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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_951/2010
Decreto del 25 novembre 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
F.________, Italia,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'8 settembre 2010.
Visto:
il ricorso 13 ottobre 2010 (timbro postale) contro il giudizio 8 settembre 2010 del Tribunale amministrativo federale,
il decreto 19 ottobre 2010 con cui la ricorrente è stata invitata a versare, entro il 3 novembre 2010, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 500.-,
lo scritto 30 ottobre 2010 (timbro postale) con cui F.________ ha ritirato il ricorso e chiesto di essere liberata dal pagamento delle spese giudiziarie,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007),
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 25 novembre 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti