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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_583/2011
Sentenza del 5 ottobre 2011
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,
contro
C.________AG,
patrocinata dall'avv. Luca Allidi,
opponente.
Oggetto
contratto di locazione;
ricorso contro la sentenza emanata l'8 agosto 2011
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che nel mese di aprile 2009 D.________ ha assunto A.________ quale portinaio di un immobile ad Ascona, ha poi locato a A.________ e B.________, interessati all'acquisto di un'unità di proprietà per piani, un appartamento di tre locali e mezzo fino al trapasso di proprietà (31.12.2009);
che le predette parti avevano pure pattuito un cosiddetto "Reservationsvertrag" per l'appartamento in questione;
che in seguito al mancato versamento da parte dei conduttori di un acconto per l'acquisto dell'alloggio, il 1° marzo 2010 i menzionati contraenti hanno convenuto, per l'eventualità in cui la compravendita non si fosse perfezionata entro il 30 giugno 2010, la fine per tale data del contratto di locazione e del contratto di lavoro;
che con sentenza 25 marzo 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, adito da A.________ e B.________, ha considerato il contratto di locazione rescisso di comune accordo per il 30 giugno 2010 e ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta 22 settembre 2010 inviata per mora e a titolo sussidiario dalla C.________AG, divenuta nel frattempo proprietaria dell'immobile;
che l'8 agosto 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto - in quanto ricevibile - sia un appello inoltrato da A.________ e B.________ contro la predetta decisione sia la relativa domanda di assistenza giudiziaria;
che la Corte cantonale ha ritenuto irricevibili i documenti prodotti per la prima volta in appello e non contestata né tantomeno dimostrata l'inefficacia dell'accordo del 1° marzo 2010;
che con ricorso 22 settembre 2011 A.________ e B.________ chiedono al Tribunale federale di concedere al primo fr. 20'000.-- per la perdita di guadagno, di accertare che i predetti 3 contratti devono essere disdetti con un preavviso di tre mesi e di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che quindi il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti, a prescindere dalla semplice affermazione secondo cui i 3 contratti sarebbero stati prolungati, il rimedio si esaurisce in sostanza in una discussione del rapporto di lavoro senza contenere alcuna censura contro l'argomentazione principale della Corte cantonale concernente la validità della concordata rescissione 1° marzo 2010 del contratto di locazione;
che pertanto il ricorso, insufficientemente motivato, si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza dei ricorrenti;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 ottobre 2011
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti