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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_143/2012
6B_152/2012
Sentenza del 23 marzo 2012
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente.
Oggetto
Minaccia, ecc.,
ricorsi contro due sentenze emanate dalle autorità
penali del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
In data 20 febbraio 2012 A.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale contro la sentenza n. 60.2011.417 emanata il 24 gennaio 2012 dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, di cui non ha fornito copia. Dopo aver aperto l'incarto 6B_143/2012, con decreto del 22 febbraio 2012, redatto in italiano nella presumibile lingua del giudizio impugnato (art. 54 cpv. 1 LTF), notificato il 24 febbraio 2012, il Presidente della Corte di diritto penale ha invitato l'insorgente a trasmettere la decisione impugnata entro il 7 marzo 2012, avvisandolo che in caso di inosservanza il ricorso non sarebbe stato preso in considerazione. Nel termine impartitogli, il ricorrente né ha prodotto la decisione in parola né ha richiesto una proroga del termine. In data 27 febbraio 2012 ha per contro inviato un ulteriore scritto indicando di ricorrere contro la sentenza INC.2011.224.02, sempre senza allegarla al gravame. Ciò ha comportato l'apertura di un nuovo incarto 6B_152/2012. In quest'ultima missiva ha inoltre chiesto di poter ricevere le comunicazioni del Tribunale federale in tedesco e informato di aver trasmesso il precitato decreto al suo avvocato d'ufficio per disbrigo, non avendo capito cosa gli fosse stato richiesto. Con decreto del 28 febbraio 2012, redatto in tedesco e notificato il 1° marzo 2012, l'insorgente veniva invitato nuovamente a trasmettere la decisione impugnata entro il 13 marzo 2012, con la comminatoria che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione. Egli non ha dato alcun seguito neppure al secondo decreto. L'8 marzo 2012 il ricorrente ha inviato al Tribunale federale una sua presa di posizione sulla perizia del 17 febbraio 2012 esperita sulla sua persona.
2.
Le due impugnative sono state inoltrate da un unico ricorrente e pongono i medesimi problemi di ammissibilità. Per ragioni di economia di procedura, si giustifica di congiungerle e di evaderle con un solo giudizio.
3.
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LTF, la parte che adisce il Tribunale federale deve allegare al ricorso la decisione impugnata. Se omette questa formalità, le è fissato un congruo termine per ovviare all'inadempienza con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF).
Malgrado due espliciti inviti a produrre le decisioni contestate, uno redatto in italiano e l'altro in tedesco, l'insorgente non ha ottemperato alle sue incombenze. Conformemente a quanto prospettato nei decreti del 22 e del 28 febbraio 2012, i ricorsi non possono pertanto essere presi in considerazione e vanno dichiarati inammissibili.
4.
A prescindere dai predetti motivi, i ricorsi risultano anche inammissibili giacché l'insorgente non spiega perché le decisioni contestate violerebbero il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF, in urto con l'esigenza di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF.
5.
In simili circostanze le impugnative non possono essere vagliate nel merito. I ricorsi, manifestamente inammissibili, possono essere decisi nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
In via eccezionale si rinuncia ad addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Le cause 6B_143/2012 e 6B_152/2012 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono inammissibili.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 marzo 2012
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Schneider
La Cancelliera: Ortolano Ribordy