BGer 5A_93/2010
 
BGer 5A_93/2010 vom 16.12.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_93/2010
Sentenza del 16 dicembre 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
1. Matteo Cheda,
2. Consumedia sagl,
ricorrenti,
contro
BSI SA,
patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
opponente.
Oggetto
protezione della personalità,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a Nell'edizione di gennaio 2004 del periodico L'inchiesta è apparso un articolo firmato da Paolo Fusi dal titolo: "BSI: litigi pericolosi". In estrema sintesi l'articolo, corredato dal sottotitolo: "La banca luganese ha in corso processi per somme esorbitanti. Un professore di economia avverte del rischio di fallimento e chiede un intervento delle autorità", negava alla banca la qualifica di "banca pulita" e che "i risparmi depositati dai clienti fossero al sicuro". Vi si menzionavano cinque procedimenti civili pendenti contro la banca, con richieste di giudizio superiori al miliardo di franchi, suscettibili di metterne in grave pericolo la sopravvivenza, e si metteva l'attività della banca in connessione con i noti casi criminali della "Pizza connection" e "Mani pulite". Riprendendo stralci della risposta del Consiglio federale ad un'interrogazione del Consigliere nazionale Jean Spielmann, l'articolo riportava opinioni critiche attribuite ad un ex-membro della Commissione federale delle banche, il prof. Hans Schmid, ed al segretario dell'Associazione svizzera di difesa degli investitori, Anton Keller.
A.b
A.b.a Su richiesta di BSI SA di medesima data, il 31 dicembre 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha decretato inaudita parte a Matteo Cheda, redattore responsabile del periodico, all'autore dell'articolo Paolo Fusi, alla Consumedia Sagl, editrice del periodico, ed a Melisa Messaggerie del Libro e della Stampa SA, distributrice del periodico (poi dimessa dalla lite), il divieto di diffondere o altrimenti spossessarsi degli esemplari della rivista nonché il blocco del sito "www.consumatori.ch/inchiesta.html". In data 25 aprile 2004, il Pretore ha accolto l'istanza previo contraddittorio, impartendo alla BSI SA un termine per promuovere la causa di merito.
A.b.b Nuovamente adito da BSI SA in data 16 febbraio 2004, il Pretore ha ingiunto inaudita parte il giorno successivo a Consumedia Sagl e a Matteo Cheda di astenersi dal divulgare, distribuire, mettere a disposizione su siti internet o supporti cartacei nuovi articoli che si riconducessero a quello già discusso. L'ingiunzione è stata confermata in data 29 aprile 2004 con decreto cautelare accompagnato da un termine all'istante per promuovere la causa di merito.
A.c Nell'edizione di marzo 2004 di L'inchiesta sono apparse, in un trafiletto non firmato, rettifiche all'articolo di gennaio 2004, ed in un riquadro pure esso non firmato, un pezzo intitolato "vietato scrivere su...", nei quali si riferiva delle decisioni cautelari menzionate, senza tuttavia fare il nome della banca. Nel mese di maggio 2004 L'inchiesta ha divulgato un altro articolo dal titolo "Precetti misteriosi dalla Libia", firmato da Matteo Cheda e dedicato all'attività di un istituto bancario non menzionato.
A.d
A.d.a In data 1° giugno 2004 BSI SA ha promosso l'azione di merito chiedendo di vietare ai convenuti Cheda, Consumedia Sagl e Paolo Fusi di distribuire gli esemplari di gennaio 2004 di L'inchiesta rispettivamente di pubblicare o diffondere altrimenti l'articolo in questione, e di ordinare loro il blocco del sito internet in relazione con il medesimo articolo. In subordine, la banca ha chiesto di accertare l'illiceità dell'avvenuta lesione della propria personalità, la pubblicazione di un estratto dei motivi e del dispositivo della sentenza sulla rivista, il versamento di un risarcimento danni di fr. 71'118.65 e di un importo di fr. 5'000.-- quale riparazione del torto morale. Con sentenza 22 agosto 2007, il Pretore ha dato seguito alla domanda di BSI SA, limitando tuttavia il risarcimento danni ad un importo di fr. 25'891.-- (oltre interessi a contare dal 1° giugno 2004) e ponendo tassa e spese di giustizia a carico per un quarto all'attrice e per il rimanente ai convenuti in solido, obbligando inoltre quest'ultimi a risarcire BSI SA con fr. 4'500.-- di ripetibili ridotte.
A.d.b Con petizione 2 giugno 2004, BSI SA ha proposto una seconda azione in protezione della personalità. Si tratta dell'azione di merito facente seguito all'istanza di misure cautelari 16 febbraio 2004 ed al relativo decreto pretorile 29 aprile 2004 (supra, consid. in fatto A.b.b) e volta alla condanna di Matteo Cheda e Consumedia Sagl ad astenersi dal divulgare, distribuire, mettere a disposizione su siti internet o supporti cartacei nuovi articoli che si riconducessero a quello già discusso. Evasa dal Pretore contemporaneamente alla sentenza qui discussa, essa è pure stata portata dai convenuti soccombenti prima avanti al Tribunale di appello del Cantone Ticino, indi avanti al Tribunale federale, che si è pronunciato in merito in data odierna (v. incarto parallelo 5A_92/2010).
B.
Con sentenza 23 dicembre 2009 qui impugnata, il Tribunale di appello del Cantone Ticino, adito da Matteo Cheda e da Consumedia Sagl con appello del 17 settembre 2007, ha parzialmente accolto il gravame riformulando il testo da pubblicare dai convenuti, respingendo per il resto l'appello e condannando Matteo Cheda e Consumedia Sagl alle spese di giudizio nella misura di nove decimi ed al pagamento di ripetibili ridotte a BSI SA.
C.
Con ricorso 1° febbraio 2010, Matteo Cheda e Consumedia Sagl (qui di seguito: ricorrenti) chiedono che venga accolto il loro appello e respinta la petizione di BSI SA (qui di seguito: opponente), subordinatamente che venga annullata la sentenza di appello e che la causa venga rinviata all'ultima istanza cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi; chiedono inoltre la revoca delle misure cautelari. II tutto con conseguenza di tassa, spese e ripetibili a carico dell'opponente.
