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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_577/2011 {T 0/2}
Sentenza del 20 dicembre 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
1. UBS SA, 8000 Zurigo, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
2. Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, Via Bossi 2a, 6901 Lugano,
opponenti.
Oggetto
Previdenza professionale,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 giugno 2011.
Visto:
il ricorso del 9 agosto 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 24 giugno 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 28 novembre 2011, con il quale questa Corte ha assegnato ad A.________ e a B.________ un termine suppletorio, scadente il 9 dicembre 2011 per versare l'anticipo spese, avvertendoli che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che i ricorrenti non hanno versato l'anticipo spese nel termine suppletorio,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 dicembre 2011
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Borella
Il Cancelliere: Grisanti