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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_204/2011
Sentenza del 9 novembre 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,
contro
B.________Sagl,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che A.________SA ha escusso B.________Sagl per l'incasso della somma di fr. 794.05 oltre spese esecutive;
che, interposta tempestiva opposizione al precetto esecutivo da parte dell'escussa, A.________SA ne ha chiesto il rigetto provvisorio limitatamente a fr. 444.05;
che con decisione 22 agosto 2011 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione;
che con sentenza 10 ottobre 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________SA, mediante il quale quest'ultima chiedeva l'accoglimento della predetta istanza limitatamente a fr. 350.--;
che giusta la sentenza cantonale A.________SA non si è confrontata con il conteggio allestito dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest (secondo il quale il potenziale saldo nei confronti dell'escussa è stato azzerato dal pagamento di fr. 350.-- avvenuto in data 8 novembre 2010) e non è pertanto riuscita a dimostrare che egli sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC);
che inoltre a mente dei Giudici cantonali sia A.________SA sia il Giudice di prime cure non hanno speso una parola sulla questione a sapere se negli atti del processo vi sia la presenza di un titolo suscettibile di giustificare il rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF;
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 3 novembre 2011 A.________SA ha impugnato la sentenza cantonale al Tribunale federale;
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana;
che di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in francese, come era diritto della ricorrente;
che nella misura in cui la ricorrente produce un "estratto del conto al 31 ottobre 2011" essa si avvale inammissibilmente di un nuovo mezzo di prova (art. 117 in relazione con l'art. 99 cpv. 1 LTF);
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
che nel gravame all'esame la ricorrente non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo e non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali, ma si limita ad affermare di non essere d'accordo con il contenuto della sentenza impugnata;
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 novembre 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini