BGer 1C_352/2011
 
BGer 1C_352/2011 vom 18.10.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_352/2011
Sentenza del 18 ottobre 2011
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinate dall'avv. Emanuele Verda,
ricorrenti,
contro
Comune di Agno,
patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, viale Franscini 17, 6500 Bellinzona.
Oggetto
ritardata giustizia in merito alla pianificazione del comparto riva lago del Comune di Agno,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 giugno 2011
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che con giudizio del 10 giugno 2011 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso per ritardata giustizia in materia pianificatoria sottopostogli da A.________ e da B.________;
che avverso questo giudizio A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 26 agosto 2011 le ricorrenti sono state invitate a fornire, entro il 12 settembre successivo, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 30 settembre 2011 alle ricorrenti è stato fissato un termine suppletorio, scadente l'11 ottobre 2011, per versare l'anticipo richiesto;
che le ricorrenti hanno versato l'anticipo litigioso soltanto il 12 ottobre successivo e, quindi, tardivamente;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili, visto che nel frattempo il Tribunale federale ha proceduto a uno scambio di scritti, sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), ricordato che, di regola, non si accordano ripetibili ai comuni che agiscono nell'ambito delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117);
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti. Non si accordano ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 18 ottobre 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Eusebio
Il Cancelliere: Crameri