Con decreto 17 febbraio 2010, la Presidente della Corte giudicante ha conferito l'effetto sospensivo al ricorso limitatamente all'ordine di pubblicazione.
Non sono state chieste determinazioni nel merito.
Diritto:
1.
Il gravame è diretto contro una decisione pronunciata in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Per costante giurisprudenza, una domanda di accertamento di una lesione della personalità non ha carattere pecuniario (DTF 127 III 481 consid. 1a; 110 II 411 consid. 1; 95 II 481 consid. 1), quand'anche in concreto sia accompagnata da richieste di risarcimento dei danni. Ne segue che il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, proposto contro una sentenza di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) da parte che ha partecipato alla procedura avanti all'autorità precedente, uscendone - parzialmente - soccombente (art. 76 cpv. 1 lit. a LTF), è in linea di principio ammissibile.
2.
2.1 Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Giova poi ricordare che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dalla sentenza cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF). Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta; quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata in termini qualificati (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 229 consid. 4.1, con rinvii; 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2). In ogni caso, la motivazione deve essere esposta nell'allegato ricorsuale medesimo: il rinvio ad altri documenti non è ammissibile (DTF 134 I 303 consid. 1.3; 133 II 396 consid. 3.1). Inoltre, non possono essere addotti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 135 V 194 consid. 2.2).
2.2 I ricorrenti chiedono che i loro ricorsi contro le due sentenze del Tribunale di appello del 23 dicembre 2009 vengano trattati congiuntamente: il testo dei ricorsi sarebbe identico, come pure lo sarebbero i fatti, le motivazioni, le questioni giuridiche e le contestazioni. Va tuttavia considerato che le due sentenze cantonali scaturiscono da e trattano situazioni ben distinte: la prima, quella qui trattata, riguarda la condanna dei ricorrenti per la pubblicazione dell'articolo del numero di gennaio 2004 di L'Inchiesta, mentre la seconda ha per oggetto il divieto di pubblicare nuovi articoli connessi con il primo. Le due sentenze, seppur pronunciate fra le medesimi parti, hanno dunque per oggetto dei complessi di fatto distinti, ciò che preclude la possibilità di una loro congiunzione.
3.
Il Pretore aveva accolto le conclusioni della banca qui opponente dopo aver constatato che l'articolo giornalistico in oggetto era lesivo della sua immagine commerciale. In particolare, il Pretore aveva considerato falsa l'affermazione secondo la quale la banca sarebbe stata oggetto di vertenze giudiziarie di un'ampiezza tale da evocare il pericolo del suo fallimento, ponendo in evidenza la differenza fra la litispendenza di cause avanti al giudice e l'esistenza di precetti esecutivi. Il paventato rischio di fallimento si fondava dunque su fatti inveritieri. Inoltre, il Pretore aveva constatato che nell'articolo in questione, la risposta del Consiglio federale ad un'interpellanza del Consigliere nazionale Jean Spielmann in merito alla situazione della banca era stata riportata in modo lacunoso e fuorviante; e che il prof. Hans Schmid, già membro dell'autorità di controllo sulle banche, non aveva affermato quanto gli veniva imputato. Infine, il Pretore aveva ritenuto lesivo della personalità della banca l'intero articolo nella sua globalità.
Il Tribunale di appello ha in sostanza confermato integralmente quanto deciso dal Pretore, ad eccezione del sunto da pubblicare in sentenza, che ha redatto altrimenti. La Corte cantonale ha infatti ritenuto infondate o irricevibili la quasi totalità delle censure sollevate dai ricorrenti.
4.
4.1 I ricorrenti hanno inoltrato un unico allegato ricorsuale contro le due sentenze d'appello, senza considerare che le medesime trattano fatti diversi (supra consid. 2.2) e perlopiù senza spiegare quale censura sia diretta contro quale sentenza. In applicazione delle regole formali suesposte (consid. 2.1), verranno qui di seguito esaminate unicamente le censure la cui pertinenza con la sentenza impugnata appare evidente, e la cui motivazione permette un riesame critico della sentenza impugnata e non si esaurisce invece in dichiarazioni di principio avulse dal contesto.
4.2 In termini quantitativi, le critiche dei ricorrenti sono per la maggior parte rivolte contro l'operato del Pretore: è il caso - a titolo esemplificativo e senza la pretesa di redigere una lista esaustiva - delle censure concernenti la presunta violazione dell'art. 6 n. 3 lit. d CEDU, della maggior parte delle censure concernenti l'arbitrio (art. 9 Cost.), infine di numerosi passaggi relativi alla discussione della pretesa violazione dell'art. 28 segg. CC. Queste critiche sono nella loro integralità inammissibili, poiché rivolte contro una decisione che non è di ultima istanza cantonale: i ricorrenti devono e possono criticare unicamente la sentenza d'appello (art. 75 cpv. 1 LTF).
4.3 Le disquisizioni al capitolo 2 del ricorso non si fondano su una particolareggiata critica atta a dimostrare l'arbitrio di ben determinati accertamenti del Tribunale di appello (consid. 2.1 supra). Inammissibili, non possono essere tenute in considerazione alcuna.
4.4 In diritto, le seguenti censure si appalesano di primo acchito manifestamente inammissibili:
4.4.1 A giudizio dei ricorrenti, considerare - come ha fatto la Corte cantonale - i provvedimenti cautelari come una procedura separata dal merito, con la conseguenza che l'appello contro gli stessi sarebbe inammissibile, contravverrebbe al divieto d'arbitrio sanzionato all'art. 9 Cost.
I Giudici di appello, in proposito, hanno posto in evidenza che il decreto cautelare 25 aprile 2004 non era stato a suo tempo impugnato e, di conseguenza, non può più essere messo in discussione.
