BGer 2C_740/2012
 
BGer 2C_740/2012 vom 08.10.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_740/2012
Sentenza dell'8 ottobre 2012
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Permesso di domicilio,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 26 giugno 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 27 luglio 2012 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con domanda di assistenza giudiziaria, contro la pronuncia 26 giugno 2012 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, relativa alla revoca del permesso di domicilio;
che con decreto del 3 agosto 2012 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 5 settembre 2012, un anticipo delle spese di fr. 1'500.-- oppure a fornire ogni documento atto a provare la propria indigenza;
che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF);
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo e se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF);
che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 63 cpv. 3 terza frase LTF);
che nel caso concreto nel termine suppletorio e non prorogabile fissato al 24 settembre 2012 non è stato fornito l'anticipo spese richiesto né sono stati inviati i documenti atti a provare l'indigenza dell'interessato, motivo per cui il presente ricorso non può essere trattato nel merito;
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che, infine, le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF);
per questi motivi il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 8 ottobre 2012
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud