BGer 1B_752/2012
 
BGer 1B_752/2012 vom 27.02.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_752/2012
Decreto del 27 febbraio 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Eusebio,
in qualità di Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Corrado Moretti,
opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona.
Oggetto
procedimento penale, non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione del 7 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________, presentato contro il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2012 emanato dal Procuratore pubblico, nell'ambito di un procedimento penale avviato dal reclamante nei confronti di B.________ per diffamazione, calunnia e ingiuria;
che avverso questo giudizio A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia penale;
che dopo essere stato invitato a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte, con scritto del 9 gennaio 2013 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che in concreto si può rinunciare a prelevare spese processuali;
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 febbraio 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Crameri