La soluzione adottata dal Tribunale di appello è conforme alla costante giurisprudenza del Tribunale federale, che autorizza genericamente il ricorso contro decisioni su misure cautelari in applicazione, secondo le circostanze, degli artt. 90 risp. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 134 I 83 consid. 3.1; con riferimento alle misure cautelari dell'art. 28c CC v. la sentenza 5A_702/2008 del 16 dicembre 2008 consid. 1). In sintonia con questa soluzione, a livello cantonale la decisione cautelare ex art. 28c CC è pacificamente appellabile secondo l'art. 382 CPC/TI. Ora, i ricorrenti non censurano un'arbitraria applicazione della procedura civile cantonale, ma si limitano ad apoditticamente definire tale scelta legislativa come arbitraria. Così facendo, essi espongono un personale punto di vista, senza corredarlo di un seppur minimo accenno di motivazione. La relativa censura è pertanto insufficientemente motivata e va dichiarata inammissibile (supra consid. 2.1). Identico destino è riservato agli altri passaggi del ricorso ove è discorso del medesimo tema.
4.4.2 A detta dei ricorrenti, la sentenza impugnata violerebbe il divieto della censura giusta l'art. 17 Cost. e la libertà di espressione ai sensi dell'art. 10 CEDU. La diffusione dell'articolo non poteva essere vietata a causa di un errore di impaginazione e una semplificazione giornalistica. Il Pretore avrebbe poi ignorato una sentenza topica.
Alla lettura della sentenza impugnata, non risulta che i ricorrenti abbiano sollevato questa doglianza avanti al Tribunale di appello del Cantone Ticino, né essi lo pretendono. Essa è inammissibile già solo perché nuova e non ha esaurito il corso delle istanze cantonali (art. 75 cpv. 1 LTF; supra consid. 4.2). Inoltre, considerato anche l'accresciuto onere di motivazione che incombe sul ricorrente che intende avvalersi di una pretesa violazione di norme di rango costituzionale (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 2.1), essa non appare sufficientemente motivata. Non solo i ricorrenti si limitano a menzionare l'art. 6 CEDU e l'art. 17 Cost., senza spiegare perché nel caso concreto il divieto della censura avrebbe dovuto garantir loro la facoltà di pubblicare un articolo fondato su un complesso di fatti non provati rispettivamente accertati falsi; essi nemmeno dicono se la censura sia proposta contro la sentenza relativa all'articolo del numero di gennaio 2004 di L'inchiesta oppure contro l'altra sentenza relativa al divieto di nuovi articoli. Anche il rimando dei ricorrenti ad una sentenza con la quale il Tribunale federale avrebbe autorizzato la pubblicazione di un libro seppure questo contenesse errori non è di alcun beneficio: a prescindere dal fatto che il rimprovero pare inammissibilmente essere stato mosso al Pretore (supra consid. 4.2), i ricorrenti non spiegano perché il caso qui in discussione debba essere paragonato a quello, limitandosi a rinviare ad un non meglio designato scritto 19 gennaio 2004 - ciò che non soddisfa i requisiti di motivazione (supra consid. 2.1).
5.
I Giudici cantonali hanno accertato le circostanze fattuali della fattispecie. Lo hanno fatto in parte in modo diretto ed in parte riferendosi, confermandola, alla sentenza di prima istanza.
5.1 Essi hanno in primo luogo escluso l'assunzione di nuove prove:
5.1.1 A proposito dell'audizione dei testi A.________ e B.________, i Giudici di appello - premessa l'insufficiente motivazione della censura - hanno abbondanzialmente avallato l'opinione del Pretore, che le aveva rifiutate negandone anticipatamente la rilevanza. Le hanno a loro volta respinte poiché da un lato la posizione dei testi era già stata chiarita, e dall'altro poiché determinante sarebbe stata l'esistenza di cause civili contro la banca, e non di semplici pretese, seppur oggetto di procedimenti esecutivi; inoltre, l'entità delle pretese dei due testi, nel loro ordine di grandezza mai sminuita dall'opponente, sarebbe già emersa con sufficiente chiarezza dalla testimonianza del legale di quest'ultima.
Per i ricorrenti, questa decisione violerebbe il loro diritto ad un equo processo, così come codificato all'art. 6 n. 3 lit. d CEDU. A prescindere dal fatto che la discussione sull'apprezzamento anticipato di prove riguarda l'arbitrio e cade nel campo d'applicazione dell'art. 9 Cost. (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 131 I 153 consid. 3), la censura è priva di una qualsiasi motivazione: in particolare, i ricorrenti non spiegano quali garanzie essi deducano dall'art. 6 n. 3 lit. d CEDU, né perché la Corte cantonale abbia violato questa norma convenzionale. Alla dichiarazione di inammissibilità per carenza di motivazione della loro censura in sede cantonale, i ricorrenti oppongono la perentoria affermazione che i testi andavano sentiti; mera tautologia, obiezione priva di una motivazione del perché tali testi andassero sentiti, essa è manifestamente immotivata. La critica ricorsuale è pertanto doppiamente inammissibile.
5.1.2 Con riferimento alle prove presentate da Paolo Fusi, i Giudici di appello hanno motivato il loro rifiuto di tenerne conto con il fatto che, in appello, i ricorrenti si erano limitati a rinviare all'allegato responsivo di Fusi ed avevano omesso di identificare le prove che, a loro avviso, avrebbero suffragato la loro tesi; tale modo di procedere non sarebbe compatibile con la procedura civile ticinese. I ricorrenti vi intravvedono una violazione del divieto d'arbitrio sanzionato all'art. 9 Cost. La loro censura è tuttavia del tutto priva di una motivazione che lasci intendere quale norma della procedura civile cantonale sia stata applicata in modo arbitrario, e perché (sull'applicazione arbitraria del diritto cantonale quale espressione della garanzia tutelata dall'art. 9 Cost. v. DTF 133 II 249 consid. 1.2.1); essa è pertanto inammissibile.
5.2 Il Tribunale di appello ha in seguito accertato l'esistenza e la disponibilità di copie arretrate della rivista impugnata, deducendone il perdurare di un pericolo imminente di lesione della personalità dell'opponente. I ricorrenti non contestano, anzi ammettono implicitamente l'esistenza di copie arretrate.
