segnatamente: riconoscimento di un'indennità d'invalidità del 100% dal 24 novembre 2001 al 1° luglio 2005, condanna dell'assicuratore Basilese al pagamento di un risarcimento di 100% dell'indennità di invalidità, condanna di un assicuratore a lui stesso sconosciuto [sic] al pagamento di 5 milioni di euro a causa di cure inadeguate e per tentativo di omicidio, nonché la condanna dell'UAIE al pagamento di 1 milione di franchi per diniego di giustizia) sono manifestamente inammissibili già solo per la loro estraneità all'oggetto della lite e per la mancanza di una decisione giudiziaria di primo grado su questi temi,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto;
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 8 marzo 2013
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti