BGer 2C_761/2010
 
BGer 2C_761/2010 vom 15.10.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_761/2010
Sentenza del 15 ottobre 2010
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Karlen, Donzallaz,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2005,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 agosto 2010 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 13 febbraio 2009 l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha invitato A.________ a trasmettergli diversi documenti al fine di corroborare i dati contenuti nella sua dichiarazione fiscale per il 2005, segnatamente riguardante la provenienza di fr. 100'000.-- esposti nella sostanza a titolo di credito nei confronti di una terza persona; nel contempo l'ha informato che, in caso d'inottemperanza, sarebbe stato tassato d'ufficio. Ritenendo la documentazione fornita dal contribuente non sufficientemente esaustiva (per l'origine del capitale è stato unicamente addotto che si trattava di risparmio personale), l'autorità fiscale l'ha quindi tassato d'ufficio a inizio marzo 2009, aggiungendo ai proventi dichiarati fr. 100'000.-- a titolo di "altri redditi".
B.
Il 16 marzo 2009 A.________ si è rivolto all'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna il quale, dopo avergli comunicato un calcolo delle entrate e delle uscite di cui risultava un ammanco di fr. 98'883.-- ed averlo sentito personalmente il 23 aprile 2009, ha dichiarato irricevibile il suo reclamo il 1° luglio 2009. L'autorità ha ritenuto, in sintesi, che il contribuente non aveva rispettato le norme applicabili in caso di reclamo contro una tassazione d'ufficio e che non erano state fornite le prove di quanto asserito.
C.
Adita da A.________ il 22 luglio 2009, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione d'inammissibilità con sentenza del 17 agosto 2010. In primo luogo ha acclarato la legittimità della tassazione d'ufficio nonché richiamato i principi specifici che ne disciplinano la procedura di reclamo. Ha poi osservato che sebbene non fosse stato avvisato delle conseguenze derivanti dall'inadempienza dei requisiti formali in materia di reclamo contro una tassazione d'ufficio, l'insorgente non ne aveva comunque sofferto, motivo per cui poteva rimanere aperta la questione di sapere se il reclamo poteva essere dichiarato irricevibile malgrado l'incompletezza della decisione contestata. Esaminando poi la questione della provenienza del capitale concesso in prestito a una terza persona, la Corte cantonale ha giudicato che la tesi del risparmio personale, oltre ad apparire poco credibile, non era comunque stata suffragata da alcun elemento di prova. In queste circostanze era pertanto indubbio che l'interessato non era stato in grado di apportare, né durante l'udienza né in una fase successiva dell'istruttoria, la prova della "manifesta inesattezza" della tassazione d'ufficio, motivo per cui la decisione querelata andava confermata malgrado le lacune riscontrate.
D.
Il 1° ottobre 2010 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso nel quale, invocando la buona fede, chiede che l'importo di fr. 100'000.-- aggiunto nella tassazione 2005 quale reddito di altra fonte sia soppresso come pure la somma di fr. 20'000.-- per l'automobile figurante nelle successive tassazioni trattandosi, secondo lui, di un veicolo in leasing. Domanda inoltre che delle sanzioni amministrative siano adottate nei confronti del funzionario che si è occupato della sua causa in prima istanza.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).
2.
2.1 La Camera di diritto tributario ha emanato un unico giudizio per l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale e comunale senza eseguire alcuna differenziazione tra i due generi di tributi, né nell'argomentazione né nel dispositivo. Sebbene questo modo di procedere disattenda la giurisprudenza, la quale impone all'ultima istanza cantonale di distinguere tra le due imposte anche quando sono trattate nella stessa decisione (DTF 130 II 509 consid. 8.3 pag. 511), in concreto, tale omissione non ha creato pregiudizi al ricorrente, il quale peraltro non ha, neanche lui, differenziato tra i due tributi.
2.2 Il ricorrente contesta alcuni dati aggiunti dall'autorità fiscale nelle sue dichiarazioni successive e ne chiede lo stralcio. Domanda altresì che vengono pronunciate delle sanzioni amministrative nei confronti di un funzionario dell'autorità di prime cure. Sennonché queste richieste esulano dall'oggetto del contendere e sono pertanto inammissibili.
3.
3.1 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.
3.2 Il ricorrente si duole innanzitutto della disattenzione del principio della buona fede. La censura, del tutto immotivata, è inammissibile. Per il resto è quantomeno dubbio che il gravame adempia le esigenze di motivazione descritte: il ricorrente non espone infatti in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato. Per quanto discutibile, la questione dell'ammissibilità del gravame può tuttavia rimanere aperta poiché, in ogni caso, lo stesso risulta infondato nel merito per i motivi che seguono.
3.3 Come esposto nella sentenza impugnata (cfr. giudizio cantonale consid. 3, pag. 5 a 8) oggetto del contendere è la questione di sapere se il reclamo esperito contro la tassazione d'ufficio potesse essere dichiarato inammissibile per il motivo che il ricorrente aveva disatteso i particolari obblighi procedurali imposti sia dalla legislazione federale che da quella cantonale (art. 132 LIFD e art. 206 LT/TI; cfr. anche art. 48 LAID) riguardo all'impugnazione di una tassazione d'ufficio, altrimenti detto perché, non avendo documentato in alcuna maniera le proprie dichiarazioni, egli non aveva fornito la prova della manifesta inesattezza della contestata tassazione. Orbene, nella presente sede, il ricorrente si limita ad affermare che siccome negli anni tra il 2000 e il 2005, ha conseguito un reddito imponibile globale netto di fr. 260'000.--- e che, giusta l'art. 93 LEF, il minimo vitale ammonta a fr. 14'400.-- annui, egli ha di conseguenza potuto risparmiare circa fr. 175'000.--, già tassati, motivo per cui l'aggiunta di fr. 100'000.-- dev'essere stralciata dalla sua tassazione. Sennonché, e peraltro come già giudicato dalle precedenti istanze, al di là dell'attendibilità delle sue affermazioni (il ricorrente dimentica che all'importo base dell'art. 93 LEF vanno aggiunti diversi supplementi quali, ad esempio, il canone di locazione, le spese di riscaldamento, gli oneri sociali, le spese indispensabili connesse all'esercizio di una professione, le imposte, ecc., motivo per cui il computo effettuato non regge) e in assenza di un qualsiasi mezzo di prova (al riguardo le notifiche di tassazione degli anni precedenti non essendo pertinenti), la sua argomentazione risulta del tutto insufficiente per apportare la prova della manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio.
3.4 Infine, essendo le particolari esigenze procedurali concernenti l'impugnazione di una tassazione d'ufficio uguali per l'imposta federale diretta (art. 132 LIFD) e per l'imposta cantonale e comunale (art. 206 LT/TI; cfr. anche art. 48 LAID), ne discende che le considerazioni sopra esposte si applicano ad entrambi i tributi.
3.5 Da quel che precede discende che, nella misura della sua ammissibilità, l'impugnativa risulta manifestamente infondata e può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF. Per il resto è rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF).
4.
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr.1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo).
Losanna, 15 ottobre 2010
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Zünd Ieronimo Perroud