5.3 I Giudici di appello hanno poi esaminato le allegazioni contenute nei riquadri, ritenendole espressamente infondate. Inoltre hanno constatato l'assoluta omogeneità tematica del servizio, la funzionalità dei riquadri all'articolo principale e l'ovvia connessione del commento di Fusi con il pezzo principale. Essi, constatato anche che i ricorrenti non l'avevano criticata, hanno fatto propria la motivazione del Pretore, che aveva esplicitamente negato la possibilità di "salvare" almeno in parte l'articolo.
A dire dei ricorrenti, omettendo di definire chiaramente cosa è proibito pubblicare e perché, segnatamente non distinguendo fra articolo principale, riquadri e commento di Fusi, il Tribunale di appello sarebbe sconfinato nell'arbitrio. Come debba essere compresa la critica ricorsuale non è chiaro. La questione a sapere se la sentenza impugnata sia motivata esaurientemente ed in termini sufficientemente chiari non ha nulla a che vedere con il divieto d'arbitrio. Semmai, essa concerne il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost.), qui non invocato. Qualora invece si voglia lamentare una contraddizione fra il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata, vanno adite le vie cantonali di interpretazione e chiarificazione. Se il rimprovero, invece, dovesse riguardare il modo di procedere, segnatamente la mancata distinzione delle varie parti della pubblicazione, esso toccherebbe l'applicazione del diritto sostanziale (infra, consid. 6.2). Comunque sia, l'arbitrio è anche qui invocato a sproposito. Quanto alla possibilità di salvare almeno in parte l'articolo, il Tribunale di appello aveva considerato la censura inammissibile perché insufficientemente motivata; avanti al Tribunale federale i ricorrenti, oltre a scaricare l'onere della prova relativo alle affermazioni pretese lesive della propria personalità sulla banca, rinviano ad una bozza di articolo, con indicate le frasi presumibilmente contestate, sottoposta al Pretore con la richiesta di pubblicare il resto. La censura, motivata con un rinvio a un non meglio indicato documento ed inoltre in tutta apparenza argomento nuovo, è anche avanti al Tribunale federale inammissibile (supra consid. 4.2).
5.4 Esaminando più in dettaglio i fatti esposti nella pubblicazione incriminata, il Tribunale di appello ha posto in particolare evidenza l'affermazione falsa alla base della sentenza di condanna pretorile, ovvero che le cause pendenti contro l'opponente non avevano, come fallacemente affermato nell'articolo, un valore complessivo di oltre un miliardo di franchi. I ricorrenti, in appello, non avrebbero contestato questo assunto, pur ribadendo che i citati ex clienti avanzavano richieste per oltre un miliardo di franchi, ragione per cui la loro censura appariva inammissibile. Anche avanti al Tribunale federale i ricorrenti - pur ribadendo che le pretese risarcitorie ammontano a quanto da loro menzionato - non contestano che l'importo oggetto di procedure giudiziarie sia ben inferiore al miliardo millantato nella pubblicazione (salvo poi cercare di limitare i danni lasciando cadere nelle pieghe del proprio ricorso affermazioni sul genere che le pretese "erano legate a processi civili"); la presunta incompletezza della lista delle cause pendenti prodotta dall'opponente non emerge dalla sentenza impugnata, non è stata eccepita come accertamento arbitrario dei fatti e va pertanto considerata come fatto nuovo ed inammissibile. Limitandosi a contestare genericamente l'accertamento effettuato dal Tribunale di appello, i ricorrenti formulano una censura immotivata e pertanto inammissibile; parimenti inammissibile è la loro - peraltro apodittica ed immotivata - obiezione, secondo la quale essi avrebbero dimostrato nel memoriale riassuntivo di Fusi la correttezza dei fatti esposti nei riquadri, atteso che il Tribunale di appello non poteva tener conto di quello scritto (e relativi allegati; COCCHI/TREZZINI, Il Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, n. 20 seg. ad art. 309 CPC/TI; cfr. anche supra consid. 2.1).
5.5 Con riferimento alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza Spielmann, il Tribunale di appello ha ribadito - facendo propria la constatazione del Pretore - che della stessa erano stati riportati nella pubblicazione solo stralci, sottacendone la parte principale. Inoltre ha constatato che i qui ricorrenti non avevano contestato in appello tale accertamento, né che quelle omissioni fossero atte a ledere la personalità dell'opponente. Obiettando che incombeva alla banca ed alle autorità inferiori spiegare perché l'omissione di alcuni passaggi potesse ledere l'onore dell'opponente, i ricorrenti formulano una censura nuova, che non ha potuto essere vagliata dal Tribunale di appello: con riguardo alla medesima, i ricorrenti non hanno esaurito i rimedi cantonali (art. 75 cpv. 1 LTF; supra consid. 4.2). Negando puramente e semplicemente l'assunto del Tribunale di appello, essi esprimono una critica puramente appellatoria. Essa è pertanto nella sua interezza inammissibile.
5.6 In punto al rischio di fallimento della banca, paventato da Fusi e da Anton Keller, segretario dell'Associazione svizzera di difesa degli investitori, i Giudici di appello hanno constatato che, quand'anche si fosse trattato di un giudizio di valore riconoscibile come tale, esso avrebbe dovuto apparire fondato alla luce della fattispecie alla quale era riferito - la litispendenza di giudizi civili per oltre un miliardo di franchi -, ciò che invece non era il caso. Che l'affermazione fattuale fosse errata è già stato accertato (supra consid. 5.4); l'appellatorio diniego ribadito dai ricorrenti nulla muta. La relativa censura, insufficientemente motivata, è inammissibile.
Il Tribunale di appello ha accertato l'errata attribuzione delle affermazioni relative al pericolo di fallimento della banca non ai loro veri autori, bensì ad un professore di economia già membro della Commissione federale delle banche, seppur rimanendo sul vago circa la rilevanza di tale aspetto. Obiettando che in realtà l'errata attribuzione al prof. Schmid era contenuto solo nel lead, nel titolo e nella didascalia, ma non nel testo dell'articolo medesimo, i ricorrenti non pervengono a far apparire la divergente constatazione come arbitraria: il prof. Schmid è - come i medesimi ammettono - menzionato in tre posti diversi, tutti più visibili della frase nel corpo del testo. In tali condizioni, non è per nulla insostenibile ritenere che il lettore medio potesse - se non addirittura dovesse - attribuire la paternità del giudizio al personaggio più autorevole per formazione ed esperienza, il prof. Schmid. La censura, al limite dell'ammissibilità data la sua natura tendenzialmente appellatoria, è infondata.
5.7 In conclusione, lo stato di fatto ritenuto senza arbitrio dal Tribunale di appello, che ha potuto confermare in larga misura gli accertamenti già fatti dal Pretore, è il seguente: asserendo che la banca qui opponente aveva in corso processi per somme esorbitanti, rispettivamente almeno cinque procedimenti civili, suscettibili di metterne in pericolo la sopravvivenza, i ricorrenti hanno affermato falsità. Inoltre, essi hanno riportato la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Spielmann in modo parziale, sottacendone i passaggi principali. In terzo luogo, il commento di Fusi non è riconoscibile come tale; ma se anche lo fosse, poggerebbe su fatti inveritieri. Peraltro, l'affermazione dell'esistenza di un pericolo di fallimento per la banca è erroneamente attribuita al prof. Schmid, già membro della Commissione federale delle banche e per questa ragione oltremodo autorevole. Le varie componenti della pubblicazione (articolo in senso stretto, commento e riquadri) sono così strettamente legate fra di loro che non è possibile permetterne una puntuale pubblicazione, o la pubblicazione dei soli passaggi ineccepibili. Ancora al momento del giudizio, i ricorrenti avevano a disposizione numeri arretrati della rivista, pronti a essere messi in circolazione.
6.
6.1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice (art. 28 cpv. 1 CC). Illecita è la lesione quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Il compito informativo dei media non è un motivo giustificativo assoluto (DTF 126 III 209 consid. 3a). La pubblicazione di fatti falsi è dunque e rimane di per sé illecita; un preponderante interesse alla loro divulgazione sussiste unicamente in casi eccezionali, ad esempio quando si riporti, senza commento e con indicazione della fonte, un comunicato di polizia (DTF 126 III 209 consid. 3a; 305 consid. 4b/aa). Ma non ogni imprecisione giornalistica rende la notizia falsa nel suo insieme: l'articolo è suscettibile di ledere la personalità della vittima se è errato in punti essenziali, e se in conseguenza di ciò viene presentata un'immagine manifestamente falsata della vittima, tale da sminuirne considerevolmente la considerazione agli occhi dei terzi (DTF 126 III 305 consid. 4b/aa). Giudizi di valore sono per contro ammissibili, a patto che siano sostenibili sulla base del complesso di fatti sul quale si fondano; sono invece pure loro lesivi della personalità se portano a concludere alla veridicità di un complesso di fatto invero falso o se sono formulati in termini che travalicano i limiti della decenza (DTF 126 III 305 consid. 4b/bb). Va deciso sulla base dell'impressione generale che suscita un articolo se, ed eventualmente quali passi del medesimo siano illeciti. Per tutti gli apprezzamenti fa stato la prospettiva del lettore medio (DTF 126 III 209 consid. 3a).
Il giudice interviene per proibire una lesione imminente, far cessare una lesione attuale oppure accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 n. 1 a 3 CC); nei primi due casi può ordinare misure cautelari (art. 28c cpv. 1 CC). Il pericolo di un'imminente lesione può essere legittimamente dedotto dal comportamento dell'autore (sentenza 5A_228/2009 dell'8 luglio 2009 consid. 4.1, in sic! 12/2009 pag. 888, con rinvio a DTF 97 II 97 consid. 5b e 124 III 72 consid. 2a). La vittima che chiede sia accertata l'illiceità di una lesione i cui effetti molesti perdurano nel tempo deve dimostrare che l'immagine negativa scaturita da una pubblicazione avvenuta in passato continua a manifestarsi, sicché il fatto stesso che un articolo lesivo continui ad essere consultabile equivale ad un continuato disturbo (DTF 127 III 481 consid. 1c/aa; 123 III 385 consid. 4a). In caso di gravi lesioni della personalità, la generale esperienza della vita permette di prescindere dalla prova del perdurare degli effetti di una lesione (DTF 123 III 385 consid. 4a).
6.2 Il Tribunale di appello ha esposto la sussunzione operata dal Pretore, avallandola implicitamente e discutendo le singole obiezioni sollevate dai qui ricorrenti. Il Tribunale di appello ha in tal modo ribadito l'esistenza, ancora al momento del giudizio, di un rischio di lesione imminente quale condizione dell'azione preventiva giusta l'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC in ragione del fatto che è possibile ottenere copie arretrate della rivista, e che i qui ricorrenti non avrebbero rinunciato alla pubblicazione dell'articolo su Internet, dando per certo che un'ulteriore diffusione dell'articolo reitererebbe il rischio di offesa alla personalità della qui opponente. Il Tribunale di appello ha poi constatato che i qui ricorrenti non avevano contestato, in termini sufficientemente precisi, la conclusione del Pretore relativa alla impossibilità di estrarre dall'articolo singole parti, da essi peraltro neppure indicate. Parimenti impossibile sarebbe stato salvaguardare il testo dell'interrogazione Spielmann o gli stralci della risposta del Consiglio federale, posto che i qui ricorrenti non avevano contestato né l'omissione di passaggi essenziali di quest'ultima, né che le cennate omissioni potessero ledere la personalità della qui opponente. Il contenuto dei riquadri dedicati alle singole "cause" è poi, secondo il Tribunale di appello, lesivo della personalità della banca poiché si fonda sull'inammissibile equiparazione delle pretese dei menzionati clienti ad effettive cause giudiziarie: anche questa conclusione del Pretore sarebbe rimasta inoppugnata avanti ai Giudici cantonali, avanti ai quali nemmeno sarebbe stato eccepito che tale distinzione fra cause civili in senso stretto e semplici pretese fosse un'imprecisione giornalistica irrilevante. Fondata su fatti inveritieri, l'opinione dell'articolista e di Anton Keller - peraltro falsamente attribuita al prof. Schmid - sul pericolo di fallimento della banca non era, a giudizio del Tribunale di appello, nemmeno tutelabile in quanto opinione personale. Lo stesso dicasi per il commento di Fusi: non solo in esso vi è menzionata la banca, ma esso è anche correlato graficamente all'articolo principale ed è formulato in termini inutilmente offensivi.
Alla luce dei fatti accertati senza arbitrio (supra consid. 5.7) e dei principi di legge e giurisprudenziali esposti (supra consid. 6.1), la sussunzione operata dai Giudici di appello non si presta a critica alcuna. Affermare, come hanno fatto il Pretore prima ed i Giudici cantonali poi, che non sia lo stesso dire che una banca è confrontata con pretese miliardarie oppure che essa è coinvolta in cause giudiziarie per lo stesso importo, appare assolutamente sostenibile. Se così è, allora le affermazioni utilizzate dai ricorrenti nell'ambito dell'articolo incriminato sono oggettivamente false. Ora, la divulgazione di fatti falsi non è mai - salvo eccezioni che qui non ricorrono - lecita (supra consid. 6.1). Falsa è da ritenere pure l'asserzione di Fusi e Keller che la banca sarebbe stata a rischio di fallimento, poiché essa si basa sull'esistenza di cause civili miliardarie, fatto a sua volta falso: anche la divulgazione di questa asserzione non può dunque trovare tutela alcuna. Né si può dire che i fatti inveritieri divulgati dai ricorrenti rappresentino mere imprecisioni giornalistiche: basti pensare all'impegno - in tempo e denaro - ben maggiore che richiede una causa giudiziaria rispetto alla semplice affermazione di pretese, o anche rispetto all'avvio di procedure esecutive. Già solo per questa ragione, l'affermazione dell'esistenza di azioni giudiziarie contro la banca ha nell'opinione pubblica un peso maggiore che non l'affermazione di semplici pretese, quan-d'anche accompagnate da precetti esecutivi. Nemmeno il commento conclusivo di Fusi, redatto in tono non solo qualunquista, bensì financo ingiurioso, come ritenuto a giusto titolo dal Tribunale di appello, merita tutela. Ciò premesso, a ragione il Tribunale di appello ha considerato adempiuta la condizione dell'imminenza della lesione: i ricorrenti non solo non negano di poter rendere nuovamente accessibile l'articolo incriminato, bensì si ritengono tuttora autorizzati a farlo. Sul fatto che le affermazioni dei qui ricorrenti siano suscettibili di ledere l'onore (commerciale) della banca opponente, accusata di scontentare ed ingannare i clienti e di rischiare il fallimento - come ha constatato il Pretore senza venir smentito in seguito -, non vi è ragione di soffermarsi oltre, tanto esso è evidente.
Le censure che sollevano i ricorrenti non sono atte a controvertire questa conclusione. Molte sono insufficientemente motivate, al punto da non permettere di capire in cosa sussista la lamentata violazione di legge: è ad esempio il caso del capitolo 5 del ricorso. Lo stesso dicasi per la censura secondo la quale il mancato utilizzo del proprio diritto di risposta precluderebbe all'opponente la facoltà di avvalersi dell'art. 28a cpv. 1 CC. La censura è già stata compiutamente confutata dal Tribunale di appello, che ha posto in evidenza la complementarità del diritto di risposta con le altre azioni messe a disposizione per la protezione della personalità; i ricorrenti non si confrontano con tale motivazione, né adducono un qualsiasi motivo a sostegno della propria posizione.
Altre censure sono del tutto irrilevanti: così quando i ricorrenti contestano i Giudici di appello ed il Pretore per aver parlato di cause civili per alcuni milioni. La loro perentoria affermazione che l'impatto dell'articolo sul pubblico non sarebbe stato differente se invece di parlare di "cause da un miliardo" avessero parlato di "pretese risarcitorie legate a cause legali" (formulazione, peraltro, pure essa scorretta nella misura in cui si fa riferimento a "cause") non è di alcuna pertinenza: per l'ammissione di una lesione della personalità della banca è sufficiente che il fatto affermato sia falso. Che, poi, si possa parlare in questo contesto di imprecisione giornalistica irrilevante, rispettivamente che nel linguaggio giornalistico fosse lecito parlare di "causa", è obiezione non sottoposta all'attenzione dei Giudici cantonali (sentenza impugnata, consid. 11c in fine pag. 14) e pertanto inammissibile. È comunque infondata nel merito: proprio l'importanza della stampa quale mezzo di controllo del buon funzionamento dello Stato democratico (DTF 71 II 191 consid. 1; sentenza 5A_354/2007 del 29 maggio 2008, consid. 5.2.3), e la tutela accresciuta della quale essa per questa ragione beneficia, non può tollerare l'approssimazione faziosa, ma deve anzi esigere la massima attenzione nella scelta dei termini - attenzione che, peraltro, i ricorrenti nemmeno hanno prestato nella redazione del presente ricorso, ove ad esempio si rinvengono passaggi nei quali si continua a parlare a sproposito di "pretese [...] legate a processi civili" (ricorso, n. 11 pag. 34 in medio). La parziale e faziosa riproduzione della risposta del Consiglio federale all'interpellanza Spielmann contribuisce a sostenere l'immagine negativa che l'articolo vuole evocare della banca, ed è pertanto - contrariamente all'apodittica obiezione dei ricorrenti - argomento senz'altro pertinente. Quando i ricorrenti affermano esistere un interesse preponderante a informare il pubblico sull'esistenza di pretese risarcitorie superiori al capitale proprio della banca, essi argomentano ancora una volta fuori tema: parlando di cause civili, non è infatti ciò che essi hanno scritto. Detto altrimenti: la questione dell'interesse pubblico si porrebbe se i ricorrenti non avessero diffuso informazioni inveritiere. La pretesa sfortuna dei giornalisti incorsi nello scambio di persona fra Anton Keller ed il prof. Schmid è obiezione inconferente come inconferente è la protestata assenza di colpa per le fallacità dell'articolo: la colpa dell'autore non è un requisito per sanzionare una lesione della personalità (DTF 126 III 161 consid. 5a/aa). E comunque - sia detto di transenna - nel caso di specie sono mancate completamente serie verifiche delle informazioni pubblicate, così come è mancata una ponderata scelta dei termini, sacrificata sull'altare di un articolo che si voleva provocatorio ed aggressivo nei confronti dell'opponente.
7.
La parte lesa che ha proceduto con successo contro l'autore della pubblicazione lesiva del suo onore può chiedere, fra l'altro, la pubblicazione della sentenza ed il risarcimento del danno subito (art. 28a cpv. 2 e 3 CC).
7.1 La domanda di pubblicazione mira ad eliminare le conseguenze negative della violazione della personalità e si giustifica quando ciò non possa avvenire con altri mezzi. A tal fine, essa deve raggiungere per quanto possibile la medesima cerchia di persone che aveva avuto conoscenza della lesione della personalità. La norma di legge mette a disposizione diverse forme di pubblicazione, che possono anche essere combinate fra loro oppure cumulate; in ogni caso, la pubblicazione risp. la rettifica deve presentarsi quanto più simile possibile all'articolo lesivo, al quale deve essere contrapposta. Il principio della proporzionalità conferisce al giudice la facoltà di adattare la pubblicazione al grado di pubblicità richiesto (DTF 135 III 145 consid. 5.1; 126 III 209 consid. 5a).
Nel caso di specie, il Tribunale di appello ha considerato idonea la pubblicazione del dispositivo e di un sunto dei motivi della sentenza. Facendo uso del proprio ampio margine d'apprezzamento, tenendo altresì conto delle obiezioni dei ricorrenti e delle osservazioni della qui opponente, esso ha profondamente rimaneggiato il testo redatto dal Pretore, dicendo inoltre che esso dovrà occupare l'intera pagina 16 (la stessa sulla quale appariva l'articolo incriminato) del numero di L'inchiesta successivo alla crescita in giudicato della sentenza.
Alla luce dei principi esposti, la necessità di una pubblicazione della sentenza nella rivista che aveva ospitato l'articolo lesivo della personalità dell'opponente è ovvia: trattandosi di un periodico liberamente accessibile, non vi è altro modo per raggiungere la medesima cerchia di persone che aveva letto a suo tempo l'articolo. L'opportunità di accompagnare il dispositivo della sentenza con un testo riassuntivo dei motivi della medesima deriva sia dalla complessità dei fatti, sia dal lungo tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo medesimo. Per volere del Tribunale di appello, la pubblicazione dovrà occupare uno spazio di una pagina, ovvero molto meno di quanto a suo tempo aveva occupato l'articolo incriminato: di certo non si può parlare, dunque, di una pubblicazione sproporzionata per dimensioni. Il Tribunale di appello ha infine redatto il sunto delle motivazioni della propria sentenza con lo scopo preciso di spiegare al lettore quali fatti erano stati accertati e i motivi che portavano a concludere che l'articolo impugnato era lesivo della personalità della banca. Ricordato l'ampio potere discrezionale del giudice nell'affrontare questo compito, e constatato che il riassunto dei motivi risponde pienamente alle attese prefissate, non vi è ragione di intervenire e modificare su questo punto la sentenza impugnata.
Le obiezioni dei ricorrenti, nella ridotta misura della loro ammissibilità, non riescono a sovvertire quanto precede. In primo luogo, il qui reiterato diniego di una lesione illecita della personalità della banca opponente rappresenta la semplice opinione personale dei ricorrenti ed è pertanto appellatorio; peraltro, l'opinione dei ricorrenti è già stata confutata sopra (consid. 6.2). Parimenti, le ragioni subordinate che avanzano i ricorrenti sono l'immagine di una loro personalissima visione del diritto della personalità e della libertà di stampa, ma non poggiano né sulla legge né sulla giurisprudenza. Peraltro, quando non già confutate (l'irrilevanza del mancato esercizio del diritto di risposta, supra consid. 6.2) o fondate su fatti che non emergono dalla sentenza impugnata, le ragioni dei ricorrenti si appalesano manifestamente contrarie alla lettera ed allo spirito della legge nella misura in cui appaiono tutte volte a giustificare un lavoro giornalistico superficiale e tendenzioso, ponendo sulle spalle della vittima il compito di rettificare informazioni errate e lesive; sia ribadito con la massima chiarezza che né rettifiche a posteriori né prese di posizione successive della parte lesa sono atte a sanare una violazione della personalità consumata con la pubblicazione di un articolo. E l'eventuale pubblicazione volontaria della sentenza del Tribunale federale non supplisce alla pubblicazione di quella cantonale, nei modi previsti dalla legge (art. 28a cpv. 2 CC). Dovendo poi disquisire sugli aspetti grafici della pubblicazione ordinata dal Tribunale di appello, si porrà in evidenza che l'opportunità di orientare la stessa ai criteri validi per il diritto di risposta dell'art. 28h e 28k CC è opinione personale dei ricorrenti, i quali nemmeno spiegano quali conseguenze tale loro visione dovrebbe avere nel caso concreto. Relativamente agli aspetti estetici della pubblicazione, poi, non risulta dalla sentenza impugnata che i ricorrenti abbiano proposto in sede cantonale le obiezioni qui esposte, pertanto nuove ed inammissibili. Infine, le obiezioni formulate dai ricorrenti nei confronti del contenuto del testo riassuntivo della sentenza ordinato dal Tribunale cantonale, segnatamente che la massima autorità giudiziaria cantonale li obbligherebbe a dire cose non vere, non sono altro che la scusa per riproporre - ancora una volta - la loro opinione personale sui fatti oggetto dell'articolo incriminato, già giudicata fallace e lesiva della personalità della qui opponente; queste obiezioni meritano di essere definite esplicitamente temerarie.
7.2 L'art. 28a cpv. 3 CC riserva le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile. Il giudice stabilisce forma ed entità del risarcimento del danno in applicazione dell'art. 43 cpv. 1 CO, tenendo conto delle circostanze del caso e della colpa dell'autore. Danno ai sensi della legge è la differenza fra il patrimonio del danneggiato dopo l'evento dannoso e il patrimonio che egli avrebbe senza lo stesso evento, rispettivamente fra i guadagni realizzati dopo l'evento dannoso e quelli che si sarebbero verificati senza il medesimo (DTF 132 III 359 consid. 4). Il calcolo del danno è questione di fatto, l'impiego dei corretti criteri di calcolo è invece una questione di diritto (DTF 127 III 403 consid. 4a).
7.2.1 Riferendosi alle circostanze di fatto che costituiscono la colpa dei ricorrenti, il Pretore aveva ritenuto che al giornalista andava imputato di aver pubblicato le falsità nel frattempo accertate, mentre editore e redattore responsabile avevano omesso ogni verifica al riguardo. Il Tribunale di appello ha scartato le obiezioni tirate dal presunto decadimento delle misure cautelari e dal mancato esercizio del diritto di risposta, ricordando altresì la presa di posizione della banca e negando di conseguenza una qualsiasi concolpa della parte lesa. Esso ha poi ribadito che il danno fatto valere dall'opponente - di certo non creato ad arte per mera rivalsa - era ovviamente conseguenza delle fallaci asserzioni contenute nell'articolo, e che i ricorrenti medesimi non avevano affermato di aver adempiuto gli obblighi di verifica e prudenza dettati dalla gravità delle affermazioni riportate.
Visto quanto accertato dal Tribunale di appello, senza che gli sia stato rimproverato arbitrio in proposito, le obiezioni dei ricorrenti circa l'assenza di ogni loro colpa sono nuove e dunque inammissibili. Nel merito, esse sarebbero al più infondate laddove non temerarie. Attribuire alla sfortuna l'errore di impaginazione, segnatamente lo scambio di persona fra Keller ed il prof. Schmid, quando invece anche in esso si manifesta - nella migliore delle ipotesi - un'evidente carenza di controllo almeno da parte del redattore responsabile Cheda, non è comunque di soccorso ai ricorrenti, se si pensa che la mera negligenza è una forma di colpa sufficiente per una condanna al risarcimento dei danni (DTF 126 III 161 consid. 5b/aa). Quanto al danno, esso consiste manifestamente nelle spese legali sostenute dall'opponente e non, come pare doversi ritenere leggendo l'allegato ricorsuale, in altri generi di perdite; l'apodittico diniego di ogni e qualsiasi danno è pertanto manifestamente fuori tema.
7.2.2 Il Pretore prima ed il Tribunale di appello poi hanno considerato, quali poste del danno dell'opponente, i costi legali preprocessuali, quelli per il procedimento provvisionale (ripetibili dedotte) ed il costo delle prestazioni dell'ufficio di revisione della banca per le verifiche supplementari e le testimonianze. I Giudici d'appello hanno constatato, in fatto, che non sussistono indizi a favore della tesi dei ricorrenti, secondo la quale la fattura del legale della banca comprenderebbe pure il tempo dedicato alla querela penale contro Fusi, ed hanno ritenuto la tariffa oraria di fr. 400.-- non eccessiva. Quanto alla fattura dell'ufficio di revisione, i Giudici cantonali - premesso che le censure in appello erano in larga misura nuove e dunque irricevibili - hanno, apprezzando le testimonianze, ritenuto che l'intervento dello stesso era stato indispensabile, che dalle fatture emergeva che il lavoro svolto era in connessione con la vertenza in oggetto, e che i qui ricorrenti non avevano saputo dimostrare l'asserita inutilità delle trasferte a Lugano.
Limitandosi a ribadire la propria lettura delle deposizioni e degli ulteriori mezzi di prova relativi alle fatture del legale della banca, senza minimamente confrontarsi con l'argomentazione dei Giudici cantonali, i ricorrenti propongono ancora una volta una critica meramente appellatoria, insufficiente a sostanziare l'arbitrarietà (nemmeno affermata) delle constatazioni di fatto dei Giudici di appello. L'apprezzamento di questi ultimi della tariffa oraria non ha fatto oggetto di critica alcuna.
A proposito della fattura dei revisori, i ricorrenti contestano la reiezione in ordine della censura, tanto sarebbe evidente l'errore sui fatti, segnatamente in punto alla durata dei lavori di revisione. Essi non precisano, tuttavia, di quale importo la fattura andrebbe ridotta. In quanto censura in fatto, essa è pertanto insufficientemente motivata e va dichiarata inammissibile.
7.2.3 In diritto, i ricorrenti non menzionano alcun diritto costituzionale che la decisione dei Giudici di appello di non entrare nel merito della loro censura relativa ai tempi dell'attività dei revisori avrebbe violato. Peraltro, il divieto del formalismo eccessivo, sotto forma del diniego di giustizia (art. 29 cpv. 1 Cost.; DTF 135 I 6 consid. 2.1) - che potrebbe astrattamente entrare in linea di conto -, non intende negare l'opportunità di regole formali, anche rigorose, volte a canalizzare lo svolgimento delle procedure giudiziarie, bensì soltanto un'applicazione delle stesse con un rigore che nessun interesse degno di protezione possa giustificare, sì da rendere la procedura fine a se stessa e impedire o complicare eccessivamente l'applicazione della legge (DTF 132 I 249 consid. 5); ora, nel caso presente i ricorrenti nemmeno tentano di motivare in tal senso la propria censura. Temerario sofismo è, sempre in diritto, l'argomento dei ricorrenti secondo il quale l'intervento dei revisori a seguito del loro articolo dimostrerebbe l'interesse pubblico a divulgarlo: non vi è evidentemente alcun interesse a causare inutili verifiche divulgando un'informazione fallace, tanto meno quando vi sono regole precise che impongono verifiche in caso di reclamo.
7.3
Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata merita integrale conferma anche in punto alla pubblicazione ed al risarcimento dei danni riconosciuto all'opponente.
8.
Ne discende che il ricorso in materia civile deve essere respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità. Tassa e spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF): i ricorrenti soccombenti sopportano le spese in parti uguali ed in solido (art. 66 cpv. 5 LTF). Non sono attribuite ripetibili, l'opponente non essendo stata invitata a prender posizione sul ricorso, e non essendo di conseguenza incorsa in spese per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno e con vincolo di solidarietà.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 dicembre 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti